Violare l’obbligo di allontanamento dalla casa coniugale non è un comportamento elusivo penalmente rilevante

La pena prevista per chi viola un provvedimento del giudice, circa l’affidamento di minori, non può essere estesa sino a comprendere provvedimenti di ricaduta ed interesse patrimoniale, come la disponibilità della casa di comune abitazione.

Con la sentenza numero 1038, depositata il 9 gennaio, la Corte di Cassazione ha così deciso. I figli devono vivere in armonia. Per evitare che la grave conflittualità tra i genitori crei disagi alle due figlie minori, il giudice ordina al padre di allontanarsi dalla casa coniugale. Poiché non ottempera a tale obbligo, viene condannato in sede penale per non aver eseguito un provvedimento del giudice, ex articolo 388 c.p Il reato è prescritto, ma il fatto non è reato. In appello viene rilevata la prescrizione del reato. Permangono però le statuizioni civili. Il genitore ricorre in Cassazione ed ottiene l’assoluzione perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. La norma penale. L’articolo 388, comma 2, c.p., prevede che commettono reato coloro che eludono «l’esecuzione di un provvedimento del giudice civile» che «concerna l’affidamento di minori o di altre persone incapaci, ovvero prescriva misure cautelari a difesa della proprietà, del possesso o del credito». Quando è violato un provvedimento di affidamento. La Corte rileva che «non tutti i provvedimenti decisi dal giudice civile nell’interesse del minore trovano sanzione nella detta norma, ma esclusivamente quelli che concernono l’affidamento del minore stesso». Fa poi un elenco dei casi in cui questo si verifica rifiuto di consegna dal figlio al coniuge affidatario, inottemperanza all’obbligo di favorirne gli incontri con le persone stabilite e omissioni inerenti queste fattispecie. Il contenuto della norma è tipico non può essere dilatato. Il contenuto tipico della norma non può essere dilatato «sino a comprendere provvedimenti di ricaduta ed interesse patrimoniale – quali la disponibilità della casa di comune abitazione – che siano, come nella specie, consequenziali alla pronuncia di affidamento della prole».

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 19 dicembre 2012 – 9 gennaio 2013, numero 1038 Presidente Agrò – Relatore Lanza Ritenuto in fatto e considerato in diritto D.G. ricorre, a mezzo del suo difensore, avverso la sentenza 19 dicembre 2011 della Corte di appello di Roma che, in riforma della sentenza 5 aprile 2007 del Tribunale di Roma, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato per essere il reato di cui all'articolo 388 cod. penumero estinto per prescrizione, confermando le statuizioni civili della gravata sentenza. 1. il capo di imputazione. D. è accusato, al capo sub C , del reato di cui all'articolo 388 comma secondo cod. penumero , perché, non ottemperando al provvedimento del Tribunale di Roma del 15/18 febbraio 1999 che lo obbligava ad allontanarsi dalla casa coniugale sita in OMISSIS , provvedimento confermato da quello della Corte d' Appello di Roma in data 27 maggio 1999, con il quale quest' ultimo Giudice affidava in via esclusiva, sul presupposto che la grave conflittualità fra i genitori nuocesse loro, le due minori D.G. e Gi. alla madre G.C. , di fatto disattendeva la predetta statuizione adottata nell’interesse delle due bambine. In omissis . 1. i motivi di impugnazione e le ragioni della decisione di questa Corte. Con un primo motivo di impugnazione viene dedotta inosservanza ed erronea applicazione della legge in quanto la condotta omissiva contestata ordine di rilascio della casa coniugale da parte del marito-padre non costituisce comportamento elusivo penalmente rilevante ex articolo 388 comma 2 cod. penumero . Con un secondo motivo si lamenta vizio di motivazione per contraddittorietà e manifesta illogicità considerato a che l'imputato non è stato oggetto di esecuzione coattiva ma ha volontariamente lasciato l'immobile il 22 novembre 1999 in presenza dell'Ufficiale giudiziario b che, contrariamente all'assunto della corte distrettuale, le due minori erano destinatane di un provvedimento di affido congiunto decreto 18 febbraio 1999 del Tribunale di Roma . Con un terzo motivo si prospetta violazione di legge, dovendo il reato considerarsi prescritto prima della pronuncia di primo grado, assumendosi quale data di consumazione del reato non già il 22 novembre 1999, ma il 27 maggio 1999. Ritiene la corte che il primo motivo sia fondato con conseguente assorbimento delle altre doglianze. Va infatti premesso, come regola generale per la vantazione delle condotte, sussumibili nello schema dogmatico e nella violazione dei disposti dell'articolo 388 comma 2 cod. penumero , che non tutti i provvedimenti decisi dal giudice civile nell'interesse del minore trovano sanzione nella detta norma, ma esclusivamente quelli che concernono l'affidamento del minore stesso. In altri termini, il contenuto offensivo sanzionato risulta usualmente espresso dal rifiuto di consegna del figlio al coniuge non affidatario, o dall'inottemperanza dell'obbligo di favorirne gli incontri con le persone stabilite dal giudice Cass. penumero sez. 6, 37118/2004, r.v. 23024 sezione feriale 34024/2010, r.v. 248182 , oppure dalla inosservanza di prescrizioni concernenti i rapporti del figlio con persone diverse da quelle indicate oppure ancora dalla elusione sostanziale degli obblighi dianzi precisati, mediante comportamenti di carattere omissivo Cass. penumero sez. 6, 33719/2010, r.v. 248157 . Orbene, siffatto tipico contenuto, attinente alla mancata esecuzione dolosa concernente persone minori, non può dilatarsi, come fatto dalla gravata sentenza, sino a comprendere provvedimenti di ricaduta ed interesse patrimoniale quali la disponibilità della casa di comune abitazione che siano, come nella specie, consequenziali alla pronuncia di affidamento della prole Cass. penumero sez. 6, 20 ottobre 1995, Liserra . Da ciò l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non è previsto come reato. P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto come reato.