Il controllo dell’emissione dei gas di scarico dei veicoli deve essere effettuato unicamente in occasione della revisione periodica dei mezzi. Ogni altra operazione tecnica prevista localmente in materia dal 10 febbraio 2012 è arbitraria e fuori legge.
Lo ha chiarito definitivamente il Ministero dei trasporti con la circolare numero 15241 del 30 maggio 2012. Niente più controlli creativi. Il d.l. semplificazione numero 5/2012, convertito nella legge numero 35/2012, ha messo la parola fine ai controlli creativi ripetuti delle emissioni dei gas di scarico dei veicoli a motore. Specifica infatti l’articolo 11/8° che «a decorrere dall’anno 2012 il controllo obbligatorio delle emissioni dei gas di scarico degli autoveicoli e dei motocicli è effettuato esclusivamente al momento della revisione obbligatoria periodica del mezzo». Nonostante l’inedita chiarezza normativa alcuni operatori hanno richiesto ripetutamente informazioni al ministero circa la portata della novella in riferimento al tradizionale bollino blu, ovvero il controllo annuale dei gas di scarico effettuato da officine locali autorizzate. Bollini blu fuori pista. A parere del dipartimento per i trasporti terrestri non ci sono dubbi. A far data dall’entrata in vigore del d.l. numero 5/2012 l’unica verifica obbligatoria «relativa al rispetto dei limiti di emissione dei gas di scarico dei veicoli a motore, è quella che si effettua in occasione della revisione periodica, così come prevista dal vigente articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, numero 285 codice della strada ». Di conseguenza, conclude la nota centrale, risulta tacitamente abrogata ogni diversa disposizione e il controllo dei gas di scarico può essere effettuato solo in occasione della revisione dei veicoli. Qualsiasi operazione tecnica diversa dalla revisione, conclude il MIT, finalizzata al controllo dello smog prodotto dai veicoli a motore «deve considerarsi arbitraria ed inefficace il relativo esito».
PP_AMM_12Circ15241_manzelli