Conflitto di interessi: ecco l’elenco dei possibili incarichi incompatibili con l’attività di magistrato

Uno schema di d. lgs. è al vaglio delle Commissioni della Camera dei Deputati. Si tratta di una procedura che si svolge in attuazione di un comma della legge anticorruzione, numero 190/2012, che individuando alcuni incarichi incompatibili con la funzione di magistrato, delega il Governo a trovarne altri che comportino il necessario collocamento fuori ruolo.

Magistrati fuori ruolo lo chiede la legge anticorruzione. Il 6 novembre 2012 è stata approvata la legge numero 190/2012, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione. L’articolo 1, al comma 66, prevede i casi in cui i magistrati debbano essere messi fuori ruolo. I destinatari. Nello specifico la norma si riferisce ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché ad avvocati e procuratori dello Stato. Gli incarichi incompatibili. Le attività che per essere eseguite necessitano del contemporaneo collocamento fuori ruolo, sono quelle svolte negli incarichi presso istituzioni, organi ed enti pubblici, nazionali ed internazionali attribuiti in posizioni apicali o semiapicali, compresi quelli di titolarità dell’ufficio di gabinetto. Ulteriori incompatibilità parola al Governo. Il comma 67 dell’articolo 1, legge 190/2012, delega al governo l’individuazione degli ulteriori incarichi, in aggiunta a quelli già previsti, che debbano comportare il collocamento fuori ruolo dei magistrati. Il Governo deve tener conto delle varie specificità delle funzioni ricoperte, della durata e dell’onerosità dell’impegno e dei possibili conflitti d’interesse che possano sorgere tra le funzioni di magistrato e quelle esercitate in virtù dell’incarico. Quali sono gli incarichi apicali o semiapicali? Il Governo ha presentato uno schema di d. lgs. alla Camera. Viene innanzitutto specificato quali siano gli incarichi previsti genericamente dal comma 66, per una finalità di chiarezza applicativa e di coerenza complessiva. Ecco l’elenco completo Presidente, componente, segretario e vice segretario generale di Autorità amministrative indipendenti segretario generale e consigliere della Presidenza della Repubblica capo dell’ufficio del Presidente emerito della Repubblica ex presidenti segretario e vice segretario generale della Corte Costituzionale segretario generale, vice segretario generale e capo dipartimento della Presidenza del Consiglio segretario generale del CNEL segretario generale e capo di gabinetto presso enti territoriali e locali capo di gabinetto e capo dipartimento dei ministeri capo di gabinetto di un membro della Commissione europea presidente delle scuole pubbliche di formazione direttore e vicedirettore delle Agenzie. Gli ulteriori incarichi previsti dal d. lgs Entrando più nel merito della delega ricevuta, il Governo individua gli ulteriori incarichi capo della segreteria tecnica di ministri, vice ministri e sottosegretari capo ufficio legislativo di ministri con portafoglio il fuori ruolo è obbligatorio solo se l’organo di autogoverno ritenga che l’incarico comporti un’attività lavorativa continuativa particolarmente onerosa o comunque tale da rendere incompatibile l’impegno richiesto con lo svolgimento degli ordinari compiti d’istituto direttore e vice direttore delle scuole pubbliche di formazione presidente o segretario generale o equipollente di ente pubblico non economico capo dipartimento o direttore generale presso lo stesso ente Incarico di livello dirigenziale presso i ministeri e le agenzie. I dubbi delle Commissioni parlamentari. Nella relazione illustrativa delle due Commissioni della Camera, Affari Costituzionali e Giustizia, viene sollevato il dubbio che l’elencazione sulle posizioni apicali e semiapicali non ecceda la delega. Inoltre, in relazione all’incarico di capo ufficio legislativo di ministri con portafoglio, «si osserva che la clausola di rinvio alle valutazioni dell’organo di autogoverno deve essere valutata alla luce della delega, che stabilisce invece l’obbligatorietà del fuori ruolo per gli incarichi ulteriori individuati dal legislatore delegato». Il d. lgs. fa salve le disposizioni che già impongono il collocamento fuori ruolo. Ma non precisa quali siano le norme organizzative cui fare riferimento.