Codice del processo amministrativo: ok del cdm al correttivo

Il Consiglio dei Ministri del 3 agosto ha approvato il correttivo al codice del processo amministrativo. Lo scopo? Eliminare errori materiali e lessicali nonché velocizzare i procedimenti.

Dopo i pareri delle commissioni parlamentari, il correttivo al processo amministrativo di cui si è discusso nel cdm del 3 agosto, passerà al vaglio del Senato. Correzioni di alcuni errori e velocizzazione dei processi sono i fini principali perseguiti con le modifiche. Correttivo a un anno dall'entrata in vigore del codice. Il Consiglio dei Ministri, in data 3 agosto 2011, ha approvato in via preliminare uno schema di decreto legislativo che integra il Codice del processo amministrativo, in attuazione della delega conferita a tale scopo al Governo articolo 44 l. numero 69/2009 . Il correttivo, dopo aver passato l'esame delle commissioni parlamentari, verrà definitivamente licenziato dal Senato.L'obiettivo è accelerare lo svolgimento dei processi. Oltre ad introdurre nuovi casi di giurisdizione esclusiva dei TAR, il correttivo mira ad accelerare lo svolgimento dei processi. Infatti, viene ampliata la possibilità di utilizzare il rito abbreviato anche per i procedimenti relativi ai lavori pubblici e si impone la conclusione dei processi entro 30 giorni. Nel caso in cui il termine non venga rispettato, è previsto l'intervento di un commissario ad acta che, tra l'altro, avrà anche il potere di risarcire il ricorrente per il ritardo subito.Stop alle liti temerarie. Il Governo, al fine di scoraggiare le liti temerarie, ha stabilito che, in questi casi, il soccombente, oltre al pagamento delle spese di giudizio, dovrà pagare una sanzione pecuniaria che va dal doppio al quintuplo del contributo unificato. Su quest'ultimo punto però, secondo l'Osservatorio sul codice del processo amministrativo dell'università LUISS, si potrebbero ravvisare profili di incostituzionalità in merito alla previsione di una sanzione all'esercizio di un diritto costituzionale articolo 24 e 113 Cost. .

Schema di decreto legislativo recante Modifiche al codice del processo amministrativo e alle relative norme di attuazione, transitorie, di coordinamento e di abrogazione . Testo approvato dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 3 agosto 2011 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICAVisti gli articoli 76, 87 e 117, secondo comma, lettera 1 , della Costituzione Vista la legge 18 giugno 2009, n . 69, ed in particolare l'articolo 44,recante delega al Governo per il riassetto della disciplina del processo amministrativo, nel quale, al comma 4, è previsto che il Governo può avvalersi della facoltà di cui al l'articolo 14, numero 2 , del testo unico sul Consiglio di Stato, di cui al regio decreto 26 giugno 1924, n . 1054 Vista la nota in data 8 luglio 2009 con la quale il Governo, avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 14, numero 2 , del citato testo unico numero 1054 del 1924, ha commesso al Consiglio di Stato la formulazione del progetto del suddetto decreto legislativo Visto il decreto legislativo 2 luglio 2010 numero 104, di attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009 numero 69 Visto l'articolo 44, comma 4, ultimo periodo della legge 18 giugno 2009numero 69, che prevede che entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono ad essi essere apportate le correzioni e integrazioni che l'applicazione pratica renda necessarie od opportune, con lo stesso procedimento e in base ai medesimi princìpi e criteri direttivi previsti per l'emanazione degli originari decreti.Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato in data 6 ottobre 2010, con il quale l'apposita commissione, già istituita con decreto del Presidente del Consiglio di Stato in data 23 luglio 2009, a cui era stata deferita la formulazione del progetto di codice ai sensi dell'articolo 14del regio decreto 26 giugno 1924, n . 