Se l’assicurato, poi deceduto, ha taciuto in mala fede la sua malattia, il beneficiario non ha diritto a riscuotere il capitale della polizza

In tema di assicurazione sulla vita, si configura la mala fede dell’assicurato che ometta di fornire informazioni sul proprio stato di salute, rispondendo nel questionario assicurativo negativamente circa l’esistenza di stati morbosi o di patologie in atto. L’avente causa dell’assicurato deceduto non può, pertanto, ottenere il pagamento del capitale rivalutato della polizza di assicurazione.

Il caso. Due soggetti chiedevano di riscuotere il capitale rivalutato della polizza di assicurazione sulla vita stipulata dal loro dante causa deceduto, il quale aveva taciuto, al momento della stipula del contratto, di essere affetto da diabete mellito. In primo grado veniva accolta la domanda principale pagamento del capitale rivalutato degli aventi causa, ma non venivano esaminate le domande subordinate pagamento della somma corrispondente ai premi versati, anche in riduzione ex 1893 c.c., o alla relativa componente previdenziale . In Appello, veniva riformata la sentenza di primo grado e ritenuta inammissibile la clausola contrattuale di incontestabilità della reticenza, non venivano esaminate le istanze istruttorie, ritenute inammissibili e qualificate come domande nuove le domande subordinate nonostante l’assicurazione non avesse riproposto l’eccezione di novità delle domande e non avesse censurato la sentenza di primo grado in ordine al mancato accoglimento dell’eccezione stessa . Punti focali della vicenda assicurazione sulla vita e obbligazioni dei contraenti. Il caso in esame verte in tema di assicurazione sulla vita, negozi e obbligazioni dei contraenti. Nella fattispecie, necessita accertare l’esistenza di principi negoziali in materia, la relativa configurabilità e stabilirne l’applicabilità concreta. Il punto è, quindi, valutare se la condotta del contraente sia interpretabile come omissiva, sia rilevante per l’ordinamento e qualificabile in termini di reticenza e la relativa incidenza nella determinazione del consenso alla stipula di un atto negoziale di natura privatistica. Omessa informazione come dichiarazione reticente annullamento del contratto. In linea generale, onde giustificare la condotta dell’assicurato, bisogna valutare se il comportamento negoziale dell’assicuratore sia qualificabile in termini di colpa ovvero di disattenzione o disinteresse all’uopo, può ravvisarsi il disinteresse dell’assicuratore per la conoscenza di alcune particolari circostanze utili ai fini della polizza e del rischio da assicurare soltanto in caso di mancato inserimento, nel questionario, delle stesse. Segnatamente, l’assicuratore è tenuto a chiedere, all’assicurando, di fornire ogni informazione su un eventuale stato morboso o patologia in atto, in modo da essere messo in condizioni di conoscere l’esistenza di tale stato non è, invece, necessario che l’assicuratore indichi, nel questionario, analiticamente tutti gli stati astrattamente in grado di influire sul rischio e, quindi, non è necessario che sia formulata una specifica domanda sulla sofferenza di una determinata malattia. Il diabete è malattia tacere la patologia configura mala fede. Rientrando il diabete nella nozione di malattia, l’informazione sullo stato di salute non era indifferente per l’assicuratore e, quindi, l’assicurato era tenuto ad effettuare quella precisa comunicazione pertanto, la risposta negativa dell’assicurando, non avente carattere generico ma generale e riferita ad ogni potenziale stato morboso, configura un determinato stato psicologico soggettivo mala fede dello stesso assicurando, rendendo così applicabile l’articolo 1892 c.c. ed invocabile l’annullamento del contratto, peraltro con diritto ai premi co. 3 . Oneri processuali in sede di impugnazione e di legittimità quesiti, motivi, giudicato e relative caratteristiche. Sotto il profilo formale, il giudizio di appello va inteso quale gravame ad effetto devolutivo, limitato dalle specifiche censure avanzate dalle parti nell’atto di