Enti no profit: stretta sulle esenzioni IMU

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 novembre 2012, numero 274 il regolamento numero 200/2012, con cui il Ministero dell’Economia e delle Finanze decreta l’esenzione dall’IMU solo quando la prestazione sia erogata a valore simbolico oppure gratuitamente.

Scuole paritarie e IMU. Le scuole paritarie non pagano l'IMU se l'attività è svolta a titolo gratuito o se il «corrispettivo simbolico è tale da coprire solo una frazione del costo del servizio, tenuto conto dell'assenza di relazione con lo stesso». Lo prevede il regolamento del ministero dell'Economia pubblicato in Gazzetta ufficiale, riprendendo nella definizione utilizzata una comunicazione della Commissione europea. «Lo svolgimento di attività didattiche si ritiene effettuato con modalità non commerciali - si legge nel Regolamento - se l'attività è paritaria rispetto a quella statale e la scuola adotta un regolamento che garantisce la non discriminazione in fase di accettazione degli alunni sono comunque osservati gli obblighi di accoglienza di alunni portatori di handicap, di applicazione della contrattazione collettiva al personale docente e non docente, di adeguatezza delle strutture agli standard previsti, di pubblicità del bilancio l'attività è svolta a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e tali da coprire solamente una frazione del costo effettivo del servizio, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con lo stesso». Stretta per gli Enti no profit. Questi saranno esentati dall'IMU solo per le attività non commerciali. In caso di immobili misti, quindi, il regolamento del Tesoro pubblicato in Gazzetta ufficiale prevede che il pagamento sia proporzionale in base allo spazio, al numero dei soggetti e al tempo di utilizzo. Individuazione del rapporto proporzionale. Per quanto riguarda i criteri di proporzionalità in base ai quali in caso di immobili misti si debba valutare quali parti siano soggette all'IMU, il regolamento del Tesoro prevede che «per le unità immobiliari destinate ad una utilizzazione mista, la proporzione sia prioritariamente determinata in base alla superficie rapportata alla superficie totale dell'immobile». Immobili ad “uso misto”. Per quegli immobili invece che «sono indistintamente oggetto di un'utilizzazione mista, la proporzione è determinata - si legge - in base al numero dei soggetti nei confronti dei quali le attività sono svolte con modalità commerciali, rapportato al numero complessivo. Infine, nel caso in cui l'utilizzazione mista è effettuata limitatamente a specifici periodi dell'anno, la proporzione è determinata in base ai giorni durante i quali l'immobile è utilizzato per lo svolgimento delle attività commerciali». Alberghi e foresterie. Questi potranno godere dell'agevolazione IMU se la tariffa richiesta è gratuita, simbolica o comunque non superiore alla metà dei prezzi medi di mercato praticati per la stessa attività in un determinato ambito territoriale. Dichiarazione. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, D.Lgs. 14 marzo 2011, numero 23, indicando distintamente gli immobili per i quali è dovuta l'IMU anche a seguito dell'applicazione del comma 2 dell'articolo 91-bis, D.L. numero 1/2012 , nonché gli immobili per i quali l'esenzione dall'IMU si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale degli stessi. La dichiarazione non deve invece essere presentata negli anni in cui non vi sono variazioni.

