Rintracciato nella Penisola un uomo su cui pendeva mandato di arresto europeo emesso in territorio tedesco. La Suprema Corte certifica la presenza di tutti i presupposti di consegna e le corrette formalità espletate. Ricorda poi come l’iter conoscitivo a fondamento del MAE basato su un compendio indiziario evocativo di un fatto-reato sia diverso da quello del nostro diritto interno, ove si richiede l’esposizione logico-argomentativa del significato e delle implicazioni del materiale probatorio raccolto.
Questa la vicenda ripercorsa dalla Cassazione Penale, sezione Feriale, nella sentenza numero 33898/12 del 5 settembre. Caccia all’indagato. La Procura di Monaco di Baviera emetteva mandato di arresto europeo nel procedimento a carico di un uomo per quattro ipotesi di reato. Il soggetto veniva messo in manette in Italia. La Corte di Appello di Milano convalidava l’arresto e disponeva la misura coercitiva della custodia cautelare degli arresti domiciliari. Lo stesso organo giudicante, in seguito, ritenendo che non vi fossero condizioni ostative all’esecuzione del MAE, ordinava che l’indagato fosse consegnato alle autorità tedesche. Il pregiudicato ricorreva allora per cassazione, senza ottenere esiti favorevoli. Ricorrono tutti i presupposti. Ai fini della riconoscibilità del presupposto dei gravi indizi di colpevolezza, ricorda la Suprema Corte allineandosi alla sentenze delle SS.UU. 4614/2007, l’autorità giudiziaria italiana deve limitarsi a verificare che il mandato sia, per il suo contenuto intrinseco e per i riscontri investigativi, fondato su un compendio indiziario «seriamente evocativo» di un fatto-reato commesso dalla persona di cui si domanda la consegna. È dunque un iter conoscitivo da quello del nostro diritto interno, ove si richiede l’esposizione logico-argomentativa del significato e delle implicazioni del materiale probatorio raccolto. Le omissioni di poco conto non precludono la consegna. Un’altra doglianza della parte ricorrente attiene alla supposta incompletezza del MAE. Il motivo di per sé non determina la nullità quando si tratti di invalidità «irrilevante» o inidonea «a riverberarsi sulla validità degli atti processuali successivi». La documentazione trasmessa dallo Stato di emissione ha consentito alla nostra autorità di espletare il controllo affidatole dalla legge con sufficiente chiarezza. Cosa avviene se non sono indicati i termini massimi di custodia preventiva? L’articolo 18, lettera E, della legge 69-05 afferma solamente che la Corte di Appello debba rifiutare la consegna nell’ipotesi in cui la legislazione dello Stato membro non preveda limiti massimi alla carcerazione preventiva. Circostanza puntualmente esclusa da Piazza Cavour in ragione dei sei mesi previsti come tetto di custodia cautelare dall’ordinamento teutonico. Il ricorso viene così respinto il MAE è stato eseguito in piena regola.
Corte di Cassazione, sez. Feriale Penale, sentenza 4 – 5 settembre 2012, numero 33898 Presidente Agrò – Relatore Demarchi Albengo Ritenuto in fatto 1. La procura della Repubblica di Monaco di Baviera, sulla base di mandato di arresto del 22/03/2011, emetteva mandato di arresto europeo il 15 novembre dello stesso anno nel procedimento a carico di S.T. per quattro ipotesi di reato furto in concorso, tentato furto e danneggiamento commessi fra il omissis e il omissis . La polizia giudiziaria italiana eseguiva l'arresto di S.T. il 13 giugno di quest'anno in esecuzione del mandato europeo di arresto, mettendo l'indagato a disposizione dell'autorità giudiziaria. 2. La Corte d'appello di Milano convalidava l'arresto il 15 giugno e disponeva la misura coercitiva della custodia cautelare degli arresti domiciliari. Il 27 giugno il ministro della giustizia trasmetteva alla Corte d'appello di Milano il mandato di arresto europeo tradotto in lingua italiana, contenente gli addebiti al S. , nonché il testo delle disposizioni di legge applicabili, con indicazione del tipo e della durata della pena. 3. Il 16 luglio le parti sono state convocate davanti alla Corte d'appello di Milano per la formulazione delle proprie conclusioni in ordine alla consegna di S.T. all'autorità giudiziaria estera. La Corte, ritenuto che dalla documentazione pervenuta non fosse chiaro il procedimento logico di attribuzione all'indagato dei fatti di reato contestati, ha disposto l'integrazione della documentazione con più precise indicazioni in relazione ai gravi indizi di colpevolezza la documentazione è stata trasmessa tramite il ministero della giustizia il 22 luglio di quest'anno. 4. All'esito dell'udienza camerale la Corte, ritenendo che non vi fossero circostanze ostative alla esecuzione del MAE, ha ordinato che S.T. fosse consegnato all'autorità giudiziaria tedesca, in esecuzione del predetto mandato di arresto europeo. 