Il promotore finanziario non paga l'IRAP. Anche se ha un ricco parco clienti

Un ricco parco clienti, l'aggiornamento professionale costoso e il database dei clienti, protetto e aggiornato, non fanno scattare l'autonoma organizzazione e quindi il promotore finanziario non è assoggettabile al prelievo fiscale Irap.

Soprattutto se non ricorre alcun riferimento alla circostanza che il contribuente – nella specie un promotore finanziario - si sia servito, o meno, di beni strumentale eccedenti l’id quod plurumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività. Tale principio è stato precisato dalla Cassazione con la ordinanza numero 10012 del 18 giugno 2012. Il caso. La Commissione Tributaria Regionale del Piemonte ha confermato la pronuncia della Commissione Tributaria Provinciale di Novara di rigetto del ricorso proposto dal contribuente, avverso il silenzio rifiuto opposto dall’Agenzia delle Entrate in merito a un’istanza di rimborso IRAP. Il giudice di legittimità ha disatteso il convincimento del giudice del gravame, che aveva negato al professionista il diritto al rimborso, poiché la decisione impugnata in cassazione ha ritenuto sussistente l'autonoma organizzazione sulla base del valore dei beni strumentali dell'attività lavorativa svolta, del possesso di un archivio clienti adeguatamente protetto, dell'aggiornamento quotidiano e costoso circa l'andamento dei mercati, senza alcun riferimento alla circostanza che il contribuente si sia servito o meno negli anni in contestazione di beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività. Non paga l'Irap il consulente finanziario che fa l'aggiornamento quotidiano dell'andamento dei mercati e dell'archivio clienti. Il giudice di legittimità ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, avendo ritenuto che la Commissione Regionale del Piemonte aveva omesso di dare corretta applicazione ai principi affermati dalle Sezioni Unite, con la sentenza numero 12111/2009, secondo cui «in tema di IRAP, l'esercizio dell'attività di promotore finanziario di cui all'articolo 31, comma 2, del d.lgs. 24 febbraio 1998. numero 58 è escluso dall'applicazione dell'imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata. Il requisito dell'autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente a sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse b impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. E’ onere del contribuente che chieda il rimborso d'imposta asseritamente non dovuta, dare prova dell'assenza delle condizioni». Concludendo. I beni strumentali costosi, un archivio clienti adeguatamente protetto, un aggiornamento quotidiano e costoso circa l'andamento dei mercati non sono elementi questi, ritenuti indicativi di una autonoma organizzazione.

Corte di Cassazione, sez. VI – T Civile, ordinanza 26 aprile - 18 giugno 2012, numero 10012 Presidente Cicale – Relatore Iacobellis Svolgimento del processo La controversia promossa da P.G. contro l'Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell'appello proposto dal contribuente contro la sentenza della CTP di Novara numero 69/5/2008 che aveva respinto il ricorso del contribuente avverso il silenzio rifiuto sull'istanza di rimborso Irap 1998-2004. Il ricorso proposto si articola in tre motivi. Resiste con controricorso l'Agenzia delle Entrate. Il relatore ha depositato relazione ex articolo 380 bis c.p.c. Il presidente ha fissato l'udienza del 26/4/2012 per l'adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione. Motivi della decisione Con primo motivo il ricorrente assume la violazione dell'articolo 7 del d.lgs. 546/92 laddove la CTR ha rilevato l'obbligo per il promotore finanziario di tenere un archivio ex articolo 31 d.lgs. 58/1998. Con secondo motivo il ricorrente assume la illogicità della motivazione laddove la CTR ha affermato che un quinto dei compensi deve essere investito in beni strumentali. Con terzo motivo il ricorrente assume la violazione dell'articolo 2 del d.lgs. 446/97 nonché la contraddittorietà della motivazione per avere la CTR ritenuto sussistente l'autonoma organizzazione sulla base dei beni strumentali, della possibilità del ricorso al credito, della tenuta dell'archivio dei clienti. Il ricorso è fondato alla luce dei principi affermati da questa Corte Sez. U. Sentenza numero 12111 del 26/05/2009 secondo cui, in tema di IRAP, l'esercizio dell'attività di promotore finanziario di cui all'articolo 31, comma 2 del d.lgs. 24 febbraio 1998, numero 58 è escluso dall'applicazione dell'imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata. Il requisito dell'autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente a sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse b impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit , il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente, che chieda il rimborso dell'imposta asseritamente non dovuta, dare la prova dell'assenza delle predette condizioni. A tali principi non risulta essersi attenuta la decisione impugnata laddove ha ritenuto sussistente l'autonoma organizzazione sulla base del valore dei beni strumentali, dell'attività lavorativa svolta, del possesso di un archivio clienti adeguatamente protetto, dell'aggiornamento quotidiano e costosi circa l'andamento dei mercati, senza alcun riferimento alla circostanza che il contribuente si sia servito, o meno, negli anni in contestazione, di beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit , il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività. Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR del Piemonte. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa fa sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR del Piemonte.