La bilancia del TAR pende dalla parte del Ministero

In ragione dei molteplici atti di violazione di legge” riscontrati, il TAR Lazio – sentenza n. 6540/2013 – ha considerato giustificata” la scelta del Ministero della Giustizia di annullare le controverse elezioni CNDCEC dello scorso 15 ottobre e di commissariare il Consiglio.

Ripercorriamo i passaggi principali della pronuncia, depositata il 2 luglio, del Tribunale laziale in ordine alle controverse votazioni del 15 ottobre 2013, nelle quali Vivere la professione” aveva registrato 364 voti mentre la seconda lista Insieme per la professione la forza dell’identità” aveva ottenuto 359 preferenze. Una differenza esigua maturata in un discorso di irregolarità” il riferimento è al trasferimento del Dott. Sganga presso l’ordine di Aosta e alle dimissioni dei Presidenti degli ordini di Bari e di Enna. Elezioni cornice” di un quadro ricco di profili di illegittimità. L’oggetto del giudizio – si legge nel dispositivo del TAR – non può essere circoscritto, come vorrebbe la parte ricorrente la fazione di Claudio Siciliotti , all’esito della competizione elettorale del 15 ottobre 2012 o meglio all’inutilità dello scioglimento del CNDCEC sull’esito della predetta procedura elettorale in ragione del fatto che, pur prescindendo dall’ammissione della lista avversaria Insieme per la professione la forza dell’identità , quella dei ricorrenti Vivere per la professione è comunque quella risultata più votata nella tornata di ottobre 2012 con 364 preferenze rispetto alle 359 ottenute dalla compagine avversaria. La questione della competizione elettorale e del suo esito costituisce la cornice nell’ambito della quale il Ministero resistente ha riscontrato nell’azione del CNDCEC gravi e ripetuti profili di illegittimità . La palese violazione alle disposizioni del regolamento CNDCEC. La questione dell’ammissione alla competizione della lista Insieme per la professione la forza dell’identità capolista Longobardi ha avuto secondo TAR una valenza quantomeno equiordinata rispetto alle altre ragioni evidenziate nella relazione del Capo Dipartimento per gli affari di giustizia del 5 dicembre 2012. Le altre vicende riguardanti la modifica regolamentare operata dal Consiglio, in data 21 novembre 2012, e le dimissioni dei Presidenti degli ordini territoriali di Bari ed Enna evento che avrebbe dovuto determinare lo scioglimento di diritto con conseguente nomina di un commissario straordinario ex artt. 16 e 17, D.Lgs n. 139/2005 non possono essere liquidate solo come eventi che, in disparte la valutazione sulla loro legittimità, hanno una valenza limitata che non può comunque porre nel nulla l’esito della competizione elettorale già svolta. Il CNDCEC, insomma, non avendo informato della modifica il Ministero vigilante per gli adempimenti di competenza anche con riferimento al controllo di legittimità , ha svolto un’azione con un rilevante profilo di illegittimità. Voti degli ODCEC di Bari ed Enna è mancata la dovuta informazione. Riguardo ad un altro nodo gordiano della vicenda, i voti espressi dagli Ordini di Bari ed Enna, il Tribunale laziale ha rilevato che l’operato del Consiglio nazionale non può essere immune da vizi. Un’inerzia di 45 giorni non si può giustificare con il regime della prorogatio, ed il flusso informativo verso il Ministero vigilante non è stato condotto dal CNDCEC con la dovuta tempestività e completezza . Rilevando inoltre il comprovato illegittimo trasferimento del Dott. Sganga dall’ordine di Paola CS a quello di Aosta come statuito in primo grado dal Tribunale di Aosta con sentenza del 6 giugno 2013 n. 3 , il ricorso deve essere respinto, non potendo oltremodo ritenersi fondata l’ulteriore censura riguardante la mancata comunicazione di avvio del procedimento , vista l’inutilità di un eventuale apporto partecipativo dello stesso Consiglio, alla luce dei fatti descritti. Quali gli scenari dell’immediato futuro? La sentenza potrebbe essere impugnata dinnanzi al Consiglio di Stato nell’attesa il Ministero della Giustizia è chiamato a rendere esecutiva la sentenza del Tribunale.

