Le fotografie delle targhette del citofono e il certificato anagrafico confermano la nullità della notifica effettuata presso il difensore d'ufficio.
E’ questo il caso affrontato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 23885, depositata il 3 giugno 2013. Il caso. Un uomo, condannato alla pena di 600 euro di ammenda per il reato per aver omesso di effettuare i dovuti lavori su un immobile di sua proprietà che minacciava rovina con pericolo per le persone art. 677, ult. comma, c.p. , ricorreva per cassazione deducendo violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità per omessa notificazione del decreto di citazione a giudizio dell'imputato. In particolare, l’imputato aveva eletto domicilio per le notificazioni presso la propria residenza di Palermo ed è lì che gli erano stati notificati il decreto penale di condanna e, dopo il giudizio, l'estratto contumaciale. Citofono senza nome. A non essergli stato notificato, invece, è il decreto di citazione a giudizio, che veniva notificato al difensore d'ufficio dopo che l'ufficiale giudiziario aveva attestato che sui campanelli non era stato rinvenuto il nome del destinatario. Al fine di ottenere l'annullamento della sentenza, il ricorrente ha allegato il certificato anagrafico e le fotografie della targhetta coi cognomi sotto il citofono, nonché la cassetta delle lettere. L’elezione di domicilio risulta dal certificato anagrafico e dalle fotografie delle targhette. Tutto vero, secondo la Cassazione che, nell’accogliere il ricorso, precisa che intermedia tra la notifica del decreto penale di condanna opposto e quella dell'estratto contumaciale della condanna seguita al giudizio di opposizione - avvenute entrambe presso il domicilio del ricorrente - risulta l'omessa notifica del decreto di citazione a giudizio al medesimo recapito. La sentenza impugnata viene quindi annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Palermo.
Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 8 maggio 3 giugno 2013, n. 23885 Presidente Bardovagni Relatore Rombolà Ritenuto in fatto Con sentenza 28/2/12 il Tribunale di Palermo condannava S.G. alla pena di Euro 600 di ammenda per il reato accertato in Palermo il 1/8/08 di cui all'art. 677, ult. co., cp per aver omesso di effettuare i dovuti lavori su un immobile di sua proprietà che minacciava rovina con pericolo per le persone. Il Tribunale, su opposizione a decreto penale di condanna 516 Euro di ammenda , accertava in giudizio contumaciale con difesa di ufficio e acquisizione su accordo delle parti di molti atti e documenti presenti nel fascicolo del Pm che lo S., comproprietario dell'immobile in stato di abbandono in questione, aveva omesso qualunque intervento nonostante le ripetute sollecitazioni delle Autorità competenti nota 10/6/08, ordinanza sindacale 20/2/08 . Ricorreva per cassazione lo S. a mezzo di difensore, deducendo con unico motivo violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità per omessa notificazione del decreto di citazione a giudizio dell'imputato questi aveva eletto domicilio per le notificazioni presso la propria residenza di Palermo, via Sagittario n. 7, ed ivi gli era stato notificato sia il decreto penale di condanna che, dopo il giudizio, l'estratto contumaciale non invece - intermedio ai due atti - il decreto di citazione a giudizio, che veniva notificato ex art. 161.4. cpp al difensore d'ufficio dopo che, inopinatamente, l'ufficiale giudiziario aveva attestato che sui campanelli non era stato rinvenuto il nome del destinatario e le persone richieste lo sconoscevano. Allegava contraria documentazione certificato anagrafico e fotografie della targhetta coi cognomi sotto il citofono e la cassetta delle lettere e chiedeva l'annullamento della sentenza. Alla pubblica udienza fissata per la discussione il PG concludeva per l'annullamento con rinvio. Nessuno compariva per il ricorrente. Considerato in diritto Il ricorso è fondato. Invero dalla consultazione degli atti nei casi in cui ne è contestata la ritualità il giudice di legittimità essendo anche giudice di merito risulta la veridicità di quanto affermato dal ricorrente intermedia tra la notifica del decreto penale di condanna opposto e quella dell'estratto contumaciale della condanna seguita al giudizio di opposizione - entrambe avvenute presso il domicilio dello S. di via omissis - risulta accesso dell'11/10/11 l'omessa notifica al medesimo recapito con la dicitura stampigliata riferita in ricorso. Deve pertanto ritenersi giusta anche l'allegato certificato di residenza storico del Comune di del 23/4/12 che attesta l'indirizzo dello S. in via omissis dal 28/3/07 l'erroneità dell'omessa notificazione. Ne consegue la nullità della notificazione al difensore ai sensi dell'art. 161.4. cpp e del successivo giudizio davanti al Tribunale. Si impone pertanto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Palermo per nuovo giudizio. P.Q.M. annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Palermo.