Lamentele da parte della persona che vive nell’appartamento sopra la zona di accesso al garage e chiede il ripristino dello status quo. Domanda respinta in maniera definitiva i problemi evidenziati sono assolutamente tollerabili. Soprattutto se si considera il numero limitato di veicoli coinvolti e la situazione strutturale che impone velocità moderate.
Il garage del condominio come una metropoli nell’ora di punta traffico, incroci ‘pericolosi’, doppi sensi di marcia. E, dulcis in fundo, ricorso agli impianti semaforici per mettere ordine Ma c’è un effetto collaterale l’aumento dei rumori e dei gas di scarico. A denunciarlo è un condomino, che vive proprio sopra la rampa di accesso al garage. Necessario un passo indietro, ossia un intervento di ripristino dello status quo? Richiesta respinta, quella del condomino, perché i fastidi denunciati sono, in realtà, rari e, comunque, sopportabili Cassazione, ordinanza numero 9094, sezione Sesta Civile, depositata oggi . Lavori illegittimi? Pomo della discordia, come detto, «le modalità di accesso e di uscita dal garage» del condominio, modificate da alcuni lavori - realizzati dal condominio - prontamente contestati dal condomino che ha il proprio appartamento sopra una rampa che porta l’area di accesso al garage. Secondo il condomino, difatti, così si è aggravato l’«inquinamento acustico» e sono aumentate le «immissioni dei gas di scarico», con effetti negativi diretti sulla sua abitazione, per giunta deprezzata come valore. Decisivo, sempre secondo il condomino, il fatto che «mentre in precedenza le autovetture dei condomini entravano nel garage da una parte ed uscivano dall’altra, ora esse percorrevano sia in entrata che in uscita la rampa sottostante» il proprio appartamento. Situazione sostenibile. A condividere questa tesi è il Tribunale, che, accogliendo le richieste del condomino, ordina il ripristino di una situazione strutturale normale e accettabile. Ma tale linea di pensiero non viene seguita dalla Corte d’Appello per i giudici di secondo grado, difatti, «le nuove modalità di accesso al garage non comportavano alcun aggravio intollerabile», soprattutto tenendo presente il numero limitato di veicoli coinvolti e la ridotta velocità di questi ultimi nella percorrenza della rampa. Come chiudere la querelle? Step decisivo è quello in Cassazione, a cui si rivolge il condomino la richiesta di vedere riconosciuto il disagio vissuto, però, viene respinta. Secondo i giudici, che condividono la pronuncia d’Appello, in effetti, alla luce dei fatti si può escludere che «le immissioni di rumori e di gas, provocati dall’uso del garage da parte dei condomini, avessero determinato, a causa dei lavori eseguiti, un aggravamento apprezzabile delle condizioni abitative». Soprattutto perché «gli inconvenienti lamentati, rappresentati dalla sosta dei veicoli in caso di incrocio e dall’utilizzo in salita della rampa, dovevano ritenersi di effetti trascurabili, attesa la non frequenza della prima ipotesi e la velocità, comunque moderata, dei veicoli imposta dallo stato dei luoghi». Evidentemente, tenendo ben presenti le «nuove modalità di utilizzo del garage condominiale», nessuna situazione di disagio è evidenziabile ecco perché le domande avanzate nei confronti del condominio vanno respinte.
Corte di Cassazione, sez. VI-2 Civile, sentenza 20 aprile – 5 giugno 2012, numero 9094 Presidente Goldoni – Relatore Bertuzzi Fatto e diritto Con ricorso per denunzia di nuova opera C.P, proprietaria di un appartamento ubicato sopra un’area condominiale di accesso ai garages sito nel Condominio di via Fleming numero 122 in Roma, lamentò l’illegittimità dei lavori eseguiti da G.F., altro condomino, e dal Condominio medesimo, consistiti, per quanto qui ancora interessa, nella esecuzione di un tramezzo nell’autorimessa condominiale e di impianti semaforici che avevano modificato le modalità di accesso e di uscita dallo stesso, tali da aggravare, sotto il profilo dell’inquinamento acustico e delle immissioni di gas di scarico, le condizioni abitative della ricorrente, nonché di deprezzare il valore del proprio appartamento, rilevandosi che mentre in precedenza le autovetture dei condomini entravano nel garage da una parte ed uscivano dall’altra, ora esse percorrevano sia in entrata che in uscita la rampa sottostante l’appartamento della ricorrente. Il Tribunale di Roma accolse le domande e, per l’effetto, oltre a condannare il G. all’esecuzione di determinate opere, condannò anche il Condominio convenuto, insieme al G., alla demolizione del tramezzo e, ove necessario, alla creazione di una rampa di raccordo tra il garage A e il corridoio del garage B. Interposto appello da parte di entrambi i resistenti, all’esito del giudizio di secondo grado, in cui intervenne C.G., altra condomina, a sostegno delle ragioni del Condominio, con sentenza numero 425 del 3 febbraio 2010 la Corte di