Ubriaco al volante investe un pedone ... 2 volte. Non c’è legittima difesa che tenga

I presupposti essenziali della legittima difesa sono costituiti da un’aggressione ingiusta e da una reazione legittima.

La fattispecie. Un giovane si metteva alla guida dell’auto in stato di ebbrezza, investendo, per ben 2 volte, un altro ragazzo. Dopo il rito abbreviato avanti al Gup, la Corte di appello di Brescia riduceva la pena inflitta per il reato di tentato omicidio capo A ad anni 3, mesi 1 e giorni 10 di reclusione e convertiva la pena detentiva inflitta per la guida in stato di ebbrezza capo B nella pena complessiva di euro 4mila di ammenda. Partito in quarta” Era successo che l’imputato, all’uscita di una discoteca, aveva insultato dei ragazzi e, per scappare dalla loro reazione violenta, aveva travolto la vittima intenta a mettere il guinzaglio al proprio cane. Fin qui, a detta dei giudici di merito, nulla può essere addebitato al reo a titolo di dolo. Il discorso cambia per la seconda parte della condotta. lo investe 2 volte. Infatti, l’imputato, accortosi dell’investimento e consapevole che l’investito era a terra sotto le ruote dell’auto, si era comunque allontanato passando nuovamente sul corpo della persona offesa. Tutto nasce da una lite tra ragazzi. Visti come si sono svolti i fatti, la Corte di Cassazione adita dal reo sentenza n. 1490/2013 depositata l’11 gennaio non ritiene configurabile la legittima difesa, per l’evidente assoluta sproporzione tra una lite tra ragazzi e la condotta estrema posta in essere da chi alle conseguenze di quella lite voleva sottrarsi . Ma la legittima difesa non c’entra. Infatti, i presupposti essenziali della legittima difesa – precisa la S.C. – sono costituiti da un’aggressione ingiusta e da una reazione legittima . E, anche per quanto riguarda l’eccesso colposo, non può dirsi che il ricorrente abbia commesso un errore di valutazione, ma ha – concludono gli Ermellini - posto in essere un eccesso consapevole e volontario .