1054, è stata integrata nella sua composizione Visto il progetto del decreto legislativo recante le Modifiche al codice del processo amministrativo e alle relative norme di attuazione,transitorie, di coordinamento e di abrogazione , redatto da detta commissione speciale e trasmesso al Governo con la nota del Presidente del Consiglio di Stato in data 5 luglio 2011 Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 2011 Acquisito il parere reso dalle competenti Commissioni parlamentari Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 2011 Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri EMANAil seguente decreto legislativo articolo 1. Modifiche al codice del processo amministrativo e alle relative norme di attuazione, transitorie, di coordinamento e di abrogazione 1. Al codice del processo amministrativo, approvato con l'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, numero 104, sono apportate le seguenti modificazioni a all'articolo 12, comma 1, dopo le parole arbitrato rituale di diritto sono aggiunte, in fine, le seguenti ai sensi degli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile b all'articolo 7, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo L'astensione non ha effetto sugli atti anteriori. c all'articolo 18, comma 8, le parole La ricusazione o l'astensione non hanno , sono sostituite dalle seguenti La ricusazione non ha d all'articolo 20, nella rubrica, le parole del consulente sono soppresse e l'articolo 25 è sostituito dal seguente articolo 25. Domicilio1 . Fermo quanto previsto, con riferimento alle comunicazioni di segreteria, dall'articolo 136, comma 1 a nei giudizi davanti ai tribunali amministrativi regionali, la parte, se non elegge domicilio nel comune sede del tribunale amministrativo regionale o della sezione staccata dove pende il ricorso, si intende domiciliata, ad ogni effetto, presso la segreteria del tribunale amministrativo regionale o della sezione staccata b nei giudizi davanti al Consiglio di Stato, la parte, se non elegge domicilio in Roma, si intende domiciliata, ad ogni effetto, presso la segreteria del Consiglio di Stato . f all'articolo 26, comma 1, le parole Quando emette una , sono sostituite dalle seguenti Con la dopo il numero 96 sono inserite le seguenti parole , commi 1 e 2, il comma 2 è sostituito dal seguente 2. Il giudice condanna d'ufficio la parte soccombente al pagamento di una sanzione pecuniaria in misura non inferiore al doppio e non superiore al quintuplo del contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo del giudizio quando la decisione è fondata su ragioni manifeste od orientamenti giurisprudenziali consolidati . Al gettito delle sanzioni previste dal presente comma si applica l'articolo 15 delle norme di attuazione . g all'articolo 32, comma 1, le parole dai Capi I e II del sono sostituite dalla seguente dal h all'articolo 33, nella rubrica le parole del giudice sono soppresse i all'articolo 44, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente 4-bis. Fermo quanto previsto dall'articolo 39, comma 2, la nullità degli atti è rilevabile d'ufficio. 1 all'articolo 54, il comma 1 è sostituito dal seguente 1. La presentazione tardiva di memorie o documenti può essere eccezionalmente autorizzata, su richiesta di parte, dal collegio, assicurando comunque il pieno rispetto del diritto delle controparti al contraddittorio su tali atti, qualora la produzione nel termine di legge sia risultata estremamente difficile. m all'articolo 55, commi 8 e 10, le parole di discussione sono sostituite dalle seguenti della discussione n all'articolo 57, comma 1, le parole la sentenza , sono sostituite dalle seguenti il provvedimento e dopo le parole nella sentenza sono aggiunte, in fine, le seguenti di merito o all'articolo 67, comma 2, le parole e sono decise dal presidente o dal magistrato delegato con decreto non impugnabile , sono soppresse p all'articolo 73, comma 1, dopo la parola repliche sono inserite le seguenti , ai nuovi documenti e alle nuove memorie depositate in vista dell'udienza, q all'articolo 76, comma 4, il numero 2 è soppresso r all'articolo 87, comma 1, dopo le parole dal comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti , ma il presidente del collegio può disporre che si svolgano a porte chiuse, se ricorrono ragioni di sicurezza delloStato, di ordine pubblico o di buon costume al comma 3, dopo le parole lettera a , sono inserite le seguenti e fatto salvo quanto disposto dall'articolo 116, comma 1, e dopo le parole motivi aggiunti sono inserite le seguenti di primo grado s all'articolo 95, comma 1, le parole L'impugnazione deve essere notificata, nelle