appello di Roma riformò la decisione impugnata, dichiarando cessata la materia del contendere tra la C. ed il G., che nelle more del giudizio avevano stipulato una transazione della lite, e respingendo le domande nei confronti del Condominio. In particolare, la Corte romana motivò tale ultima statuizione affermando che le nuove modalità di accesso al garage non comportavano a carico dell’attrice alcun aggravio intollerabile, risultando la sosta sulla rampa da parte dei veicoli ipotizzabile solo nel caso incrocio, in entrata e in uscita, di più veicoli, evenienza che giudicava, tenuto conto del numero delle autovetture che utilizzavano l’autorimessa condominiale, certo non frequente, aggiungendo che nemmeno poteva ipotizzarsi un aggravamento delle immissioni a causa della necessità di percorrere la rampa in salita, tenuto conto della velocità moderata dei mezzi. Per la cassazione di questa decisione, con atto notificato il 16 marzo 2011, ricorre C.P., affidandosi a due motivi. Il Condominio di via Fleming numero 122 in Roma e C.G. si sono costituiti con distinti controricorsi. Attivata procedura ex articolo 380 bis cod. proc. civ, il consigliere delegato dott. M.B. ha depositato una relazione che ha concluso per l’infondatezza dei due motivi di ricorso. In particolare, nella predetta relazione si osserva che “Con il primo motivo di ricorso la sentenza impugnata è censurata per omessa, insufficiente ed illogica motivazione, assumendosi che la Corte di appello non ha adeguatamente spiegato le ragioni per cui ha ritenuto trascurabile l’entità dell’aggravamento delle immissioni da gas di scarico ed acustiche, limitandosi, sul punto ad una motivazione apodittica. Sotto altro profilo la decisione del giudicante di non disporre il rinnovo della consulenza tecnica d’ufficio, in ragione dell’impossibilità di procedere ad una comparazione tra il grado di immissioni precedente e quello successivo alle modifiche apportate, appare contraddittoria ed insufficiente. Il motivo va ritenuto infondato. La Corte di merito ha escluso che le immissioni di rumori e di gas provocati dall’uso del garage da parte dei condomini avessero determinato, a causa dei lavori eseguiti, un aggravamento apprezzabile delle condizioni abitative della ricorrente rispetto allo stato di fatto precedente, osservando che gli inconvenienti lamentati, rappresentati dalla sosta dei veicoli in caso di incrocio e dall’utilizzo in salita della rampa, dovevano ritenersi di effetti trascurabili, attesa la non frequenza della prima ipotesi e la velocità comunque moderata dei veicoli imposta dallo stato dei luoghi. Le ragioni così svolte integrano una motivazione sufficiente ed adeguata, sostenuta da un dettagliato esame delle nuove modalità di utilizzo del garage condominiale e quindi ancorata a presupposti obiettivi sviluppati in modo coerente con le premesse, ferma, ovviamente, l’insindacabilità nel merito, in sede di giudizio di legittimità, della valutazione, integrante un apprezzamento di fatto che la legge demanda alla esclusiva competenza del giudice di merito. Il secondo motivo di ricorso, che pure denunzia vizio di omessa, insufficiente ed illogica motivazione su un punto decisivo della controversia, lamenta che la Corte di appello non abbia considerato l’illegittimità delle opere poste in essere dal Condominio, che non avevano ricevuto il necessario giudizio di idoneità da parte delle Autorità competenti, come risulta acclarato dal procedimento esecutivo intrapreso dalla ricorrente. Anche questo mezzo va ritenuto infondato, attenendo ad una circostanza di fatto che, oltre a non risultare dimostrata, deve considerarsi irrilevante in considerazione dell’oggetto e del contenuto della domanda e dei suoi presupposti “. La suddetta relazione è stata regolarmente comunicata al Procuratore Generale, che non ha svolto controsservazioni, e notificata alle parti il solo Condominio resistente ha depositato memoria. Tanto premesso, la Cote ritiene che le argomentazioni e la conclusione della relazione meritino di essere interamente condivise, apparendo rispondenti a quanto risulta dall’esame degli atti di causa. In particolare, con riferimento al primo motivo, deve ribadirsi che la valutazione della Corte di appello, secondo cui i lavori eseguiti nel garage condominiale non avrebbero aggravato in misura apprezzabile la situazione preesistente nei confronti della condomina ricorrente, integra un giudizio di fatto, non censurabile in sede di legittimità, che appare congruo ed adeguatamente motivato nel suo percorso logico ed argomentativo. Il ricorso va pertanto respinto, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrerete al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in complessivi euro 1.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali e contributi di legge, per ciascun controricorrente. Così deciso in Roma, il 20 aprile 2012.