Lavori eseguiti male: l’appaltatore paga anche per le colpe altrui

In tema di contratto di appalto, la responsabilità dell’appaltatore per i vizi dell’opera sussiste anche se questi sono riconducibili ad una condizione posta in essere da un terzo. Avendo assunto un’obbligazione di risultato e non di mezzi, l’appaltatore è tenuto, nei confronti del committente, a realizzare l’opera a regola d’arte, rispondendo anche per le condizioni imputabili al committente o a terzi, se, conoscendole o potendole conoscere con l’ordinaria diligenza, non le ha segnalate all’altra parte e non ha adottato gli accorgimenti necessari per arrivare al risultato utile a meno che, in questa situazione, non ottenga un espresso esonero di responsabilità .

Lo afferma la Corte di Cassazione nella sentenza numero 12225, depositata il 30 maggio 2014. Il caso. La Corte d’appello di Torino accoglieva la domanda di una casa di cura privata, committente di alcuni lavori nell’edificio, nei confronti della società appaltatrice incaricata, al risarcimento dei danni conseguenti ai vizi presentati dall’opera. La società ricorreva in Cassazione, lamentando l’affermata responsabilità dei vizi dei lavori, eseguiti su progetto e sotto la direzione della committente. I difetti erano dovuti alle caratteristiche del sottofondo, predisposto da un’altra impresa senza i necessari accorgimenti. Analizzando la domanda, la Corte di Cassazione ripercorreva la decisione della Corte d’appello, secondo cui la responsabilità era basata sul fatto di aver eseguito l’opera senza porre in essere delle attività di controllo, che avrebbero rilevato i difetti già presenti, pur rientrando nelle cognizioni tecniche della ricorrente la valutazione dello stato dell’edificio. Da considerare anche gli errori degli altri. Inoltre, in tema di contratto di appalto, la responsabilità dell’appaltatore per i vizi dell’opera sussiste anche se questi sono riconducibili ad una condizione posta in essere da un terzo. Avendo assunto un’obbligazione di risultato e non di mezzi, l’appaltatore è tenuto, nei confronti del committente, a realizzare l’opera a regola d’arte, rispondendo anche per le condizioni imputabili al committente o a terzi, se, conoscendole o potendole conoscere con l’ordinaria diligenza, non le ha segnalate all’altra parte e non ha adottato gli accorgimenti necessari per arrivare al risultato utile a meno che, in questa situazione, non ottenga un espresso esonero di responsabilità . Di conseguenza, nel caso di specie, non esonerava da responsabilità il fatto di aver operato secondo le previsioni del progettista ed in conformità con le sue indicazioni. Ciò, al limite, poteva condurre all’affermazione di ulteriori e concorrenti responsabilità, non all’assoluzione della ricorrente. Per questi motivi, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 4 marzo – 30 maggio 2014, numero 12225 Presidente Oddo – Relatore Bucciante Svolgimento del processo Con sentenza del 12 gennaio 2004 il Tribunale di Novara - adito dalla s.p.a. Policlinico di Monza casa di cura privata nei confronti della s.r.l. F.B., rispettivamente committente ed appaltatrice di lavori di pavimentazione in linoleum, eseguiti in edificio da adibire a clinica - rigettò la domanda dell'attrice, intesa ad ottenere la condanna della convenuta al risarcimento dei danni conseguenti ai vizi rigonfiamenti e distacchi in più punti che l'opera aveva presentato. Impugnata dalla soccombente, la decisione è stata riformata dalla Corte d'appello di Torino, che con sentenza dell'11 aprile 2007 ha condannato la s.r.l. F.B. a pagare alla s.p.a. Policlinico di Monza casa di cura privata la somma di 4.480,00 euro, oltre agli interessi con decorrenza dal giorno della domanda. La s.r.l. F.B. ha proposto ricorso per cassazione in base a un motivo e ha presentato una memoria. La s.p.a. Policlinico di Monza casa di cura privata non si è costituita con controricorso, ma ha nominato un difensore che ha partecipato alla discussione della causa in pubblica udienza. Motivi della decisione