appello o in via di riproposizione articolo 346 c.p.c. . Con particolare riferimento al processo di legittimità, i quesiti non possono consistere in un’enunciazione tautologica o di carattere generale ed astratto, priva di qualunque indicazione sul tipo di controversia, sulla riconducibilità alla fattispecie in esame Cass. sez. unumero 11-03-2008 numero 6420 e sulla questione di diritto Cass. sez. unumero 8-05-2008 numero 11210 non è, altresì, possibile desumere il quesito dal contenuto del motivo Cass. numero 23732/2007 o integrarlo con quest’ultimo Cass. numero 7108/2007 e, peraltro, il motivo è inammissibile in caso di assoluta genericità o di mancanza di riferimento alla fattispecie Cass. sez. unumero numero 20360/2007 . Segnatamente, nei quesiti è necessario indicare la regola di diritto adottata nel provvedimento impugnato ed il diverso principio ritenuto corretto dall’impugnante, pena l’inammissibilità del ricorso in caso di mancanza anche di una sola di tali indicazioni Cass. 30-09-2008 numero 24339 in altri termini, i quesiti devono costituire una sintesi logico-giuridica della questione, con una riassuntiva esposizione degli elementi di fatto Cass. sez. unumero 5-02-2008 numero 2658, Cass. 25-03-2009 numero 7197, Cass. 8-11-2010 numero 22704 , l’indicazione del fatto controverso e delle ragioni per cui la decisione non sarebbe giustificabile ovvero per cui la motivazione è inidonea a fondare la pronuncia Cass. sez. unumero 1-10-2007 numero 20603, Cass. 30-12-2009 numero 27680 e ciò senza che, per comprendere il contenuto ed il significato delle censure, occorra la completa lettura dell’illustrazione dei motivi e l’interpretazione del lettore in assenza della dovuta indicazione dell’impugnante. Nel caso in esame, la mancata reazione dell’assicuratore in primo grado non è giuridicamente rilevante infatti, l’eventuale novità delle domande non è sanabile ex l. numero 353/1990 da alcuna condotta di acquiescenza della controparte in quanto punto sottratto alla disponibilità delle parti ed esclusivamente rilevabile d’ufficio dal giudice.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 18 novembre – 20 dicembre 2011, numero 27578 Presidente Finocchiaro – Relatore De Stefano Svolgimento del processo 1. V M. e A.I P. ricorrono, affidandosi a sei motivi, per la cassazione della sentenza numero 4158 del 16.10.08 della Corte di appello di Roma, con la quale, in riforma della sentenza del tribunale capitolino, è stata rigettata la loro domanda di conseguire dalla SARA Vita spa il capitale rivalutato della polizza di assicurazione sulla vita stipulata dal loro dante causa S P., pari a L. 41.293.870, mancato ai vivi il 26.7.99 e tanto perché quest'ultimo, che aveva taciuto la circostanza di essere affetto da diabete mellito all'atto della stipula del contratto, doveva considerarsi in mala fede ai fini dell'articolo 1892 cod. civ. resiste l'intimata con controricorso. Motivi della decisione 2. Le ricorrenti dispiegano sei motivi 2.1. con un primo, di violazione e/o falsa applicazione degli articolo 1362 e ss., 1892, 1893, 2697 c.c. , contestano la ritenuta incidenza della pretesa reticenza dolosa nella determinazione del consenso alla stipula del contratto e concludendo con il seguente quesito dica l'Ecc.ma Corte di Cassazione se vi è stata violazione e/o falsa applicazione degli articolo 1362 e ss., 1892, 1893 e 2691 per avere il giudice di merito ritenuto sussistente il requisito della sussistenza della reticenza determinante del consenso, sulla base del contenuto del questionario sottoposto dall'Assicuratore al Contraente, omettendo di considerare che non era stata formulata alcuna specifica domanda sulla sofferenza della malattia asseritamente non dichiarata 2.2. con un secondo, di vizio di motivazione ai sensi del numero 5 dell'articolo 360 cod. proc. civ., relativamente alla ritenuta reticenza resa con dolo o colpa grave ed alla inapplicabilità della clausola di incontestabilità della reticenza ai sensi dell'articolo 3 del contratto, concludono con la sola indicazione del fatto controverso e dei