TAR Lazio, sez. III, sentenza 19 giugno – 2 luglio 2013, n. 6540 Presidente Bianchi – Estensore Dongiovanni Fatto In data 15 ottobre 2012, si sono svolte le elezioni per la nomina dei componenti del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili anche CNDCEC per il periodo 2013-2016, disciplinate dal D.lgs 28 giugno 2005, n. 139 ed, in particolare, dagli artt. 67 e 68 contenenti, cioè, la disciplina transitoria della procedura elettorale di che trattasi, in seguito alla fusione tra le due componenti del Consiglio, quella dei dottori commercialisti e quella degli esperti contabili, intervenuta proprio con il predetto decreto legislativo del 2005 . Due sono le liste che, con riferimento alle due componenti del Consiglio nazionale ovvero – come detto - quella dei dottori commercialisti e quella degli esperti contabili , si sono confrontate nella competizione elettorale di ottobre 2012, la prima denominata Vivere la professione ” di cui fanno parte i ricorrenti e la seconda Insieme per la professione la forza dell’identità ” il cui capolista è il controinteressato Gerardo Longobardi. Al termine del confronto elettorale del 15 ottobre 2012, la lista denominata Vivere la professione ” ha registrato 364 voti mentre la seconda Insieme per la professione la forza dell’identità ” n. 359 preferenze. Tuttavia, la commissione elettorale nazionale, istituita ai sensi dell’art. 68, comma 13, del D.lgs n. 139 del 2005, non ha potuto procedere alla proclamazione degli eletti in quanto il Procuratore della Repubblica di Aosta, in data 19 ottobre 2012 ovvero quattro giorni dopo l’espletamento delle votazioni , ha proposto ricorso, ai sensi dell’art. 37 del citato decreto, contestando la legittimità del trasferimento del Dott. Sganga candidato per la lista Insieme per la professione la forza dell’identità ” presso l’ordine dei commercialisti di Aosta, con ciò determinando la sospensione della procedura elettorale vgs nota del 5 novembre 2012 del Capo Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della Giustizia . Successivamente, con decreto dell’11 dicembre 2012, il Ministro della Giustizia, facendo proprie le valutazioni operate in data 5 dicembre 2012 dal Capo Dipartimento per gli affari di giustizia del Dicastero con riferimento ad una serie di episodi connessi alla procedura elettorale del 15 ottobre 2012, ha disposto lo scioglimento del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, ai sensi dell’art. 28 del D.lgs n. 139 del 2005, con conseguente nomina di un Commissario Straordinario, ed ha fissato al 20 febbraio 2013 la ripetizione delle votazioni per l'elezione del nuovo consiglio nazionale previa revoca del decreto ministeriale del 14 luglio 2012 di convocazione delle operazioni elettorali . Avverso tale atto e quelli ad esso connessi, hanno proposto impugnativa, per l’annullamento, i ricorrenti tutti candidati nella lista Vivere per la professione ” , proponendo i seguenti motivi 1 violazione degli artt. 3, 24, 25, 48, 51 e 97 della Cost. violazione e falsa applicazione dell’art. 28 del D.lgs n. 139 del 2005 eccesso di potere per sviamento, contraddittorietà ed illogicità manifesta. Con il provvedimento impugnato, il Ministero resistente ha vanificato l’esito delle elezioni del 15 ottobre 2012 che ha visto prevalere la lista dei ricorrenti con 364 voti Vivere per la professione ” rispetto alle 359 preferenze della lista avversaria Insieme per la professione la forza dell’identità ” lista avversaria che pure ha partecipato alla competizione anche se, poi, in accoglimento del ricorso proposto dal Procuratore di Aosta in data 19 ottobre 2012, il CNDCEC, con delibera del 21 novembre 2012, ha decretato l’illegittimità del trasferimento presso l’ordine dei commercialisti di Aosta del Dott. Sganga candidato per la lista Insieme per la professione la forza dell’identità ” . Ciò significa che, in ragione di tale deliberazione del CNDCEC di novembre 2012, la lista Insieme per la professione la forza dell’identità ” comunque soccombente alle elezioni del 15 ottobre 2012 avrebbe dovuto addirittura essere esclusa dalla partecipazione alla competizione elettorale in quanto non rispettava i requisiti di cui all’art. 68, comma 4, del D.lgs n. 139 del 2005 secondo cui Ciascuna lista dovrà essere formata da candidati iscritti da almeno dieci anni in Albi di ordini appartenenti ad almeno quattro regioni