Notifica al vecchio indirizzo dell’avvocato: tutto regolare se il postino ha trovato il riferimento del legale

Il postino aveva trovato il riferimento del legale che gli aveva consentito di effettuare la comunicazione, altrimenti avrebbe dato atto dell’irreperibilità. Pertanto la notifica è regolare.

Questo è quanto affermato con la sentenza numero 6844, depositata il 12 febbraio 2013, dalla Corte di Cassazione la quale, inoltre, chiarisce che il difensore non ha diritto – come lo ha invece l’imputato contumace – alla notifica dell’estratto della sentenza. La fattispecie. Il difensore di un imputato presentava ricorso per cassazione avverso la pronuncia di rigetto dell’istanza volta a far dichiarare non esecutiva la sentenza emessa dalla Corte di appello per omessa notifica dell’estratto contumaciale. Più precisamente, il tribunale avrebbe erroneamente ritenuto regolare la notificazione dell’estratto presso il precedente indirizzo del difensore di fiducia, con raccomandata inviata senza avviso di ricevimento. In assenza di tale avviso, secondo il ricorrente, non è infatti possibile dimostrare che il destinatario della notifica abbia ricevuto l’atto. Non è stato dato atto dell’irreperibilità. La S.C., però, ritiene che il mancato reperimento dell’avvocato presso il vecchio indirizzo non sia rilevante. Questo perché l’operatore postale aveva trovato il riferimento del legale che gli aveva consentito di «lasciare notizia dell’intervenuto deposito presso l’ufficio postale del plico, mandando al medesimo raccomandata di comunicazione dell’intervenuta operazione». «Diversamente» – afferma ancora la Corte – «avrebbe dato atto dell’irreperibilità». Il difensore non ha diritto alla notifica della sentenza. Oltre al fatto che la notifica venne reiterata presso il nuovo studio dell’avvocato, gli Ermellini ribadiscono che, tuttavia, «il difensore non ha diritto – come lo ha invece l’imputato contumace – alla notifica dell’estratto della sentenza, cosicché non ha fondamento la doglianza che l’estratto sia stato notificato in una sola copia». Il ricorso viene dunque rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 30 gennaio 2012 – 12 febbraio 2013, numero 6844 Presidente Giordano – Relatore Caprioglio Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 28.10.2011 il Tribunale di Massa, in composizione monocratica e quale giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza formulata da T.R. volta a fare dichiarare non esecutiva la sentenza emessa il 9.3.2010 dalla Corte d'appello di Genova per omessa notifica dell'estratto contumaciale, sul presupposto che la notificazione era stata regolarmente effettuata con il servizio postale a mezzo di compiuta giacenza e con notificazione anche all'avvocato di fiducia, ai sensi dell'articolo 157 comma 8 bis cod.proc.penumero veniva altresì rigettata l'istanza di restituzione nel termine ex articolo 175 comma 2 cod.proc.penumero , in quanto depositata dopo la scadenza del termine previsto dal comma 2 bis, avendo avuto il ricorrente conoscenza della sentenza il giorno del suo arresto in data 13.7.2011, eseguito in attuazione del provvedimento di esecuzione pene ed avendo formulato l'istanza in data 12.10.2011, quindi ben oltre il termine anche considerando il periodo di sospensione feriale. 2. Avverso tale pronuncia, ha proposto ricorso per Cassazione, limitatamente all'incidente ai sensi dell'articolo 670 c.p.p., la difesa del prevenuto, per dedurre violazione di legge ed in particolare dell'articolo 8 comma 2 L. 890/1982 il tribunale avrebbe erroneamente ritenuto regolare la notificazione dell'estratto contumaciale presso il precedente difensore di fiducia avv. Vignale, eseguita con il servizio postale presso lo studio di via Aronte, in Carrara, da cui il legale si era trasferito, con raccomandata al destinatario inviata senza avviso di ricevimento. In mancanza dell'avviso di ricevimento non sarebbe stato possibile dimostrare che il destinatario della notifica aveva ricevuto l'atto, né che l'agente incaricato avesse effettuato sull'avviso di ricevimento le annotazioni imposte dalla legge succitata. Non solo, ma la difesa deduceva anche che l'avviso di deposito del plico presso l'ufficio postale era stato inviato al destinatario della notifica con raccomandata spedita diversi giorni prima che il plico fosse depositato nell'ufficio postale. Veniva poi contestato che la notificazione al difensore potesse operare ai sensi dell'articolo 157 comma 8 bis cod.proc.penumero poiché al difensore era stata consegnata una sola copia dell'atto e non due. 3. Il Procuratore Generale ha chiesto di rigettare il ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è infondato e deve essere rigettato, così come richiesto dal Procuratore Generale. La sentenza in questione deve essere ritenuta esecutiva, in quanto l'estratto contumaciale venne notificato presso il precedente difensore, avv.to Vignale, nel giugno 2010 con deposito presso l'ufficio postale, con successiva spedizione della raccomandata ex articolo 8 comma 2 l. 890/1992 il 21.6.2010, notifica che doveva valere, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 157 comma 8 bis cod.proc.penumero , come notificazione all'interessato, considerato che al difensore va notificato solo l'avviso di deposito e non già l'estratto contumaciale. Il fatto che l'avv. Vignale non fosse stato reperito presso via Arante in Carrara, solo perché aveva medio tempore trasferito lo studio in via Roma numero 6, non poteva rivestire alcun rilievo, atteso che l'operatore postale trovò il riferimento del legale che gli consentì di lasciare notizia dell'intervenuto deposito presso l'ufficio postale del plico, mandando al medesimo raccomandata di comunicazione dell'intervenuta operazione. Diversamente avrebbe dato atto dell'irreperibilità del destinatario. La difesa lamenta, senza peraltro corredare di copia degli atti cui fa riferimento, solo nel ricorso per cassazione che fu inviata all'avv.to Vignale raccomandata semplice anziché con avviso di ricevimento, laddove nell'istanza al giudice dell'esecuzione aveva contestato la mancata acquisizione dell'avviso di ricevimento della raccomandata OMISSIS , onde valutare il compimento di tutte le formalità. Sta di fatto che la notificazione dell'estratto contumaciale venne reiterata il 27.9.2010 presso il nuovo studio dell'avv.to Vignale, in via Roma di Carrara, con il che la notifica deve intendersi eseguita correttamente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 157 comma 8 bis cod.proc.penumero Va ribadito che il difensore non ha diritto - come lo ha invece l'imputato contumace - alla notifica dell'estratto della sentenza, cosicché non ha fondamento la doglianza che l'estratto sia stato notificato in una sola copia non solo, ma in tema di formazione delle copie degli atti da notificare, la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 54 disp. att. cod. procomma penumero - per il quale il numero di copie degli atti da notificare deve essere uguale a quello dei destinatari della notificazione - non è sanzionata a pena di nullità Cass. sez. VI, 6.10.2010, numero 36695 . Né rileva che l'avviso di deposito presso l'ufficio postale sia inviato prima del deposito dell'atto. Il ricorso va dunque rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.