In materia di risarcimento per attività anticoncorrenziali è la legge a stabilire che la sentenza del Giudice di pace è appellabile.
In ipotesi di azione relativa al risarcimento dei danni per attività anticoncorrenziali illecite, è ammessa l'appellabilità della sentenza resa dal Giudice di pace lo ha affermato la Corte di Cassazione, con la sentenza numero 22504 del 28 ottobre. La fattispecie. A seguito di provvedimento dell'Antitrust che sanzionava un accordo anticoncorrenziale tra una serie di compagnie assicurative, un automobilista si rivolgeva al Giudice di Pace per ottenere la restituzione di una quota dei premi per l'Rca e il risarcimento dei danni. La domanda veniva accolta e la compagnia impugnava la sentenza, ma il Tribunale dichiarava inammissibile l'appello. Da qui il ricorso per cassazione. Come impugnare le sentenze del Giudice di pace appello o ricorso per cassazione? La questione centrale, sottoposta all'attenzione della S.C. ha natura processuale ed attiene all'impugnabilità delle sentenze del Giudice di pace. L'alternativa, sostanzialmente, è tra gli ordinari mezzi di impugnazione e il ricorso per cassazione il primo caso ricorre quando la sentenza è stata emessa secondo diritto, il secondo quando, al contrario, il Giudice di pace si è pronunciato secondo equità. Le eccezioni sempre ammesso l'appello in ipotesi di azione fondata su contratti di massa. Da questa distinzione discende anche una conseguenza pratica sono appellabili le sentenze del Giudice di pace in controversie derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti c.d. di massa, proprio perché in questi casi il giudice è tenuto a pronunciarsi secondo diritto. La compagnia assicuratrice fonda il suo ricorso su questo assunto e censura la sentenza impugnata per aver dichiarato inammissibile il suo appello. Ma non è questo il caso l'appello è ammesso ex lege in materia di tutela della concorrenza e del mercato. Il ricorso, però, viene rigettato la decisione di inammissibilità dell'appello è sicuramente scorretta, ma non per i motivi contenuti nel ricorso è la natura della domanda, proposta dall'attore, che determina il mezzo di impugnazione. La controversia in esame, infatti, è riconducibile alla normativa per la tutela della concorrenza e del mercato è la stessa legge l. numero 287/1990 a stabilire che tale controversia debba decidersi secondo diritto e che, di conseguenza, la sentenza del Giudice di pace è appellabile articolo 33, l. cit. . Ti potrebbe interessare anche Controversie tra viaggiatori e compagnie aeree la sentenza del giudice di pace si impugna in Appello e non a piazza Cavour, di Donato Palombella, DirittoeGiustizi@ 29 maggio 2010
Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 12 - 28 ottobre 2011, numero 22504 Presidente Trifone - Relatore De Stefano Svolgimento del processo 1. Va rilevato 1.1. che la Allianz Subalpina spa ricorre, affidandosi ad un unitario complesso motivo, per la cassazione della sentenza numero 1341/06 del Tribunale di Benevento, depositata il 18.7.06 e dichiarata come notificata il 14.10.06, con cui è stato dichiarato inammissibile il suo appello avverso la sentenza del giudice di pace di Colle Sannita, resa il 31.10.05 sulla domanda di P D.M.di restituzione di una quota dei premi di assicurazione RcA a seguito della partecipazione di essa ricorrente ad accordo anticoncorrenziale sanzionato con decisione numero 8546 del 2000 dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato 1.2. che non resiste con controricorso il D.M., mentre la ricorrente illustra il ricorso con memoria ai sensi dell'articolo 378 cod. proc. civ. ed il suo difensore compare alla pubblica udienza del 12.10.11 per discutere oralmente la causa. Motivi della decisione 2. Deve al riguardo considerarsi 2.1. che è formulato un quesito di diritto, con richiesta di affermare il principio della soggezione ad appello delle sentenze del giudice di pace su controversie derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi con le modalità di cui all'articolo 1342 cod. civ. e conseguente cassazione della gravata sentenza, che aveva invece applicato il generale principio del valore della controversia, con successiva decisione nel merito ed affermazione della competenza, ai sensi dell'articolo 33 della legge numero 287 del 1990, della Corte di appello nella specie individuata in quella della sede legale dell'originaria convenuta, cioè Torino, ovvero in quella di Napoli 2.2. che tale doglianza è l'unica ad essere stata formulata dall'odierna ricorrente quanto meno fin dal dispiegamento dell'atto di appello, sicché è il solo motivo in base al quale la Allianz Subalpina ha da subito sostenuto l'ammissibilità dell'appello al tribunale 2.3. che il mezzo di impugnazione esperibile contro le sentenze del giudice di pace si determina in relazione alla domanda Cass. Sez. Unumero , 16 giugno 2006, numero 13917 Cass. 17 dicembre 2009, numero 26518 Cass. 11 maggio 2010, numero 11361 2.4. che, in ipotesi di azione fondata sull'articolo 33 della legge 10 ottobre 1990, numero 287, l'appellabilità delle sentenze eventualmente rese dal giudice di pace va si ammessa, ma non già perché possa valere il criterio dell'oggetto del contratto nella specie, c.d. di massa , come unicamente sostenuto dall'odierna ricorrente, bensì perché detta appellabilità discende dalla riconducibilità della controversia alla richiamata legge 287/90 e, quindi, dovendo questa decidersi secondo diritto, in quanto di competenza di un giudice togato Cass. 12 marzo 2008, numero 6699 Cass., ord. 14 settembre 2007, numero 19271 2.5. che la decisione di inammissibilità dell'appello è, dunque, scorretta, ma per una ragione diversa da quella oggetto del motivo di ricorso 2.6. che pertanto, esclusivamente in relazione al concreto ambito del gravame come delimitato dal motivo di ricorso, quest'ultimo non può dirsi fondato e va disatteso restando precluso l'esame della questione della competenza a conoscere delle controversie in esame, benché oggetto ormai di giurisprudenza del tutto consolidata circa la loro devoluzione alla competenza per materia della Corte di appello - Cass. 13 luglio 2005, numero 14716, sostanzialmente conforme a Cass. Sez. Unumero , 4 febbraio 2005, numero 2207, seguita poi, tra le altre, da Cass. 27 ottobre 2005, numero 20919 Cass. 19 maggio 2006, numero 11759 Cass. Sez. Unumero , 14 giugno 2007, numero 13896 Cass. 21 gennaio 2010, numero 993 Cass. 10 maggio 2011, numero 10215 - del luogo di residenza dell'attore, se consumatore su quest'ultimo profilo, per tutte, vedi Cass. 28 agosto 2001, numero 11282 Cass. Sez. Unumero , 1 ottobre 2003, numero 14669 . 3. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato ma non vi è luogo a provvedere sulle spese, non avendo parte intimata svolto attività difensiva in questa sede. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso nulla per le spese del giudizio di legittimità.