dell'Italia settentrionale Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige ”. Con lo scioglimento del CNDCEC e la conseguente ripetizione delle operazioni elettorali, il Ministero della Giustizia ha posto nel nulla una competizione che ha visto comunque prevalere la lista dei ricorrenti Vivere la Professione ” sull’altra compagine, in relazione alla quale è stato, poi, accertato che non avrebbe neanche potuto parteciparvi per violazione del citato art. 68, comma 4, del D.lgs n. 139 del 2005. Né può sminuire tale ricostruzione la questione della legittimità dei voti espressi dagli ordini professionali di Bari ed Enna i cui Presidenti si sono dimessi, rispettivamente, il 31 luglio 2012 ed il 5 settembre 2012 in quanto tale valutazione è comunque rimessa all’autorità giudiziaria e non al Ministero o alla commissione elettorale 2 violazione degli artt. 3, 24, 25, 48, 51 e 97 della Cost. violazione e falsa applicazione dell’art. 28 del D.lgs n. 139 del 2005 violazione degli artt. 3, 21 quinquies e nonies della legge n. 241 del 1990 per contraddittorietà ed illogicità manifesta eccesso di potere per sviamento e manifesta ingiustizia, omessa indicazione delle ragioni di pubblico interesse sottese all’atto di autotutela. Il CNDCEC è stato sciolto ai sensi dell’art. 28 del D.lgs n. 139 del 2005 ovvero per il compimento di gravi e ripetuti atti di violazione di legge ”. La motivazione è del tutto contraddittoria se si considera che è lo stesso Ministero che, con le sue determinazioni, ha provocato tale contenzioso. Ed invero, è l’amministrazione resistente che - con nota del 25 settembre 2012, ha illegittimamente ammesso alla procedura di che trattasi la lista avversaria pur essendo a conoscenza del fatto che il Dott. Sganga, soltanto in data 6 agosto 2012 ovvero due mesi prima delle elezioni , aveva chiesto il trasferimento dall’ordine territoriale di Paola CS a quello di Aosta - ha sospeso prima e revocato poi la procedura elettorale che si era già svolta in data 15 ottobre 2012, con ciò rimettendo in termini la lista avversaria Insieme per la professione la forza dell’identità ” che invece avrebbe dovuto essere esclusa ab initio dalla competizione che, poi, ha comunque perso 3 violazione dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990 violazione del giusto procedimento. Il Ministero resistente ha omesso di comunicare l’avvio del procedimento di revoca della procedura elettorale, così violando l’art. 7 della legge n. 241 del 1990 4 violazione degli artt. 3, 24, 25, 48, 51 e 97 della Cost. violazione e falsa applicazione degli artt. 28 e 30 del D.lgs n. 139 del 2005 violazione dell’art. 51 c.p.c. per insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990 per contraddittorietà ed illogicità manifesta della motivazione eccesso di potere per sviamento e manifesta ingiustizia. Il CNDCEC è stato sciolto ai sensi dell’art. 28 del D.lgs n. 139 del 2005 ovvero per il compimento di gravi e ripetuti atti di violazione di legge ” ma le ragioni di tale decisione non si evincono dal provvedimento ministeriale del 5 dicembre 2012 in quanto - con riferimento alla vicenda delle dimissioni dei Presidenti degli ordini di Bari e di Enna, è lo stesso Ministero resistente ad aver chiesto al CNDCEC, in data 19 settembre 2012, di comunicare l’eventuale ritiro delle dimissioni presentate dal Dott. Rabbito Presidente dell’ordine di Enna , con ciò facendo ritenere insufficiente la prima manifestazione di volontà per determinare lo scioglimento dell’intero consiglio territoriale, ai sensi dell’art. 16 del D.lgs n. 139 del 2005 - per quanto riguarda la decisione del Consiglio nazionale sul ricorso proposto dal Procuratore di Aosta del 19 ottobre 2012 riguardante il trasferimento del Dott. Sganga da Paola ad Aosta , il CNDCEC si è limitato a fornire una interpretazione dell’art. 30 del D.lgs n. 139 del 2005 che non contemplava il computo degli astenuti nella formazione della maggioranza ai fini delle votazioni delle delibere consiliari. Ciò si è reso necessario per evitare lo stallo del funzionamento dello stesso CNDCEC in quanto ben 12 consiglieri su 21 totali erano in potenziale conflitto di interessi, risultando candidati nelle due liste che si sarebbero affrontate nella competizione elettorale del 15 ottobre 2012. Si sono costituiti in giudizio il Ministero della Giustizia e Gerardo Longobardi capolista