Ministero dell'Economia e delle Finanze, decreto 19 novembre 2012, numero 200 G.U. 23 novembre 2012, numero 274 Regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 91-bis, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, numero 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, numero 27 e integrato dall'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 10 ottobre 2012, numero 174. IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'articolo 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, numero 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, numero 214, con il quale è stata anticipata l'istituzione in via sperimentale dell'imposta municipale propria IMU di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, numero 23 Visto il comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge numero 201 del 2011, il quale stabilisce che l'IMU è applicata in tutti i comuni del territorio nazionale in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo numero 23 del 2011, in quanto compatibili Visto il comma 8 dell'articolo 9 del decreto legislativo numero 23 del 2011, il quale dispone che si applica all'IMU l'esenzione prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera i del decreto legislativo 30 dicembre 1992, numero 504, recante disposizioni in materia di imposta comunale sugli immobili Visto l'articolo 7, comma 1, lettera i del decreto legislativo numero 504 del 1992, come modificato dal comma 1, dell'articolo 91-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2012, numero 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, numero 27, in base al quale sono esenti gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c , del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, numero 917, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonchè delle attività di cui all'articolo 16, lettera a , della legge 20 maggio 1985, numero 222 Visto il comma 3, primo periodo, dell'articolo 91-bis del decreto-legge numero 1 del 2012, il quale dispone che qualora, in caso di utilizzazione mista, non sia possibile identificare gli immobili o le porzioni di immobili adibiti esclusivamente all'attività di natura non commerciale, ai sensi dei commi 41, 42 e 44 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, numero 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, numero 286, occorre applicare l'esenzione in misura proporzionale all'utilizzazione non commerciale dell'immobile come risulta da apposita dichiarazione Visto il comma 3, secondo periodo, dell'articolo 91-bis del decreto-legge numero 1 del 2012, come integrato dal comma 6 dell'articolo 9 del decreto-legge 10 ottobre 2012, numero 174, il quale dispone che, con regolamento del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 17 agosto 1988, numero 400, sono stabilite le modalità e le procedure relative alla predetta dichiarazione e sono stabiliti altresì gli elementi rilevanti ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale, nonchè i requisiti, generali e di settore, per qualificare le attività di cui alla lettera i del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, numero 504, come svolte con modalità non commerciali Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge numero 400 del 1988, i quali stabiliscono, tra l'altro, che con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, numero 300, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, numero 59 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, numero 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche Considerato che in attuazione dei principi comunitari e costituzionali di solidarietà e sussidiarietà di cui all'articolo 5 del Trattato dell'Unione Europea e agli articoli 2 e 118, ultimo comma, della Costituzione, è necessario prevedere una specifica disciplina diretta a stabilire le modalità e le procedure per l'applicazione dell'esenzione dall'IMU in proporzione all'utilizzazione dell'unità immobiliare per lo svolgimento con modalità non commerciali delle attività di cui al citato articolo 7, comma 1, lettera i Udito il parere del Consiglio di Stato numero 7658/2012, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 settembre 2012 Udito il parere del Consiglio di Stato numero 10380/2012, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 novembre 2012 Rilevato che il Consiglio di Stato, nel suo parere, ha sottolineato l'esigenza che i contenuti del presente regolamento risultino quanto più conformi ai parametri comunitari di riferimento, con la conseguente necessità di un appropriato dettaglio dei criteri discretivi operanti, in relazione ai diversi settori di attività considerata, ai fini dell'individuazione, nelle fattispecie concrete, della sussistenza o meno del requisito della commercialità nelle medesime attività Considerato inoltre che il parere del Consiglio di Stato, già reso positivamente in data del 27 settembre 2012, reca raccomandazioni al Governo per una redazione finale del regolamento conforme al parametro di riferimento rintracciabile nel diritto interno, nonchè a quello desumibile dal diritto dell'Unione Europea, lasciando peraltro al successivo apprezzamento dell'Esecutivo l'individuazione di modalità e forme utili per il conseguimento di tale obiettivo di conformità Considerato che la successiva integrazione apportata all'articolo 91-bis, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge numero 1 del 2012, dall'articolo 9, comma 6, del decreto-legge numero 174 del 2012, risulta avere non solo ribadito la base giuridica del presente regolamento ma altresì contribuito a precisare la sua ampiezza, disponendo che, con lo stesso, è consentito stabilire gli elementi rilevanti ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale, nonchè i requisiti, generali e di settore, per qualificare le attività di cui