5. Propone ricorso per cassazione l'indagato per i seguenti motivi a. mancanza o insufficienza di adeguata motivazione con riferimento agli articoli 6, comma tre, e 18 della legge 69-05. Secondo il ricorrente il provvedimento cautelare alla base del MAE sarebbe privo di motivazione e ciò configurerebbe un'ipotesi di rifiuto della consegna dell'indagato. La Corte d'appello avrebbe ritenuto adeguatamente motivato il MAE con una formula stereotipata, senza una motivazione adeguata sul punto in particolare non avrebbe tenuto conto delle censure della difesa, la quale aveva posto in evidenza come la riconducibilità delle ipotesi di reato al ricorrente fosse fondata unicamente sulla base di un reperto, da cui era estratto un DNA compatibile con quello del S. con un grado di probabilità pari ad 1 su 17.400, senza alcuna indicazione in relazione al tipo di genoma individuato, al luogo di rinvenimento del reperto, al tipo di reperto, alla procedura utilizzata per la sua identificazione. b. Violazione dell'articolo 6, comma quattro, della legge 69-05 sotto questo profilo osserva il ricorrente come l'onere di allegazione previsto dalla legge sul mandato europeo si estenda ad una relazione sui fatti addebitati alla persona indagata, con l'indicazione delle fonti di prova, del tempo, del luogo di commissione dei fatti e della loro qualificazione giuridica, del testo delle norme applicabili e dei dati segnaletici del richiesto. c. Violazione di legge con riferimento agli articoli 111 e 24 della costituzione, 6 della CEDU, 2 lett. B e 4 lett. A della legge 69-05. Secondo il ricorrente mancherebbe la prova dell'identificazione fisica del ricorrente quale autore del fatto e quindi non sarebbe possibile dare esecuzione al MAE, posto che l'articolo 2 della legge 69-05 la subordina al rispetto dei principi costituzionali relativi al giusto processo ed anche le norme della CEDU impongono che l'indagato sia messo in grado di conoscere l'accusa e predisporre la propria difesa. d. Violazione di legge con riferimento all'articolo 13 lett. E della legge 69-05. Sotto tale profilo la difesa osserva che nel MAE manca la precisa indicazione dei termini massimi di custodia preventiva, così come richiesto dall'articolo 18 lett. E della legge 69-05, e che tale indicazione, sebbene evincibile aliunde, non è presente in alcun atto o allegato trasmesso, per cui si configura una ipotesi di rifiuto obbligatorio della consegna. e. Violazione di legge con riferimento all'articolo 4 della legge 69-05. Con l'ultimo motivo di ricorso il S. sostiene la nullità del procedimento perché la documentazione richiesta in via integrativa dalla Corte d'appello non è giunta per il tramite dell'autorità ministeriale, ma direttamente dall'autorità tedesca via fax. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato e come tale va respinto quanto al primo ricorso, si rileva innanzitutto che alla pagina 2 della sentenza la Corte d'appello motiva in modo succinto ma adeguato in ordine alla insussistenza di cause ostative alla esecuzione del Mandato di arresto europeo, dimostrando pertanto di aver esaminato compiutamente i presupposti di operatività del mandato ai sensi della legge 69 del 2005. L'articolo 6, comma tre, della suddetta legge, che il ricorrente assume essere stato violato, dispone che La consegna è consentita, se ne ricorrono i presupposti, soltanto sulla base di una richiesta alla quale sia allegata copia del provvedimento restrittivo della libertà personale o della sentenza di condanna a pena detentiva che ha dato luogo alla richiesta stessa ebbene, nel caso di specie, a seguito di richiesta della Corte d'appello di Milano, l'autorità giudiziaria ha trasmesso per via diplomatica l'ordinanza cautelare tedesca, debitamente tradotta. Non va, poi, dimenticato, quanto alle censure relative alla consistenza indiziaria, che sono state proprio le richiamate sezioni unite di questa Corte Sez. U, numero 4614 del 30/01/2007, Ramoci a precisare che l'autorità giudiziaria italiana, ai fini della riconoscibilità del presupposto dei gravi indizi di colpevolezza, deve limitarsi a verificare che il mandato sia, per il suo contenuto intrinseco o per gli elementi raccolti in sede investigativa, fondato su un compendio indiziario che l'autorità giudiziaria emittente abbia ritenuto seriamente evocativo di un fatto-reato commesso dalla persona di cui si chiede la consegna e che il requisito della motivazione del provvedimento cautelare in base al quale il mandato d'arresto europeo è stato emesso, cui è subordinato l'accoglimento della domanda di consegna, non può essere parametrato alla nozione ricavabile dalla tradizione giuridica italiana, che richiede l'esposizione logico-argomentativa del significato e delle implicazioni del materiale probatorio, ma è sufficiente che l'autorità giudiziaria emittente abbia dato ragione del provvedimento adottato. 