di Insieme per la professione la forza dell’identità ” , chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato nel merito. Con ordinanza n. 735/2013, è stata respinta la domanda di sospensiva, riformata dal Consiglio di Stato, sez. IV, con ordinanza n. 841/2013. In prossimità della trattazione del merito, le parti hanno depositato documentazione e memorie con cui, argomentando ulteriormente, hanno insistito nelle loro rispettive posizioni. Alla pubblica udienza del 19 giugno 2013, la causa, dopo la discussione delle parti, è stata trattenuta dal Collegio per la decisione. Diritto 1. Con riferimento al contenuto del decreto ministeriale impugnato dell’11 dicembre 2012 , è necessario precisare quanto segue - la decisione di procedere allo scioglimento del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili d’ora in poi, anche CNDCEC ed all’assunzione delle conseguenti determinazioni è stata motivata sulla base di tre circostanze seppure connesse tra loro che hanno convinto il Ministero resistente a ritenere sussistente il presupposto dei gravi e ripetuti atti di violazione di legge ”, imposto dall’art. 28 del D.lgs n. 139 del 2005 per l’attivazione dei poteri ivi previsti - il primo episodio riguarda la vicenda del trasferimento del Dott. Sganga dal Consiglio dell’ordine territoriale di Paola CS a quello di Aosta, avvenuto in prossimità delle elezioni del 15 ottobre 2012 in data 6 agosto 2012 , e la sua successiva evoluzione che ha invero condotto il CNDCEC, in accoglimento del ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica di Aosta del 19 ottobre 2012, ad annullare, in data 21 novembre 2012, il predetto trasferimento sancendo così l’illegittimità dell’ammissione alla esperita competizione elettorale della lista Insieme per la professione la forza dell’identità ”, concorrente a quella dei ricorrenti Vivere per la professione ” - la seconda circostanza, come detto connessa al primo episodio, concerne la modifica del Regolamento di attività e funzionamento del Consiglio nazionale”, come approvata in data 21 novembre 2012 ovvero nella stessa seduta in cui è stata poi adottata la delibera che ha annullato il trasferimento del Dott. Sganga presso l’ordine di Aosta , con cui sono state specificate le modalità di computo degli astenuti nel calcolo delle maggioranze necessarie per l’adozione delle delibere consiliari nel senso, cioè, che il consigliere che si astiene viene computato ai fini della formazione del quorum necessario per ritenere valida la seduta mentre, ai fini della decisione, la maggioranza è determinata da quella formata dal voto dei presenti non astenuti . In questo caso, il Ministero della Giustizia ha dubitato della legittimità di tale modifica regolamentare, non essendo stata regolarmente posta la questione all’ordine del giorno della seduta del CNDCEC e non essendo stato comunicato alcunché al Dicastero vigilante a ciò si aggiunga che lo stesso Ministero dubita della stessa compatibilità della predetta modifica regolamentare con la previsione di cui all’art. 30, comma 3, del D.lgs n. 139 del 2005 secondo cui Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto ” - il terzo episodio riguarda le vicende relative alle dimissioni del Presidente del Consiglio territoriale di Bari perché attinto da una misura cautelare del GIP del Tribunale di Bari e dell’omologo di Enna, formalizzate rispettivamente il 31 luglio 2012 ed il 5 settembre 2012, in ragione del mancato tempestivo avvio da parte del CNDCEC delle procedure di commissariamento dei due ordini consigli territoriali i quali, attraverso i loro Presidenti, hanno poi espresso, nella tornata elettorale del 15 ottobre 2012, il primo 14 voti Bari ed il secondo 2 preferenze Enna in favore della lista dei ricorrenti Vivere per professione ” e che, pertanto, sono risultati determinanti per la vittoria finale di quest’ultima esito tuttavia mai formalizzato con la proclamazione degli eletti . Sul punto, il Ministero resistente, nel decreto impugnato, ha dato anche atto che, sulla questione, la lista capeggiata dal Dott. Longobardi ha presentato un esposto-denuncia alla Procura della Repubblica di Roma. Quale ulteriore elemento di fatto valido ai fini della decisione, va infine segnalato che, al momento dell’adozione del decreto ministeriale impugnato 11 dicembre 2012 , la competizione elettorale, pur esperite le votazioni e lo spoglio dei voti, è stata sospesa dal Ministero della Giustizia in data 5 novembre 2012 e, pertanto, non si è mai proceduto all’adozione dell’atto conclusivo costituito dalla proclamazione degli eletti da parte della Commissione di cui all’art. 68, comma 13, del D.lgs n. 139 del 2005. 