cause inscindibili, , sono sostituite dalle seguenti L'impugnazione della sentenza pronunciata in causa inscindibile o in cause tra loro dipendenti è notificata t all'articolo 98, comma 1, la parola danno è sostituita dalla seguente pregiudizio u all'articolo 99, comma 5, le parole sulla sentenza impugnata , sono sostituite dalle seguenti sul provvedimento impugnato v all'articolo 101, comma 1, dopo le parole se sta in giudizio personalmente , sono inserite le seguenti ai sensi dell'articolo 22,comma 3, z all'articolo 108, comma 1, le parole , titolare di una posizione autonoma e incompatibile, sono soppresse aa all'articolo 111 il comma 1 è sostituito dal seguente 1 . Il Consiglio di Stato, se richiesto con istanza previamente notificata alle altre parti, in caso di eccezionale gravità ed urgenza, può sospendere gli effetti della sentenza impugnata e disporre le altre opportune misure cautelari. Al procedimento si applicano gli articoli 55, commi 2, 5, 6 e 7, e 56, commi 1, primo periodo, 2, 3, 4 e 5 . bb all'articolo 112 il comma 3 è sostituito dal seguente 3. Può essere proposta, anche in unico grado dinanzi al giudice dell'ottemperanza, azione di condanna al pagamento di somme a titolo di rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato della sentenza, nonché azione di risarcimento dei danni connessi all'impossibilità o comunque alla mancata esecuzione in forma specifica, totale o parziale, del giudicato o alla sua violazione o elusione . ed il comma 4 è soppresso cc all'articolo 114, comma 2, la parola Al è sostituita dalle seguenti Unitamente al la parola allegata è sostituita dalla seguente depositato le parole la sentenza sono sostituite dalle seguenti il provvedimento . Al comma 6, la parola esatta è soppressa e le parole ivi comprese quelle inerenti agli atti del commissario. sono sostituite dalle seguenti nonché, tra le parti nei cui confronti si è formato il giudicato, di quelle inerenti agli atti del commissario ad acta. Avverso gli atti del commissario ad acta le stesse parti possono proporre, dinanzi al giudice dell'ottemperanza, reclamo, che è depositato, previa notifica ai controinteressati, nel termine di sessanta giorni. Gli atti emanati dal giudice dell'ottemperanza o dal suo ausiliario sono impugnabili dai terzi estranei al giudicato ai sensi dell'articolo 29,con il rito ordinario. dd all'articolo 116, comma 1, le parole agli eventuali controinteressati. sono sostituite dalle seguenti ad almeno un controinteressato. ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo Il termine per la proposizione di ricorsi incidentali o motivi aggiunti è di trenta giorni. ee all'articolo 117 dopo il comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente 6-bis . Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 6, si applicano anche ai giudizi di impugnazione. ff all'articolo 119, comma 2, lettera 1 , la parola 2003 è sostituita dalla seguente 2002 gg all'articolo 120, comma 5, le parole il ricorso e i motivi aggiunti sono sostituite dalle seguenti il ricorso, principale o incidentale, e i motivi aggiunti ed, in fine, le parole decorrente dalla ricezione della comunicazione di cui all'articolo 79 del decreto legislativo 12 aprile 2006, numero 163, o, per i bandi e gli avvisi con cui si indice una gara,autonomamente lesivi, dalla pubblicazione di cui all'articolo 66, comma 8, dello stesso decreto ovvero, in ogni altro caso, dalla conoscenza dell'atto sono soppresse hh all'articolo 125, comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole , nonché ai giudizi che riguardano le procedure di progettazione, approvazione e realizzazione degli interventi individuati nel contratto istituzionale di sviluppo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, numero 88 li l'articolo 129 è sostituito dal seguente articolo 129. Giudizio avverso gli atti di esclusione dal procedimento preparatorio per le elezioni comunali, provinciali e regionali1. Gli atti immediatamente lesivi relativi al procedimento preparatorio per le elezioni comunali, provinciali e regionali sono impugnabili nel termine di tre giorni dalla pubblicazione, anche mediante affissione, ovvero dalla comunicazione, se prevista, degli atti impugnati.2. Gli atti diversi da quelli di cui al comma 1 sono impugnabili alla