alla lettera i del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, numero 504, come svolte con modalità non commerciali Ritenuto conseguentemente che sussistono tutti i presupposti perchè la redazione finale del presente regolamento risulti sia aderente ai contenuti del parere del Consiglio di Stato, sia conforme alle raccomandazioni con lo stesso formulate al Governo Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri inviata con nota numero 3-15152, del 19 novembre 2012 Emana il seguente regolamento articolo 1 Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si intende per a IMU l'imposta municipale propria, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, numero 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, numero 214 e agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, numero 23 b TUIR decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, numero 917, recante il Testo unico delle imposte sui redditi c enti non commerciali gli enti pubblici e privati diversi dalle società di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c , del TUIR, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale d oggetto esclusivo o principale per oggetto esclusivo si intende quello determinato in base alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata per oggetto principale si intende l'attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto in mancanza dell'atto costitutivo o dello statuto nelle predette forme, l'oggetto principale dell'ente stesso è determinato in base all'attività effettivamente esercitata nel territorio dello Stato e immobili tutti i terreni e i fabbricati posseduti e utilizzati dagli enti non commerciali f attività assistenziali attività riconducibili a quelle di cui all'articolo 128 del decreto legislativo 31 marzo 1998, numero 112, relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonchè quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia g attività previdenziali attività strettamente funzionali e inerenti all'erogazione di prestazioni previdenziali e assistenziali obbligatorie h attività sanitarie attività dirette ad assicurare i livelli essenziali di assistenza definiti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 i attività didattiche attività dirette all'istruzione e alla formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, numero 53 j attività ricettive attività che prevedono l'accessibilità limitata ai destinatari propri delle attività istituzionali e la discontinuità nell'apertura nonchè, relativamente alla ricettività sociale, quelle dirette a garantire l'esigenza di sistemazioni abitative anche temporanee per bisogni speciali, ovvero svolte nei confronti di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, escluse in ogni caso le attività svolte in strutture alberghiere e paralberghiere di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 23 maggio 2011, numero 79 k attività culturali attività rivolte a formare e diffondere espressioni della cultura e dell'arte l attività ricreative attività dirette all'animazione del tempo libero m attività sportive attività rientranti nelle discipline riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano CONI svolte dalle associazioni sportive e dalle relative sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, numero 289 n attività di cui all'articolo 16, lettera a , della legge 20 maggio 1985, numero 222 attività dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana o attività istituzionali le attività di cui alle lettere da f a n del presente articolo, volte alla realizzazione di fini di utilità sociale p modalità non commerciali modalità di svolgimento delle attività istituzionali prive di scopo di lucro che, conformemente al diritto dell'Unione Europea, per loro natura non si pongono in concorrenza con altri operatori del mercato che tale scopo perseguono e costituiscono espressione dei principi di solidarietà e sussidiarietà q utilizzazione mista l'utilizzo dello stesso immobile per lo svolgimento di una delle attività individuate dall'articolo 7, comma 1, lettera i , del decreto legislativo numero 504 del 1992, con modalità non commerciali, unitamente ad attività di cui alla stessa lettera i svolte con modalità commerciali, ovvero ad attività diverse da quelle di cui al medesimo articolo 7, comma 1, lettera i , del decreto legislativo numero 504 del 1992. articolo 2 Oggetto 1. Le disposizioni del presente regolamento sono dirette a stabilire, ai sensi dell'articolo 91-bis, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, numero 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, numero 27, le modalità e le procedure per l'applicazione proporzionale, a decorrere dal 1º gennaio 2013, dell'esenzione dall'IMU per le unità immobiliari destinate ad un'utilizzazione mista, nei casi in cui non sia possibile procedere, ai sensi del comma 2 del citato articolo 91-bis, all'individuazione degli immobili o delle porzioni di immobili adibiti esclusivamente allo svolgimento delle attività istituzionali con modalità non commerciali. articolo 3 Requisiti generali per lo svolgimento con modalità non commerciali delle attività istituzionali 1. Le attività istituzionali sono svolte con modalità non commerciali quando l'atto costitutivo o lo statuto dell'ente non commerciale prevedono a il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente b l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale c l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente non commerciale in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altro ente non commerciale che svolga un'analoga attività istituzionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. articolo 4 Ulteriori requisiti 1. Fatti salvi i requisiti enunciati all'articolo 3, le attività istituzionali di seguito indicate si intendono svolte con modalità non commerciali solo ove, in relazione alla loro natura, presentino gli ulteriori requisiti di cui ai commi seguenti. 