2. Ciò premesso, può ora passarsi all’esame delle censure contenute nel ricorso in esame che, peraltro, possono essere trattate congiuntamente in ragione della loro connessione e del fatto che costituiscono profili diversi di un’unica, pur articolata, doglianza. 2.1 Il Collegio è dell’avviso che l’operato del Ministero della Giustizia, per come emerge dal decreto ministeriale e dalla relazione allegata facente parte integrante del predetto provvedimento, sia immune dai vizi dedotti dai ricorrenti. 2.2 È necessario, a tal fine, chiarire che, nella fattispecie in esame, l’oggetto del giudizio non può essere circoscritto, come vorrebbero i ricorrenti, all’esito della competizione elettorale del 15 ottobre 2012 o meglio all’inutilità dello scioglimento del CNDCEC sull’esito della predetta procedura elettorale in ragione del fatto che, pur prescindendo dall’ammissione della lista avversaria Insieme per la professione la forza dell’identità ”, quella dei ricorrenti Vivere per la professione ” è comunque quella risultata più votata nella tornata di ottobre 2012 con 364 preferenze rispetto alle 359 ottenute dalla compagine avversaria ovvero 5 voti di differenza . In particolare, i ricorrenti, con la prospettazione contenuta nel ricorso e ribadita con le successive difese , puntano invero l’attenzione su una sola delle ragioni che hanno condotto l’amministrazione resistente a sciogliere il CNDCEC ovvero l’ammissione – illegittima - alla competizione elettorale della lista avversaria Insieme per la professione la forza dell’identità ” , dando tuttavia per acquisiti la validità e l’esito finale del voto espresso in data 15 ottobre 2012. In altre parole, i ricorrenti, sul presupposto di aver comunque vinto le elezioni avendo ottenuto 364 preferenze , ritengono ininfluenti gli episodi e le condotte contestate al CNDCEC ovvero la modifica regolamentare, l’annullamento il trasferimento del Dott. Sganga presso l’ordine di Aosta e la vicenda delle dimissioni dei Presidenti degli ordini di Bari e di Enna poiché, anche se affetti da profili di illegittimità, non sarebbero comunque in grado di influenzare l’esito finale della competizione elettorale. In altre parole ancora, mutuando argomenti tipici delle procedure ad evidenza pubblica, le illegittimità riscontrate nell’azione del CNDCEC non riuscirebbero comunque a far superare la c.d. prova di resistenza” alla lista avversaria Insieme per la professione la forza dell’identità ” la quale non potrebbe mai aspirare a vincere le elezioni, avendole invero perse pur essendo stata illegittimamente ammessa alla competizione. 2.3 La prospettazione dei ricorrenti non è condivisibile in quanto, nel caso di specie, ciò che è in discussione è la regolarità del funzionamento del CNDCEC e se, ai sensi dell’art. 28, comma 1, del D.lgs n. 139 del 2005, gli organi responsabili si siano resi responsabili di gravi e ripetuti atti di violazione di legge ”. La questione della competizione elettorale e del suo esito costituisce, invero, la cornice nell’ambito della quale il Ministero resistente ha riscontrato nell’azione del CNDCEC gravi e ripetuti profili di illegittimità. Il risultato della tornata elettorale peraltro non definitivo costituisce al riguardo un mero elemento di fatto di cui va valutata l’incidenza nel quadro delle ragioni che hanno determinato lo scioglimento del CNDCEC da parte del Ministero della Giustizia. Ciò che si vuole dire è che tutte le motivazioni riportate nel decreto impugnato e sintetizzate al precedente punto 1. vanno considerate tutte e nella loro totalità, ciò ai fini della valutazione sulla legittimità di entrambe le scelte ministeriali ovvero lo scioglimento del CNDCEC e la revoca del D.M. 14 luglio 2012 di convocazione delle operazioni elettorali di ottobre 2012 vanno valutate con riferimento al rispetto dei parametri imposti dal più volte citato art. 28, comma 1, del D.lgs n. 139 del 2005 e non in ragione dell’esito della competizione elettorale del 15 ottobre 2012. Ed invero, la questione dell’ammissione alla competizione della lista Insieme per la professione la