motivi della sua decisività 2.3. con un terzo, di vizio di motivazione ai sensi del numero 5 dell'articolo 360 cod. proc. civ. relativamente alla mancata disamina delle istanze istruttorie formulate in primo grado e riformulate in appello, concludono con la sola indicazione del fatto controverso e dei motivi della sua decisività 2.4. con un quarto, di violazione e/o falsa applicazione degli articolo 112, 324 e 346 cpc in relazione all'articolo 360, primo comma, numero 3 c.p.c., nonché nullità della sentenza e/o del procedimento in relazione all'articolo 360, primo comma, numero 4 c.p.c., con riferimento alla pronuncia di inammissibilità delle domande subordinate in quanto domande nuove, nonostante l'accettazione del contraddittorio e la formazione del giudicato e l'acquiescenza dell'appellante , concludono con il seguente quesito di diritto dica l'Ecc.ma Corte di Cassazione se vi è stata violazione e/o falsa applicazione degli articolo 112, 324 e 346 c.p.c. per avere la Corte d'appello pronunciato l'inammissibilità delle domande subordinate proposte dalle appellate rilevandone la novità, nonostante la mancata riproposizione da parte del l'appellante, ex articolo 346 c.p.c., dell'eccezione di novità delle domande e nonostante la mancata censura della sentenza di primo grado in ordine al mancato accoglimento dell'eccezione stessa 2.5. con un quinto, di nullità della sentenza e/o del procedimento . con riferimento alla pronuncia di inammissibilità delle domande subordinate in quanto domande nuove, nonostante l'accettazione del contraddittorio e la formazione del giudicato e l'acquiescenza dell'appellante , concludono con il seguente quesito di diritto dica l'Ecc.ma Corte di Cassazione se vi è nullità della sentenza e/o del procedimento d'appello, per avere il Giudice di secondo grado violato gli articolo 112, 324 e 326 c.p.c., nell’essersi pronunciato sull'inammissibilità delle domande subordinate proposte dalle appellate rilevandone la novità, nonostante la mancata riproposizione da parte dell'appellante ex articolo 346 c.p.c. dell'eccezione di novità delle domande e nonostante la mancata censura della sentenza di primo grado in ordine al mancato accoglimento dell'eccezione stessa 2.6. con un sesto, di violazione e/o falsa applicazione degli articolo 1919 e ss. c.c., 1892, 1893 c.c. e degli articolo 112 e 346 c.p.c. in relazione all'articolo 360, primo comma, numero 3 c.p.c., per non essersi la Corte d'appello pronunciata nel merito delle domande subordinate proposte dall'appellante , concludono con il seguente quesito dica l'Ecc.ma Corte di Cassazione se vi è violazione e/o falsa applicazione degli articolo 1919 e ss. c.c., 1892, 1893 c.c. e degli articolo 112 e 346 c.p.c. in relazione all'articolo 360, primo comma, numero 3 c.p.c., per avere la Corte d'appello erroneamente qualificato come domande nuove la domanda subordinata di pagamento della somma corrispondente ai premi versati al netto di imposte e spese o alla somma pari alla componente previdenziale contenuta nei premi versati, nonché la domanda ulteriormente subordinata versamento della somma corrispondente ai premi versati ridotta secondo quanto previsto dall'articolo 1893 u.c. cod. civ. rispetto alla domanda principale di pagamento del capitale assicurato rivalutato e, per l'effetto, per non essersi pronunciata nel merito delle domande subordinate proposte dalle appellate. 3. Dal canto suo, la controricorrente contesta i motivi di doglianza quanto al primo ed al secondo, negando la necessità che nel questionario fossero indicate analiticamente tutte le patologie in astratto configurabili come influenti sul rischio assicurato e sostenendo la sufficienza dell'interpello in concreto formulato quanto al terzo, negando l'ammissibilità della doglianza di mancato esame di istanze istruttorie ai sensi dell'articolo 360 numero 5 cod. proc. civ. e comunque per l'omessa formulazione di motivo di appello incidentale o in quanto relativa alla valutazione del merito della controversia quanto al quarto ed al quinto motivo, ritenendo necessaria non la semplice riproposizione delle domande subordinate, ma la formulazione di appello incidentale affinché in secondo grado queste potessero essere esaminate, comunque nuove in appello e del resto infondate per il dichiarato annullamento del contratto quanto al sesto, contestandone l'ammissibilità perché attinente al merito ed infondato perché nessuna valida pretesa poteva fondarsi su di un contratto non già valido, ma annullato. 