conclusione del procedimento elettorale unitamente all'atto di proclamazione degli eletti.3. Il ricorso di cui al comma 1, nel termine ivi previsto, deve essere, a pena di decadenza a notificato, direttamente dal ricorrente o dal suo difensore,esclusivamente mediante consegna diretta, posta elettronica certificata o fax, all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato, alla Prefettura e, ove possibile, agli eventuali controinteressati in ogni caso, l'ufficio che ha emanato l 'atto impugnato rende pubblico il ricorso mediante affissione di una sua copia integrale in appositi spazi all'uopo destinati sempre accessibili al pubblico e tale pubblicazione ha valore di notifica per pubblici proclami per tutti i controinteressati la notificazione si ha per avvenuta il giorno stesso della predetta affissione b depositato presso la segreteria del Tribunale adito, che provvede a pubblicarlo sul sito internet della giustizia amministrativa o ad affiggerlo in appositi spazi accessibili al pubblico.4. Le parti indicano, rispettivamente nel ricorso o negli atti di costituzione, l'indirizzo di posta elettronica certificata o il numero di fax da valere per ogni eventuale comunicazione e notificazione.5. L'udienza di discussione si celebra, senza possibilità di rinvio anche in presenza di ricorso incidentale, nel termine di cinque giorni dal deposito del ricorso, senza avvisi. Alla notifica del ricorso incidentale si provvede con le forme previste per il ricorso principale.6. Il giudizio è deciso all'esito dell'udienza con sentenza in forma semplificata, da pubblicarsi nello stesso giorno. La relativa motivazione può consistere anche in un mero richiamo delle argomentazioni contenute negli scritti delle parti che il giudice ha inteso accogliere e fare proprie.7. La sentenza non appellata è comunicata senza indugio dalla segreteria del tribunale all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato.8. Il ricorso di appello, nel termine di due giorni dalla pubblicazione della sentenza, deve essere, a pena di decadenza a notificato, direttamente dal ricorrente o dal suo difensore, esclusivamente mediante consegna diretta, posta elettronica certificata o fax, all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato, alla Prefettura e, ove possibile, agli eventuali controinteressati in ogni caso, l'ufficio che ha emanato l'atto impugnato rende pubblico il ricorso mediante affissione di una sua copia integrale in appositi spazi all'uopo destinati sempre accessibili al pubblico e tale pubblicazione ha valore di notifica per pubblici proclami per tutti i controinteressati la notificazione si ha per avvenuta il giorno stesso della predetta affissione per le parti costituite nel giudizio di primo grado la trasmissione si effettua presso l'indirizzo di posta elettronica certificata o il numero di fax indicato negli atti difensivi ai sensi del comma 4 b depositato in copia presso il tribunale amministrativo regionale che ha emesso la sentenza di primo grado, il quale provvede ad affiggerlo in appositi spazi accessibili al pubblico c depositato presso la segreteria del Consiglio di Stato, che provvede ad affiggerlo in appositi spazi accessibili al pubblico.9. Nel giudizio di appello si applicano le disposizioni del presente articolo. La sentenza è comunicata senza indugio dalla segreteria della sezione all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato.10. Nei giudizi di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni dicui agli articoli 52, comma 5, e 54, commi 1 e 2 . ll il comma 1 dell'articolo 130 è sostituito dal seguente 1 . Gli atti immediatamente lesivi relativi al procedimento elettorale preparatorio per il rinnovo dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia sono impugnabili innanzi al tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, nel termine di tre giorni dalla pubblicazione, anche mediante affissione, ovvero dalla comunicazione,se prevista, degli atti impugnati. Contro tutti gli altri atti del procedimento elettorale successivi all'emanazione del decreto di indizione dei comizi elettorali è ammesso ricorso soltanto alla conclusione del procedimento elettorale unitamente all'impugnazione dell'atto di proclamazione degli eletti a quanto alle elezioni di comuni, province e