forza dell’identità ” capolista Longobardi ha una valenza quantomeno equiordinata alle altre questioni diffusamente compendiate nella relazione del Capo Dipartimento per gli affari di giustizia del 5 dicembre 2012, nel senso che le altre vicende riguardanti la modifica regolamentare operata dal CNDCEC, in data 21 novembre 2012, e la gestione - sempre da parte del Consiglio nazionale - delle dimissioni dei Presidenti degli ordini territoriali di Bari ed Enna che avrebbe dovuto determinare lo scioglimento di diritto con conseguente nomina di un commissario straordinario cfr articolo 16 e 17 del Dlgs n. 139 del 2005 non possono essere liquidati solo come eventi che, in disparte la valutazione sulla loro legittimità, hanno una valenza limitata che non può comunque porre nel nulla l’esito della competizione elettorale già svolta. 2.4 Ciò detto, ritiene il Collegio che le ragioni che hanno portato allo scioglimento del CNDCEC soddisfino i presupposti richiesti dall’art. 28, comma 1, del D.lgs n. 139 del 2005. Ed invero, con riferimento alla modifica del Regolamento di attività e funzionamento del Consiglio nazionale ” , intervenuta sempre in data 21 novembre 2012 ovvero nella stessa seduta in cui si è poi proceduto all’adozione della delibera che ha annullato il trasferimento del Dott. Sganga presso l’ordine di Aosta , due sono gli elementi di illegittimità della deliberazione consiliare. La prima riguarda l’irregolare convocazione del Consiglio nella misura in cui non è stato indicato, almeno cinque giorni prima della seduta all’ordine del giorno dei lavori cfr art. 16 del predetto regolamento , un argomento - peraltro delicato - come la formazione della volontà consiliare. Ciò assume maggiore rilievo se si considera che il ricorso del Procuratore di Aosta è del 19 ottobre 2012 nel senso che è stato proposto in un tempo utile da consentire una regolare convocazione del Consiglio nel rispetto della procedura disegnata nel citato art. 16 del Regolamento. A ciò si aggiunga che il CNDCEC, di tale modifica regolamentare, non ha informato il Ministero vigilante per gli adempimenti di competenza anche con riferimento al controllo di legittimità , il che costituisce un ulteriore profilo di illegittimità dell’azione svolta dal Consiglio nazionale. Né a ciò soccorre il fatto che si tratterebbe di una mera interpretazione della previsione contenuta nell’art. 30, comma 3, del D.lgs n. 139 del 2005 secondo cui Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto ” in quanto, anche a volerla ritenere tale, non si tratta di una ermeneusi univocamente ricavabile dalla norma primaria nel senso che, oltre alla linea compendiata nella modifica approvata, ne è possibile ricavarne altre, di segno opposto ovvero che l’astensione poteva essere considerata sia come voto negativo o anche positivo e quindi non solo valido ai fini della formazione del quorum strutturale della seduta . Ciò che si vuole dire è che una tale modifica del regolamento interno di funzionamento del CNDCEC necessitava di una più approfondita e rigorosa analisi del disposto normativo e ciò sarebbe dovuta avvenire, anzitutto, attraverso il rispetto delle garanzie procedurali di convocazione del Consiglio e della stessa tempistica indicata nel citato art. 16 del regolamento, in modo tale da consentire un dibattito integro e più approfondito della tematica a valle di ciò, assume poi ancora maggiore rilievo il fatto di non avere informato di tale modifica il Ministero vigilante che, proprio alla luce delle suddette perplessità, avrebbe potuto valutare le deliberazioni assunte e, se del caso, fornire elementi tali da condurre il tutto nei parametri di legalità. 2.5 Per quanto riguarda, poi, le dimissioni dei Presidenti degli ordini territoriali di Bari ed Enna va osservato quanto segue - il primo Presidente dell’ordine territoriale di Bari si è dimesso in data 31 luglio 2012 in quanto secondo quanto risulta dal decreto impugnato e dalla relazione allegata raggiunto da una misura cautelare da parte del GIP del Tribunale di Bari - al riguardo, in disparte il fatto che la normativa vigente artt. 16 e 17 del D.lgs n. 139 del 2005 non prevede alcuna procedura di conferma delle dimissioni, non sono mai emersi elementi tali da far immaginare che la scelta del predetto Presidente dell’ordine di Bari fosse temporanea o, comunque, in procinto di essere revocata - il