2. Il secondo motivo di riscorso è palesemente infondato, posto che la relazione sui fatti è stata inviata al Ministero e da questi trasmessa alla Corte d'appello di Milano prima della decisione, come risulta dagli atti contenuti nel fascicolo il Ministero ha ricevuto e ritrasmesso gli atti il giorno successivo alla celebrazione della prima udienza, poi rinviata in attesa degli stessi . Si deve, comunque, rilevare che l'incompletezza del mandato di arresto europeo non ne determina di per sé la nullità quando si tratti di invalidità in sé irrilevante o inidonea a riverberasi sulla validità degli atti processuali successivi. Nella fattispecie, il ricorrente aveva censurato il non completo invio della relazione sui fatti addebitati, senza indicare il rilievo del contenuto omesso Sez. F, numero 35288 del 11/09/2008, Filippa e che L'omessa allegazione al mandato di arresto europeo della relazione sui fatti addebitati alla persona di cui è richiesta la consegna, secondo la previsione dell'articolo 6, comma quarto, lett. a , della L. numero 69 del 2005, non costituisce di per sé causa ostativa alla consegna, quando la documentazione trasmessa dallo Stato di emissione consente all'autorità giudiziaria italiana di espletare il controllo affidatole dalla legge. Fattispecie in cui tanto il m.a.e., quanto la relazione trasmessa dalle autorità spagnole a seguito della richiesta di informazioni integrative, contenevano le informazioni necessarie per le prescritte verifiche Sez. 6, numero 38850 del 20/10/2011 Estrada . 3. Anche il terzo motivo di ricorso è palesemente infondato, oltre che generico, non essendo esplicitate in maniera sufficientemente specifica le asserite violazioni della normativa costituzionale ed internazionale in ordine alla tutela dei diritti fondamentali dell'individuo, rivolgendosi le doglianze difensive piuttosto sulla valutazione che del materiale probatorio ha effettuato l'autorità richiedente. 4. Con il quarto motivo si lamenta la mancanza, nel MAE, di precisa indicazione dei termini massimi di custodia preventiva, così come richiesto dall'articolo 18 lett. E della legge 69-05. Tale norma afferma però solamente che la Corte di appello debba rifiutare la consegna nel caso in cui la legislazione dello Stato membro di emissione non preveda limiti massimi alla carcerazione preventiva trattasi di circostanza che si può escludere con certezza con riferimento allo stato tedesco, come già affermato dalla già citata Sez. U, numero 4614 del 30/01/2007, Ramoci In tema di mandato di arresto europeo, deve escludersi che ricorra l'ipotesi prevista dall'articolo 18, lett. e della legge 22 aprile 2005, numero 69, che impone il rifiuto della consegna qualora la legislazione dello Stato membro di emissione non preveda limiti massimi della carcerazione preventiva, in relazione ad un mandato di arresto emesso dall'autorità giudiziaria della Repubblica federale di Germania, poiché l'ordinamento processuale di quest'ultima prevede un limite massimo di custodia cautelare sei mesi e assicura, pur nella eventualità di proroga di detto termine, la sottoposizione a controlli ex officio , cronologicamente cadenzati, cui è condizionata la necessità di mantenere l'imputato nello status custodiae , imponendo, in mancanza di tali controlli, un automatico effetto liberatorio . 5. Infine, risulta infondato anche l'ultimo motivo di ricorso. Non solo viene dedotta una mera irregolarità formale, che non da luogo ad alcun tipo di nullità, ma il motivo non è nemmeno autosufficiente, non essendo prodotti od indicati gli atti processuali da cui risulterebbe la trasmissione via fax dei documenti direttamente dall'autorità straniera a quella giudiziaria italiana. Al contrario, dall'esame del fascicolo risulta una missiva del Ministero che trasmette alla Corte d'appello gli atti integrativi inviati dall'autorità giudiziaria tedesca, contenenti l'ordinanza cautelare originaria ed una sommaria relazione sui fatti. 6. Per i motivi esposti il ricorso deve essere respinto ai sensi dell'articolo 22 della legge 69-05, copia del provvedimento deve essere immediatamente trasmessa, anche a mezzo telefax, al Ministro della giustizia. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'articolo 22, comma quinto, della legge 69 del 2005.