regioni, da parte di qualsiasi candidato o elettore dell'ente della cui elezione si tratta, al tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il predetto ente territoriale, da depositare nella segreteria del tribunale adito entro il termine di trenta giorni dalla proclamazione degli eletti b quanto alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, da parte di qualsiasi candidato o elettore, davanti al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, da depositare nella relativa segreteria entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'elenco dei candidati proclamati eletti. mm l'articolo 131 è sostituito dal seguente articolo 131. Procedimento in appello in relazione alle operazioni elettorali di comuni, province e regioni1. L'appello avverso le sentenze di cui all'articolo 130 è depositato entro il termine di trenta giorni dalla notifica della sentenza, per coloro nei cui confronti è obbligatoria la notifica per gli altri candidati o elettori nel termine di trenta giorni decorrenti dall'ultimo giorno della pubblicazione della sentenza medesima nell'albo pretorio del comune.2. Il presidente fissa in via d'urgenza l'udienza di discussione con proprio decreto che ha il contenuto dell'articolo 130, comma 2, e che, unitamente al ricorso, è notificato e depositato a cura del ricorrente coni termini di cui all'articolo 130, commi 3 e 4. Al giudizio si applicano le norme che regolano il processo di appello innanzi al Consiglio di Stato, e i relativi termini sono dimezzati rispetto a quelli del giudizio ordinario.3. La sentenza, quando, in riforma di quella di primo grado, accoglie il ricorso originario, provvede ai sensi dell'articolo 130, comma 9.4. La sentenza è immediatamente trasmessa in copia, a cura della segreteria del Consiglio di Stato, ai soggetti di cui all'articolo 130, comma 8, i quali provvedono agli ulteriori incombenti ivi previsti e a quelli di cui al comma 11 dello stesso articolo 130. nn il comma 1 dell'articolo 132 è soppresso.oo all'articolo 133, comma 1, lettera a , il n . 3 è sostituito dal seguente 3 segnalazione certificata di inizio attività, denuncia e dichiarazione di inizio attività, silenzio assenso alla lettera 1 , dopo le parole Banca d'Italia, sono inserite le seguenti dagli Organismi di cui agli articoli112-bis, 113 e 128-duodecies del decreto legislativo 1 ° settembre 1993,numero 385, alla lettera m sono aggiunte, in fine, le seguenti parole ,nonché i giudizi riguardanti l'assegnazione di diritti d 'uso delle frequenze, la gara e le altre procedure di cui ai commi da 8 al 13 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n . 220, incluse le procedure di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 marzo 2011, n . 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, numero 75 pp all'articolo 134, comma 1, lettera c , sono aggiunte, in fine, le seguenti parole e quelle previste dall'articolo 123 qq all'articolo 135, comma 1, lettera a , sono aggiunte, in fine, le seguenti parole , nonché quelle relative ai provvedimenti riguardanti i magistrati amministrativi adottati dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa alla lettera d sono aggiunte, in fine, le seguenti parole , nonché i giudizi riguardanti l'assegnazione di diritti d'uso delle frequenze, la gara e le altre procedure di cui ai commi da 8 al 13 dell'articolo 1, della legge 13 dicembre 2010, n . 220, incluse le procedure di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 marzo 2011, n . 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, numero 75 la lettera e è sostituita dalla seguente e le controversie aventi ad oggetto le ordinanze e i provvedimenti commissariali adottati in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, numero 225 alla lettera q il segno . è sostituito dal seguente dopo la lettera q è aggiunta, in fine, la seguente q bis le controversie di cui all'articolo 133, comma 1, lettera z-bis rr all'articolo 136, comma 1, le parole il proprio , ovunque presenti,sono sostituite dalla seguente un dopo le parole recapito di fax sono inserite le seguenti che possono essere anche diversi dagli indirizzi del domiciliatario, e la parola ricevervi è sostituita dalla seguente ricevere .2. Alle norme di attuazione, di cui all'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, numero 