combinato disposto degli artt. 16 e 17 del citato D.lgs n. 139 del 2005 prevede che, in caso di dimissioni del Presidente dell’ordine, si proceda allo scioglimento del Consiglio territoriale in attesa della sua ricostituzione ed alla nomina di un commissario straordinario - di tale situazione, il CNDCEC non ha informato tempestivamente il Ministero vigilante tanto che il predetto Dicastero non ha potuto procedere ad assumere le iniziative che la norma primaria le imponeva di adottare ovvero lo scioglimento del Consiglio territoriale e la nomina di un commissario straordinario ex citato art. 17 D.lgs n. 139 del 2005 - né a giustificazione di ciò può soccorrere il riferimento al regime della prorogatio volendo ritenere applicabile alla fattispecie in esame il termine di 45 gg. previsto dall’art. 3, comma 1, del decreto legge n. 293 del 1994 in quanto, a fronte delle dimissioni intervenute in data 31 luglio 2012, nessuna concreta iniziativa risulta assunta al riguardo dal Consiglio nazionale fino alla data delle elezioni del 15 ottobre 2012, con ciò consentendo al consiglio territoriale pugliese dimissionario di poter esprimere i 14 voti ad esso spettanti in favore della lista ricorrente - lo stesso discorso può essere esteso anche alle dimissioni del Presidente del Consiglio territoriale di Enna che, sebbene intervenute in data 5 settembre 2012 e pur volendo ritenere il predetto ordine in regime di prorogatio 45 gg. alla data delle elezioni del 15 ottobre 2012, ciò non toglie che, anche in questo caso, il flusso informativo verso il Ministero vigilante non è stato condotto dal CNDCEC con la dovuta tempestività e completezza vgs anche lo sterile scambio di corrispondenza ed e.mail tra il mese di settembre ed ottobre 2012 del Consiglio nazionale e degli ordini territoriali, anche verso il Ministero della Giustizia , con ciò impedendo al Dicastero di assumere le determinazioni di cui al citato art. 17 del D.lgs n. 139 del 2005 ed evitare così che partecipasse alla competizione un organo territoriale privato della piena legittimazione ad esprimere il voto per l’elezione del nuovo consiglio nazionale. Se a quanto sopra detto si aggiunge la vicenda riguardante l’illegittimo trasferimento del Dott. Sganga dall’ordine di Paola a quello di Aosta come, peraltro, sancito, in primo grado, dal Tribunale di Aosta con sentenza del 6 giugno 2013 n. 3 - che ha poi innescato il problema della modifica regolamentare -, l’insieme di tali illegittimità convince il Collegio della correttezza delle scelte ministeriali di cui al decreto impugnato. 2.5 Al riguardo, va poi ancora una volta chiarito che il decreto ministeriale dell’11 dicembre 2012 non si è limitato solo a sciogliere il CNDCEC per le violazioni sopra riscontrate ma ha anche provveduto a revocare, in autotutela, il D.M. 14 luglio 2012 di convocazione delle elezioni del 15 ottobre 2012, valutando quindi la sussistenza di profili di opportunità che ne suggerivano lo spostamento ad altra data delle operazioni elettorali di che trattasi e la loro ripetizione . Anche tale scelta di opportunità risulta oltremodo giustificata in quanto il Ministero vigilante ha registrato la sussistenza di una situazione conflittuale sia prima che dopo la tornata elettorale del 15 ottobre 2012 come dimostrano l’avvio di numerosi contenziosi e la presentazione di esposti alla Procura della Repubblica situazione di conflittualità che è sfociata nel compimento di molteplici atti di violazione di legge”, siccome descritti nei punti precedenti, e che avrebbe falsato qualsiasi esito della competizione elettorale tenutasi nel mese di ottobre 2012 peraltro – come più volte detto - mai conclusa, essendo stata sospesa l’intera procedura con nota ministeriale del 5 novembre 2012, in seguito al ricorso del 19 ottobre 2012 del Procuratore di Aosta . 3. In conclusione, il ricorso deve essere respinto, non potendo oltremodo ritenersi fondata l’ulteriore censura riguardante la mancata comunicazione di avvio del procedimento, attesa peraltro l’inutilità di un eventuale apporto partecipativo dello stesso Consiglio, alla luce dei fatti descritti nei punti precedenti. 4. Le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti, attesa la novità e la complessità della questione. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sezione Terza , definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.