Nella circolare numero 15/E del 5 giugno 2014 l'Agenzia delle Entrate dà conto, in sede interpretativa, delle novità normative introdotte nel corso del 2013 inerenti all'applicazione di un’addizionale IRES per i soggetti operanti nel comparto finanziario e assicurativo, nonché all’incremento degli acconti d’imposta previsto per la generalità dei soggetti passivi IRES.
L'applicazione di un’addizionale IRES per i soggetti operanti nel comparto finanziario e assicurativo e l’incremento degli acconti d’imposta previsto per la generalità dei soggetti passivi IRES sono i due temi oggetto della circolare numero 15/E del 5 giugno 2014, con cui l'Agenzia delle Entrate dà conto, in sede interpretativa, delle novità normative introdotte nella disciplina in oggetto nel corso del 2013. Addizionale IRES per gli enti finanziari, creditizi e assicurativi. L’articolo 2, D.L. numero 133/2013 convertito con modificazioni dalla Legge numero 5/2014 , prevede l’applicazione di un’addizionale IRES di 8,5 punti percentuali, limitatamente al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013, per gli enti creditizi e finanziari, di cui al D.Lgs 27 gennaio 1992, numero 87, per la Banca d’Italia e per le società e gli enti che esercitano attività assicurativa. Sotto il profilo soggettivo l'Agenzia chiarisce che sono tenuti all’applicazione dell’addizionale in esame, oltre agli istituti di credito, anche le società di gestione comune dei fondi di investimento mobiliare, le capogruppo di gruppi bancari, le società di intermediazione mobiliare SIM , i soggetti esercenti attività di intermediazione finanziaria, gli istituti di moneta elettronica e gli istituti di pagamento. Per tali soggetti la somma tra l'aliquota ordinaria IRES 27,5% e l'addizionale 8,5% determina un'imposizione complessiva, per il 2013, pari al 36%. Il citato articolo 2, comma 2, chiarisce che la maggiorazione non è dovuta sul maggior imponibile determinato dalle variazioni in aumento operate in forza dell’articolo 106, comma 3, T.U.I.R., che prevede il differimento in cinque esercizi delle svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio derivanti da operazioni di erogazione del credito alla clientela. I contribuenti dovranno, pertanto, calcolare l’addizionale sul reddito senza tener conto della ripresa a tassazione delle svalutazioni di crediti operate in bilancio, deducibili secondo le regole appena ricordate. L’addizionale va calcolata su una base imponibile determinata tenendo conto anche delle variazioni in diminuzione relative a svalutazioni crediti operate in esercizi antecedenti al periodo d’imposta considerato. Consolidato o trasparenza fiscale. Secondo quanto disposto dall'articolo 2, co. 3, D.L. numero 133/2013 consolidato i soggetti che hanno esercitato l’opzione per la tassazione di gruppo di cui all’articolo 117, T.U.I.R., assoggettano il proprio reddito imponibile all’addizionale IRES - che non confluisce nella tassazione complessiva globale della fiscal unit - su base individuale, provvedendo ciascuno autonomamente alla liquidazione e al versamento dell'imposta trasparenza anche nell’ipotesi in cui venga esercitata l’opzione per la trasparenza fiscale, l’importo corrispondente al prelievo addizionale dell’IRES dovrà essere determinato dai soggetti partecipanti al regime in modo autonomo, essendo ciascuno tenuto ad assolverne il relativo carico impositivo, per cui il soggetto partecipato provvederà ad assoggettare autonomamente il proprio reddito imponibile all’addizionale e a versare la relativa imposta, mentre il soggetto partecipante, in caso di applicazione dell’addizionale, non terrà conto del reddito imputato per trasparenza dalla società partecipata, né potranno essere utilizzate in compensazione le eventuali perdite imputate dalla partecipata in proporzione alle rispettive quote di partecipazione ed entro il limite della quota di patrimonio netto contabile spettante a ciascun socio. Incremento degli acconti IRES. Riguardo all'incremento degli acconti IRES dovuti per il periodo d'imposta 2013, l'Agenzia precisa che per tutti i soggetti passivi IRES, esclusi quelli operanti nel settore creditizio e assicurativo, gli acconti IRES/IRAP sono stabiliti nella misura del 102,5%, per effetto dell'aumento dell'1,5% disposto - per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 e per il successivo - dal decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze del 30 novembre 2013 per gli enti creditizi e finanziari la percentuale è, invece, stabilita nella misura del 130% percentuale che si ottiene sommando l'aliquota del 128,5%, fissata per detti enti dal D.L. numero 133/2013, e l'incremento generalizzato dell'1,5% di cui sopra . Per il 2014, invece, tutti i soggetti IRES, compresi quelli operanti nel comparto finanziario e assicurativo, calcoleranno gli acconti nella misura del 101,5%. fonte www.fiscopiu.it
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