Con l’accordo numero 1 del 24 gennaio 2013, la Conferenza Stato-Regioni ha approvato le linee guida in materia di tirocinio, quale strumento fondamentale di inserimento dei giovani nel mondo del lavoro. Il tirocinio non può essere utilizzato per attività lavorative che non richiedano alcun periodo formativo, né per sostituire lavoratori assenti. Uno degli obiettivi è incentivare la sua trasformazione in contratti di lavoro. Le Regioni devono adeguarsi entro sei mesi.
Con l’accordo numero 1/2013 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ha approvato 14 punti in materia di tirocini, che devono essere comuni su tutto il territorio. L’accordo ottempera alle prescrizioni della legge numero 92/2012, che, al comma 34 dell’articolo 1, prevede come compito di tale Conferenza proprio la definizione delle linee guida condivise in materia di tirocini formativi e di orientamento, fissandone i criteri di approvazione. Sono esclusi da questa normativa i tirocini curriculari o estivi ed i periodi di pratica professionale. Ecco le varie disposizioni. Principi comuni. Lo scopo del tirocinio è quello di creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante e il tirocinante allo scopo di favorirne l'arricchimento del bagaglio di conoscenze, l'acquisizione di competenze professionali e l'inserimento o il reinserimento lavorativo. Non costituisce un rapporto di lavoro. Durata. Per i tirocini formativi e di orientamento la durata massima è di 6 mesi. Per quelli di inserimento e reinserimento al lavoro, 12 mesi. Per i disabili si può arrivare a 24 mesi. Soggetti titolari e promotori. La regolamentazione spetta alle amministrazioni regionali e a quelle delle Province autonome di Trento e Bolzano. La promozione, spetta, tra gli altri, a università, comunità terapeutiche, istituzione formative private, agenzie regionali per il lavoro. Soggetti ospitanti. E’ vietato svolgere più di un tirocinio presso lo stesso soggetto. Le attività svolte devono essere coerenti con gli obiettivi formativi. Il soggetto ospitante deve essere in regola con le norme sulla sicurezza e non aver compiuto licenziamenti, se non per giusta causa, nei 12 mesi precedenti l’attivazione del tirocinio, né avere in corso procedure di CIG straordinaria. Modalità di attivazione. I tirocini devono essere svolti sulla base di apposite Convenzioni stipulate tra soggetti promotori e soggetti ospitanti. Con le linee guida viene dettato un modello di riferimento. Garanzie assicurative. Il soggetto promotore garantisce un’assicurazione Inail, i cui oneri possono essere presi in carico dalle Regioni. Comunicazioni obbligatorie. Il soggetto ospitante deve dare comunicazione obbligatoria circa l’attivazione del tirocinio alla sezione circoscrizionale per l'impiego, contenente il nominativo del tirocinante, la data dell'assunzione, la tipologia contrattuale, la qualifica ed il trattamento economico e normativo. Modalità di attuazione. Il soggetto promotore deve garantire la qualità del tirocinio. Il soggetto ospitante deve designare un tutor con funzioni di affiancamento. Il limite numerico di tirocinanti presenti contemporaneamente è definito in base al rapporto numerico dei dipendenti assunti a tempo indeterminato 1 tirocinante per 5 dipendenti 2 per 20 con più di 20 dipendenti il rapporto deve essere commisurato al 10%. Attestazione attività svolta. L’esperienza deve essere registrata sul Libretto formativo del cittadino se la partecipazione è stata di almeno il 70% della durata prevista. Indennità di partecipazione. Viene previsto un minimo di 300 euro lordi mensili, che possono essere aumentati autonomamente da ogni singola Regione. Tale indennità è considerata quale reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente, ma non viene perso l’eventuale stato di disoccupazione. Monitoraggio. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con il supporto di Isfol e Italia Lavoro, predispone annualmente un report nazionale di analisi e monitoraggio dell'attuazione dei tirocini, sulla base dei dati disponibili a livello centrale e di quelli forniti annualmente dalle Regioni e Province Autonome. Disciplina sanzionatoria. La mancata corresponsione dell'indennità comporta una sanzione amministrativa il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell'illecito commesso, in misura variabile da un minimo di 1.000 a un massimo di 6.000 euro. Competenza residuale alle Regioni. Da ricordarsi, infine, una recente sentenza della Corte Costituzionale, la numero 287/2012, che ha ribadito la competenza normativa residuale delle Regioni in materia di tirocini formativi e di orientamento.
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