104, sono apportate le seguenti modificazioni a all'articolo 1, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole , la notizia delle impugnazioni proposte avverso i provvedimenti del giudice e il relativo esito. La proposizione di impugnazione è registrata quando la segreteria del giudice ne riceve notizia ai sensi dell'articolo 6, comma 2, dell'allegato 2, ovvero ai sensi dell'articolo 369, comma 3, del codice di procedura civile, o ai sensi dell'articolo 123 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura civile. La segreteria del giudice a cui l'impugnazione è proposta trasmette tempestivamente copia del provvedimento giurisdizionale che definisce il giudizio di impugnazione. b al comma 3 le parole segretario generale sono sostituite dalla seguente segretariato c al comma 4 le parole del segretariato generale sono sostituite dalle seguenti di un addetto al segretariato generale .b all'articolo 2, comma 1, alla lettera g il segno . è sostituito dal seguente e dopo la lettera g è aggiunta, in fine, la seguente gbis il registro dei provvedimenti dell'Adunanza plenaria. ed al comma 3 la parola trasmissione è sostituita dalla seguente comunicazione c all'articolo 14, comma 1, la parola funzionario è sostituita dalla seguente impiegato .3 . Alle norme di coordinamento e abrogazioni, di cui all'allegato 4 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n . 104, sono apportate le seguenti modificazioni a all' articolo 3 dopo il comma 5 è inserito il seguente 5-bis. Nell'articolo 145-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, numero 385, sono apportate le seguenti modifiche il comma 2 è sostituito dal seguente 2. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo . il comma 4 è sostituito dal seguente 4. Copia della sentenza del T.A.R. è trasmessa, a cura delle parti, all'Organismo ai fini della pubblicazione, per estratto . . b al comma 9 le parole del Presidente della Repubblica sono sostituite dalla seguente legislativo c al comma 11 le parole Capo I sono soppresse è aggiunto alla fine il seguente periodo le parole per i ricorsi previsti dall'articolo 23-bis della legge 6 dicembre 1971 , n . 1034, per quelli previsti dall'articolo 25, comma 5,della legge 7 agosto 1990, n . 241, sono sostituite dalle seguenti per i ricorsi previsti dagli articoli 116 e 117 del codice del processo amministrativo le parole e per i ricorsi di esecuzione nella sentenza o di ottemperanza del giudicato sono sostituite dalle seguenti e per i ricorsi per ottemperanza previsti dall'articolo 112 e seguenti del codice del processo amministrativo d al comma 19 alla lettera a , le parole 14, comma 4 sono sostituite dalla seguente 13 e dopo la lettera i è aggiunta la seguente i-bis l'articolo 246-bis è sostituto dal seguente articolo 246-bis. Responsabilità per lite temeraria. 1. La responsabilità per lite temeraria è disciplinata dal codice del processo amministrativo . f al comma 23, le parole 81, comma 1 sono sostituite dalle seguenti 71, comma 2 g al comma 25, il numero 16 è sostituito dal seguente 15 .4. Nell'articolo 4 dell'allegato 4, comma 1 dopo il numero 6 è inserito il seguente 6-bis regio decreto 21 aprile 1942, numero 444, articoli da 71 a 74 a al numero 11 , dopo il numero 13 sono inseriti i seguenti 23 -27 b dopo il numero 11 sono inseriti i seguenti 11-bis legge 27 maggio1975, numero 166 articolo 8 11-ter legge 7 giugno 1975, n . 227 articolo 9 11-quater legge 8 agosto 1977, numero 546 articolo 4, comma 11 c al numero 13 , la parola febbraio è sostituita dalla seguente aprile d al numero 14 , dopo le parole 19, comma 5 sono inserite le seguenti 20, comma 5-bis e al numero 17 , dopo le parole a 8 sono aggiunte le seguenti articolo 145-bis, comma 3 f il numero 18 è soppresso g al numero 23 , è aggiunto, in fine, il seguente numero 16 .articolo 2. Coordinamento dell'articolo 17, comma 26, legge 15 maggio 1997, numero 127 1. All'articolo 17, comma 26, della legge 15 maggio 1997, numero 127, è aggiunto, in fine, il seguente periodo Resta fermo il combinato disposto dell'articolo 2, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n . 400, e dell'articolo 33 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato,approvato con regio decreto 26 giugno 1924, numero 1054. .