2. Lo svolgimento di attività assistenziali e attività sanitarie si ritiene effettuato con modalità non commerciali quando le stesse a sono accreditate e contrattualizzate o convenzionate con lo Stato, le Regioni e gli enti locali e sono svolte, in ciascun ambito territoriale e secondo la normativa ivi vigente, in maniera complementare o integrativa rispetto al servizio pubblico, e prestano a favore dell'utenza, alle condizioni previste dal diritto dell'Unione europea e nazionale, servizi sanitari e assistenziali gratuiti, salvo eventuali importi di partecipazione alla spesa previsti dall'ordinamento per la copertura del servizio universale b se non accreditate e contrattualizzate o convenzionate con lo Stato, le Regioni e gli enti locali, sono svolte a titolo gratuito ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e, comunque, non superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con il costo effettivo del servizio. 3. Lo svolgimento di attività didattiche si ritiene effettuato con modalità non commerciali se a l'attività è paritaria rispetto a quella statale e la scuola adotta un regolamento che garantisce la non discriminazione in fase di accettazione degli alunni b sono comunque osservati gli obblighi di accoglienza di alunni portatori di handicap, di applicazione della contrattazione collettiva al personale docente e non docente, di adeguatezza delle strutture agli standard previsti, di pubblicità del bilancio c l'attività è svolta a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e tali da coprire solamente una frazione del costo effettivo del servizio, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con lo stesso. 4. Lo svolgimento di attività ricettive si ritiene effettuato con modalità non commerciali se le stesse sono svolte a titolo gratuito ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e, comunque, non superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con il costo effettivo del servizio. 5. Lo svolgimento di attività culturali e attività ricreative si ritiene effettuato con modalità non commerciali se le stesse sono svolte a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di un corrispettivo simbolico e, comunque, non superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con il costo effettivo del servizio. 6. Lo svolgimento di attività sportive si ritiene effettuato con modalità non commerciali se le medesime attività sono svolte a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di un corrispettivo simbolico e, comunque, non superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con il costo effettivo del servizio. articolo 5 Individuazione del rapporto proporzionale 1. Il rapporto proporzionale di cui al comma 3 dell'articolo 91-bis del citato decreto-legge numero 1 del 2012, è determinato con riferimento allo spazio, al numero dei soggetti nei confronti dei quali vengono svolte le attività con modalità commerciali ovvero non commerciali e al tempo, secondo quanto indicato nei commi seguenti. 2. Per le unità immobiliari destinate ad una utilizzazione mista, la proporzione di cui al comma 1 è prioritariamente determinata in base alla superficie destinata allo svolgimento delle attività diverse da quelle previste dall'articolo 7, comma 1, lettera i , del decreto legislativo numero 504 del 1992, e delle attività di cui alla citata lettera i , svolte con modalità commerciali, rapportata alla superficie totale dell'immobile. 3. Per le unità immobiliari che sono indistintamente oggetto di un'utilizzazione mista, la proporzione di cui al comma 1 è determinata in base al numero dei soggetti nei confronti dei quali le attività sono svolte con modalità commerciali, rapportato al numero complessivo dei soggetti nei confronti dei quali è svolta l'attività. 4. Nel caso in cui l'utilizzazione mista, anche nelle ipotesi disciplinate ai commi 2 e 3, è effettuata limitatamente a specifici periodi dell'anno, la proporzione di cui al comma 1 è determinata in base ai giorni durante i quali l'immobile è utilizzato per lo svolgimento delle attività diverse da quelle previste dall'articolo 7, comma 1, lettera i , del decreto legislativo numero 504 del 1992, ovvero delle attività di cui alla citata lettera i svolte con modalità commerciali. 5. Le percentuali determinate in base ai rapporti che risultano dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, indicate per ciascun immobile nella dichiarazione di cui al successivo articolo 6, si applicano alla rendita catastale dell'immobile in modo da ottenere la base imponibile da utilizzare ai fini della determinazione dell'IMU dovuta. articolo 6 Dichiarazione 1. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, numero 23, indicando distintamente gli immobili per i quali è dovuta l'IMU, anche a seguito dell'applicazione del comma 2 dell'articolo 91-bis, del decreto-legge numero 1 del 2012, nonchè gli immobili per i quali l'esenzione dall'IMU si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale degli stessi, secondo le disposizioni del presente regolamento. La dichiarazione non è presentata negli anni in cui non vi sono variazioni. articolo 7 Disposizioni finali 1. Entro il 31 dicembre 2012, gli enti non commerciali predispongono o adeguano il proprio statuto, a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del presente regolamento. 2. Gli enti non commerciali tengono a disposizione dei comuni la documentazione utile al fine dello svolgimento dell'attività di accertamento e controllo, dalla quale risultano gli elementi rilevanti ai fini della individuazione dei rapporti percentuali che derivano dall'applicazione del presente regolamento. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.