4. Va preliminarmente rilevato che alla fattispecie, in cui oggetto del ricorso è una sentenza pubblicata il 16.10.08, si applica l'articolo 366 bis cod. proc. civ. infatti 4.1. quest'ultima norma è stata introdotta dall'articolo 6 del d.lgs. 2 febbraio 2006, numero 40 e resta applicabile - in virtù del comma secondo dell'articolo 27 del medesimo decreto -ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze e gli altri provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, cioè dal 2 marzo 2006, senza che possa rilevare la sua abrogazione - a far tempo dal 4 luglio 2009 - ad opera dell'articolo 47, comma 1, lett. d , della legge 18 giugno 2009, numero 69, in virtù della disciplina transitoria dell'articolo 58, comma quinto, di quest'ultima 4.2. quanto ai quesiti previsti dal primo comma del richiamato articolo 366-bis cod. proc. civ. 4.2.1. essi non devono risolversi in un'enunciazione di carattere generale e astratto, priva di qualunque indicazione sul tipo della controversia e sulla sua riconducibilità alla fattispecie in esame, tale da non consentire alcuna risposta utile a definire la causa nel senso voluto dal ricorrente, non potendosi desumere il quesito dal contenuto del motivo o integrare il primo con il secondo, pena la sostanziale abrogazione del suddetto articolo Cass. Sez. Unumero 11 marzo 2008, numero 6420 4.2.2. essi non devono risolversi in un'enunciazione tautologica, priva di qualunque indicazione sulla questione di diritto oggetto della controversia Cass. Sez. Unumero , 8 maggio 2008, numero 11210 4.2.3. devono al contempo comprendere l'indicazione sia della regula iuris adottata nel provvedimento impugnato, sia del diverso principio che il ricorrente assume corretto e che si sarebbe dovuto applicare in sostituzione del primo, tanto che la mancanza anche di una sola delle due suddette indicazioni rende il ricorso inammissibile Cass. 30 settembre 2008, numero 24339 4.2.4. devono essere formulati in termini tali da costituire una sintesi logico-giuridica della questione, così da consentire al giudice di legittimità di enunciare una regula iuris suscettibile di ricevere applicazione anche in casi ulteriori rispetto a quello deciso dalla sentenza impugnata in altri termini, devono compendiare a la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito b la sintetica indicazione della regola di diritto applicata da quel giudice c la diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie tra le molte e per limitarsi alle più recenti, v. Cass. Sez. Unumero , ord. 5 febbraio 2008, numero 2658 Cass., ord. 17 luglio 2008, numero 19769, Cass. 25 marzo 2009, numero 7197 Cass., ord. 8 novembre 2010, numero 22704 4.3. in forza del capoverso dell'articolo 366 bis cod. proc. civ., poi, per le doglianze di vizio di motivazione occorre la formulazione di un momento di sintesi o di riepilogo come puntualizza già Cass. 18 luglio 2007, ord. numero 16002, con indirizzo ormai consolidato, a partire da Cass. Sez. Unumero , 1 ottobre 2007, numero 20603 v., tra le ultime, Cass. 30 dicembre 2009, ord. numero 27680 il quale indichi in modo sintetico, evidente ed autonomo rispetto al tenore testuale del motivo, chiaramente il fatto controverso in riferimento al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, come pure le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione da ultimo, v. Cass., ord. numero 27680 del 2009 occorrendo, in particolare, la formulazione conclusiva e riassuntiva di uno specifico passaggio espositivo del ricorso, nel quale e comunque anche nel quale si indichi non solo il fatto controverso riguardo al quale si assuma omessa, contraddittoria od insufficiente la motivazione, ma anche - se non soprattutto - quali siano le ragioni per cui la motivazione è conseguentemente inidonea sorreggere la decisione Cass., ord. 1.8 luglio 2007, numero 16002 tale requisito non può ritenersi rispettato quando solo la completa lettura dell'illustrazione del motivo - all'esito di un'interpretazione svolta dal lettore, anziché su indicazione della parte ricorrente - consenta di comprendere il contenuto ed il significato delle censure Cass., ord. 18 luglio 2007, numero 16002 . 