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 29 novembre 2012 – 11 gennaio 2013, n. 1490 Presidente Chieffi – Relatore Rombolà Ritenuto in fatto Con sentenza 14/5/10 il Gup del Tribunale di Bergamo, in esito a giudizio abbreviato, con le attenuanti generiche e la diminuente del rito, condannava T.A. alla pena di anni 4 di reclusione e di giorni 14 di arresto ed Euro 500 di ammenda per i reati omissis di tentato omicidio in danno di A.L. che investiva con l'auto e sul quale passava due volte con la stessa sul corpo caduto a terra capo A e guida in stato di ebbrezza capo B . Con le statuizioni in favore della parte civile costituita. Con sentenza 10/6/11, in parziale riforma, la Corte di Appello di Brescia riduceva la pena inflitta per il capo A ad anni 3, mesi 1 e giorni 10 di reclusione, convettiva la pena detentiva inflitta per il capo B in Euro 3.500 di ammenda e determinava la pena complessiva per il detto capo in 4.000 Euro di ammenda. Con conferma nel resto. I fatti, secondo la ricostruzione dei giudici di appello. Alla fine di una festa di compleanno da lui stesso organizzata per il fratello in un bar del omissis , il DJ A T. era venuto a diverbio con uno degli altri due DJ che avevano condotto la serata e con gli amici di quelli, un gruppo di ragazzi di . Dopo la lite il T. , mentre gli altri erano fuori, si era trattenuto nel locale per riordinare gli strumenti. Quando infine era uscito ed era salito sulla propria auto, aveva rivolto una frase offensiva all'indirizzo dei omissis , che si erano avvicinati minacciosi. Era a quel punto che aveva fatto prima una brusca retromarcia e poi era ripartito in avanti sgommando, andando ad investire uno dei ragazzi che, defilato dagli altri, in quel momento come la stessa p.o. dichiara era chinato a mettere il guinzaglio al proprio cane. Il ragazzo, A. , rimaneva sotto la vettura, con la quale il T. subito ripartiva, nonostante si fosse accorto dell'urto e della presenza dell'investito sotto le ruote. Da questa ricostruzione fatta sulla base delle dichiarazioni del più favorevole dei testi neutrali e di quelle della p.o. la Corte escludeva l'intento omicida nella prima parte dell'azione, ma lo ravvisava nella seconda, stante la brusca e determinata ripartenza dell'imputato per sfuggire agli altri giovani che si facevano dappresso, colpendo l'auto a calci e intimandogli di scendere , benché consapevole del ragazzo travolto sotto le ruote. Ricorreva per cassazione la difesa del T. , dolendosi con unico motivo del fatto che la CdA, nonostante la condivisibile ricostruzione dei fatti, avesse negato la legittima difesa essendosi messo lo stesso imputato in una situazione di pericolo, ingiuriando gli antagonisti e investendo la p.o Replicava al proposito che il primo fatto era in risposta agli insulti in precedenza ricevuti e il secondo non era voluto. Chiedeva pertanto il riconoscimento dell'esimente in parola o, in subordine, l'eccesso colposo della legittima difesa conseguente la derubricazione del reato in lesioni colpose ed una minor pena, nei limiti della sospensione condizionale . Alla pubblica udienza fissata per la discussione il PG chiedeva il rigetto del ricorso, il difensore d'ufficio presente l'accoglimento. Considerato in diritto Il ricorso, infondato, va respinto. Premesso che i fatti sono sostanzialmente incontestati, va dato atto che il giudice di appello ha compiuto un'utile e corretta distinzione tra i due segmenti dell'azione. Fino al momento in cui il T. , nella frenesia di allontanarsi dalla minaccia degli altri anche se da lui stesso provocata , ha investito l'A. , nulla può essergli addebitato a titolo di dolo, ma da quando egli, accortosi dell'investimento e consapevole che l'investito era a terra sotto le ruote, ritenne di allontanarsi passando sul suo corpo con l'auto, ha certamente agito nell'indifferenza del risultato in danno della parte lesa specialmente considerando che il travolto, defilato o meno, apparteneva al gruppo dei omissis . In tale situazione ipotizzare la legittima difesa è un fuor di luogo, per l'evidente assoluta sproporzione tra una lite tra ragazzi e la condotta estrema posta in essere da chi alle conseguenze di quella lite voleva sottrarsi. Ed a fronte di una tale sproporzione neppure può ipotizzarsi un eccesso colposo. È giurisprudenza consolidata di legittimità v. per tutte Cass., sez. I, sent. n. 45425 del 25/10/05, rv. 233352 che i presupposti essenziali della legittima difesa sono costituiti da un'aggressione ingiusta e da una reazione legittima mentre la prima deve concretarsi nel pericolo attuale di un'offesa che, se non neutralizzata tempestivamente, sfocia nella lesione di un diritto personale o patrimoniale tutelato dalla legge, la seconda deve inerire alla necessità di difendersi, alla inevitabilità del pericolo e alla proporzione tra difesa e offesa. L'eccesso colposo sottintende i presupposti della scriminante con il superamento dei limiti a quest'ultima collegati, sicché, per stabilire se nel fatto si siano ecceduti colposamente i limiti della difesa legittima, bisogna prima accertare la inadeguatezza della reazione difensiva, per l'eccesso nell'uso dei mezzi a disposizione dell'aggredito in un preciso contesto spazio temporale e con valutazione ex ante , e occorre poi procedere ad una ulteriore differenziazione tra eccesso dovuto ad errore di valutazione ed eccesso consapevole e volontario, dato che solo il primo rientra nello schema dell'eccesso colposo delineato dall'art. 55 c.p.”. E nel caso in esame, come su rilevato, il T. , lungi dal commettere un errore di valutazione, ha posto in essere un eccesso consapevole e volontario. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.