Con il motivo addotto a sostegno del ricorso la s.r.l. F.B. lamenta di essere stata erroneamente e ingiustificatamente ritenuta responsabile dei rigonfiamenti e dei distacchi della pavimentazione, che aveva eseguito su progetto e sotto la direzione della committente vizi che invece erano risultati, dalla consulenza tecnica di ufficio espletata e dalle deposizioni testimoniali assunte, conseguenza delle caratteristiche del sottofondo, predisposto da una diversa impresa senza i necessari accorgimenti di isolamento e impermeabilizzazione. La doglianza non può essere accolta. Gli assunti della ricorrente sono complessivamente non pertinenti alla ratio decidendi posta a base della sentenza impugnata. Il giudice a quo non ha affatto negato né che i difetti manifestatisi nell'opera fossero derivati dall'assenza di un'intercapedine idonea a impedire la risalita capillare dell'umidità, né che il previo apprestamento di un tale accorgimento fosse compito dell'impresa che aveva realizzato il massetto, anziché del posatore dell'impiantito. Ciò che in realtà la Corte d'appello ha addebitato alla s.r.l. F.B. è di aver eseguito l'opera nonostante la suddetta carenza, «senza porre in essere una serie di attività di controllo, finalizzate a consentire una regolare posa e, in particolare, data la necessità di posare su [recte il] PVC, notoriamente non traspirante, la assenza di tracce di umidità nel sottofondo», dato che «certamente rientrava nelle cognizioni tecniche dell'impresa posatrice la valutazione dell'idoneità del sottofondo, del suo grado di umidità e del conseguente rischio di distacco della pavimentazione, soprattutto in relazione al PVC che non è permeabile». Si verte dunque in tema di accertamenti di fatto e di apprezzamenti di merito, insindacabili in questa sede perché adeguatamente motivati, oltre che pienamente coerenti con la costante giurisprudenza di legittimità, richiamata nella sentenza impugnata cui adde, con riferimento proprio a una fattispecie analoga a quella oggetto di questa causa, Cass. 18 maggio 2011 numero 10972 «In tema di contratto di appalto, la responsabilità dell'appaltatore per i vizi dell'opera sussiste ancorché essi siano riconducibili ad una condizione posta in essere da un terzo nella specie la diversa impresa esecutrice dei lavori di sottofondo del pavimento poi completato dall'appaltatore , essendo invero questi tenuto verso il committente, per aver assunto un'obbligazione di risultato e non di mezzi, a realizzare l'opera a regola d'arte e rispondendo anche per le condizioni imputabili allo stesso committente o a terzi se, conoscendole o potendole conoscere con l'ordinaria diligenza, non le abbia segnalate all'altra parte, né abbia adottato gli accorgimenti opportuni per far conseguire il risultato utile, salvo che, in relazione a tale situazione, ottenga un espresso esonero di responsabilità». È pertanto inconferente la tesi su cui essenzialmente si fonda il ricorso avere la società appaltatrice operato secondo le previsioni del progettista e in conformità con le indicazioni del direttore dei lavori. Da ciò si può semmai desumere l'ipotizzabilità di ulteriori e concorrenti responsabilità altrui, che comunque non escludono la sussistenza di quella della s.r.l. F.B. Alla conclusione dell'infondatezza del ricorso, che da quanto si è detto discende, non ostano le deduzioni svolte nella memoria della ricorrente, in cui vengono prospettate questioni che non erano state sollevate nell'atto introduttivo del giudizio di legittimità e che quindi non possono incidere sulla decisione. Il ricorso va pertanto rigettato, con conseguente condanna della ricorrente a rimborsare alla resistente le spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in 200,00 euro, oltre a 1.000 euro per onorari, con gli accessori di legge. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso condanna la ricorrente a rimborsare alla resistente le spese del giudizio di cassazione, liquidate in 200,00 euro, oltre a 1.000 euro per onorari, con gli accessori di legge.