5. In applicazione dei principi di cui al paragrafo precedente, sono inammissibili il secondo ed il terzo motivo di ricorso, in quanto - strutturati, per libera scelta delle ricorrenti, ai sensi del numero 5 dell'articolo 360 cod. proc. civ. - del tutto mancanti dei momenti di sintesi o riepilogo contenenti non solo il fatto decisivo e controverso, ma anche le indicazioni del ritenuto vizio. 6. Quanto agli altri motivi, il primo è infondato. Nella concreta e limitata portata che si ricava dalla formulazione del quesito, occorre stabilire soltanto se sia errata l'interpretazione data dalla corte territoriale al contratto nel senso di non escludere la reticenza, rilevante ai fini degli articolo 1892 e 1893 cod. civ., dinanzi ad un formulario che non conteneva alcuna specifica domanda sulla sofferenza della malattia asseritamente non dichiarata. È ben vero che il mancato inserimento nel questionario informativo o anamnestico di alcune particolari circostanze può denotare il disinteresse dell'assicuratore per le medesime Cass. 24 novembre 2003, numero 17840 in tema di assicurazione contro i danni, qualora l'impresa assicuratrice abbia chiesto ed ottenuto dall'assicurato, con apposito questionario, specifiche informazioni sulle circostanze afferenti il rischio dedotto in contratto, la mancata inclusione, fra i quesiti così formulati, di determinati profili di fatto evidenzia un atteggiamento di indifferenza dell'assicuratore medesimo, nel senso di estraneità dei profili stessi all'ambito del proprio interesse di conoscenza, valutabile al fine dell'esclusione a carico dell'assicurato che li abbia taciuti di un comportamento reticente, secondo la previsione degli articolo 1892 e 1893 cod. civ E tuttavia la domanda cui l'assicurando ha dato risposta negativa - quale si ricava dalla trascrizione ed anzi dalla riproduzione del formulario nel ricorso per cassazione dagli eventuali accertamenti effettuati è emersa qualche malattia? , ovvero soffre di malattie ? con un'ampia indicazione di gruppi di patologie - non può dirsi affatto generica, ma generale e riferita ad ogni potenziale stato morboso, quale potenzialmente idoneo a determinare l'entità del rischio salvo poi a valutarne la rilevanza ai fini della formazione del consenso da parte dell'assicurato ma la valutazione dell'incidenza della reticenza su questo, affermata dalla gravata sentenza a pag. 6, non è resa oggetto di puntuale denuncia in questa sede e, siccome - se non altro per nozioni di comune esperienza - il diabete rientra certamente nella nozione comunemente percepita di malattia , non si può sostenere, come vorrebbero oggi le ricorrenti, che l'affezione indicata fosse indifferente per l'assicuratore. Mentre non risponde a criteri di normalità e buona fede sostenere che, dinanzi alla richiesta di conoscere ogni eventuale stato morboso o patologia in atto, vi fosse l'onere, per l'assicuratore, di indicare nel formulario anamnestico analiticamente tutti quelli, indefiniti, astrattamente in grado di influire sul rischio tanto che la mancata elencazione analitica non equivale affatto a disinteresse per il riconoscimento, da parte del contraente nel questionario, di quelli deve al contrario ritenersi sufficiente, nel quesito successivo, la loro specificazione mediante raggruppamento per tipologie. Del resto, la corte territoriale, con valutazione non resa oggetto di puntuale censura in questa sede, ascrive il diabete alle patologie metaboliche, queste inserite in una specifica domanda nel questionario stesso, anch'essa seguita dalla risposta no dell'assicurando. In conclusione, al primo quesito deve darsi risposta negativa. 7. Più complesso discorso a farsi è per i motivi quarto, quinto e sesto, che possono esaminarsi congiuntamente per la loro intima connessione e riguardando essi l'inammissibilità per novità delle domande subordinate dispiegate dalle odierne ricorrenti, nonostante l'omessa doglianza sul punto da parte dell'assicuratrice, sia in primo grado che in appello. In particolare, sostengono le M. - P. di avere, con comparsa ai sensi dell'articolo 183 cod. proc. civ. senza indicare la data del deposito , chiesto - in via subordinata e per l'ipotesi di rigetto della domanda di pagamento del capitale rivalutato - la condanna della controparte al pagamento di una somma corrispondente ai premi versati al netto di imposte e spese od alla somma pari alla componente previdenziale contenuta nei premi versati, ovvero - in via ancora più subordinata - la condanna di controparte al pagamento della somma corrispondente ai premi versati ridotta secondo quanto previsto dall'articolo 1893 ult. comma cod. civ. 7.1. Vanno, per esigenze di ordine logico, esaminati dapprima i motivi quarto e quinto. Al riguardo 7.1.1. in primo luogo, non può rilevare la mancata reazione dell'assicuratrice, convenuta in primo grado, avverso il dispiegamento delle domande suddette, perché l'eventuale novità non è sanata, dopo la riforma di cui alla legge numero 353 del 1990, da alcuna condotta di acquiescenza della controparte nel vigore del regime delle preclusioni di cui al nuovo testo degli articolo 183 e 184 cod. proc. civ. introdotto dalla legge numero 353 del 1990, la questione della novità della domanda risulta del tutto sottratta alla disponibilità delle parti - e pertanto pienamente ed esclusivamente ricondotta al rilievo officioso del giudice - essendo l'intera trattazione improntata al perseguimento delle esigenze di concentrazione e speditezza che non tollerano - in quanto espressione di un interesse pubblico - l'ampliamento successivo del thema decidendi anche se su di esso si venga a registrare il consenso del convenuto Cass. 13 dicembre 2006, numero 26691 Cass. 6 ottobre 2005, numero 19453 7.1.2. in secondo luogo, il giudicato implicito sul quale è notevole l'elaborazione della giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte, sulla quale, per tutte, v. Cass. Sez. Unumero 26 gennaio 2011, numero 1764 Cass. Sez. Unumero 24 ottobre 2008, numero 24883 , comportante la limitazione del potere del giudice di conoscere ex officio di determinate questioni, può formarsi tutte le volte in cui tra la questione risolta espressamente e quella risolta implicitamente sussista un rapporto indissolubile di dipendenza, nel senso che l'accertamento contenuto nella motivazione della sentenza cade su questioni che si risentano come la necessaria premessa o il presupposto logico e giuridico della decisione, coprendo il dedotto e il deducibile, e cioè non solo le questioni espressamente fatte valere in giudizio, ma anche tutte le altre che si caratterizzano per la loro inerenza ai fatti costitutivi delle domande o eccezioni dedotte in giudizio negli esatti termini, tra le altre Cass. 18 giugno 2001, numero 14055 Cass., ord. 17 dicembre 2010, numero 25553 infatti, la formazione del giudicato implicito esige che gli elementi nei quali si annidano possibili questioni preliminari o pregiudiziali in rito o in merito siano stati specificamente valutati, ancorché nell'ambito di una cognizione volta alla pronuncia su un oggetto che sta a valle del loro positivo esame dalla motivazione del provvedimento impugnato deve in definitiva risultare, con la chiarezza necessaria ad allertare i presidi difensivi delle parti, che il decidente è entrato in contatto con la questione, che l'ha percepita e scrutinata, sicché l'esito di tale apprezzamento, pur non costituendo un autonomo nucleo argomentativo della pronuncia, emerga in trasparenza dal tessuto argomentativo che la sorregge tra le altre Cass. 20 maggio 2009, numero 11707 7.1.3. in terzo luogo, se colui il quale ha visto accolto in primo grado la propria domanda principale non ha l'onere di proporre appello incidentale per fare valere le domande ritenute assorbite, essendone sufficiente la riproposizione in appello con la comparsa di costituzione Cass. 9 giugno 2004, numero 10966 Cass. 14 novembre 2001, numero 14458 Cass. 19 luglio 2005, numero 15223 , analogamente va ritenuto per le doglianze avverso le medesime, proprio in quanto rivolte contro domande non rese oggetto di pronuncia anche solo implicita simmetricamente, qualunque eccezione proposta in relazione a domande subordinate ritenute assorbite dal giudice di primo grado per effetto dell'accoglimento della domanda principale, si intende rinunciata in grado di appello soltanto se sia stata omessa nell'impugnazione e non sia stata chiaramente formulata dopo che l'altra parte abbia spiegato gravame incidentale per riproporre la domanda subordinata Cass. Sez. Unumero , 17 ottobre 1979, numero 5412 7.1.4. nel caso di specie la delibazione di ammissibilità delle domande subordinate, operata con ordinanza dal giudice istruttore, non può pregiudicare in alcun modo il merito - la stessa valutazione non risulta affatto affrontata dal giudice di primo grado, proprio perché ininfluente ai fini della decisione, risoltasi con l'accoglimento della principale, sicché la detta ordinanza non può in alcun modo dirsi confermata dalla mancata disamina delle relative questioni, non concependosi una sorta di ultra attività delle valutazioni interinali o a fini ordinatori non si è formato quindi alcun giudicato implicito sull'ammissibilità delle subordinate - in mancanza di questo, a nulla rileva la condotta inerte della convenuta in primo grado, appellante principale così come non vi era onere, per le appellate, di specifico appello incidentale per riproporre le subordinate ritenute assorbite per l'accoglimento integrale della principale, così non vi era onere, per la controparte, di dispiegare specifico motivo di appello sulla novità delle domande o su altri vizi o profili di infondatezza di queste, essendo il relativo rilievo rimesso, per le stesse ragioni già viste per il primo grado, al giudice del gravame 7.1.5. pertanto, i motivi quarto e quinto vanno rigettati, non essendo precluso alla corte di merito valutare l'eventuale inammissibilità, per novità, delle domande subordinate, nonostante la mancata reazione della controparte in primo grado e, non potendosi configurare un giudicato implicito, con il gravame. 7.2. Per finire con il sesto motivo, esso è inammissibile infatti, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, in esso 7.2.1. non viene integralmente trascritto il passaggio dell'atto processuale con cui sarebbero state dispiegate le descritte subordinate rilevando invece oltre alla parte conclusiva anche quella motiva, dove verosimilmente saranno state indicate le ragioni di fatto e di diritto, il cui esame è pure indispensabile per valutare la novità o meno della domanda 7.2.2. non viene specificato di quale delle memorie previste dall'articolo 183 cod. proc. civ. nel testo applicabile ratione temporis si tratta in relazione alle attività consentite all'attore in dipendenza delle difese del convenuto ed in quale data, in rapporto ai termini perentori necessariamente assegnati dal giudice, essa sia stata depositata così impedendosi a questa Corte di verificare non tanto se le domande stesse siano state ritualmente introdotte nel thema decidendum , quanto piuttosto di valutare il loro contenuto e, quindi, se sia corretta o meno la qualificazione di novità o comunque di inammissibilità operata dal giudice del merito. 8. Il ricorso è, conclusivamente, rigettato e le ricorrenti, tra loro in solido per l'identità della posizione processuale, vanno condannate al pagamento delle spese di lite del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna M.V. e A.I P. , tra loro in solido, al pagamento, in favore della Sara Vita spa, in pers. del leg. rappr.nte p.t., delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.000,00, di cui Euro 200,00 per esborsi.