Il giudice ha il dovere di esercitare il controllo di legittimità sul giudizio di fattibilità della proposta di concordato, non restando questo escluso dall’attestazione del professionista, mentre resta riservata ai creditori la valutazione in ordine al merito del detto giudizio, che ha ad oggetto la probabilità di successo economico del piano ed i rischi inerenti.
Il controllo di legittimità del giudice si realizza facendo applicazione di un unico e medesimo parametro nelle diverse fasi di ammissibilità, revoca ed omologazione in cui si articola la procedura di concordato preventivo il controllo di legittimità si attua verificando l’effettiva realizzabilità della causa concreta della procedura di concordato quest’ultima, da intendere come obiettivo specifico perseguito dal procedimento, non ha contenuto fisso e predeterminabile, essendo dipendente dal tipo di proposta formulata, pur se inserita nel generale quadro di riferimento, finalizzato al superamento della situazione di crisi dell’imprenditore, da un lato, e all’assicurazione di un soddisfacimento, sia pur ipoteticamente modesto e parziale, dei creditori, da un altro. Con la pronuncia numero 9541 del 30 aprile 2014, la Corte di Cassazione definisce i poteri di controllo, di sindacato e di verifica sulla proposta di concordato preventivo, riconoscendo che i poteri del Tribunale sono di legittimità sostanziale, non potendo esprimere, comunque, una valutazione di merito sulla convenienza economica della proposta come formulata dal debitore. Il caso. La vicenda decisa dalla Cassazione con la sentenza in commento ha origine da un ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Cagliari che, analogamente a quanto statuito dal Tribunale, aveva ritenuto che la proposta di concordato presentata dal debitore non fosse rispondente alle condizioni minime di legge, soprattutto per quanto concerne le percentuali che sarebbero state pagate per i debiti erariali in particolare, l’iva . Rigettando le argomentazioni del debitore – fallito, atteso il rigetto della domanda di concordato – la Corte ribadisce che, seppur non è possibile un controllo di merito sulla convenienza del concordato, per quanto concerne i debiti erariali non è possibile proporre un pagamento ridotto, anche qualora si intenda procedere con un concordato con cessione dei beni, essendo necessario prevedere un’integrale pagamento degli stessi, tutt’al più dilazionato. Concordato preventivo e sindacato del Tribunale. Il sindacato del tribunale nel giudizio di omologazione del concordato preventivo, in difetto di opposizione da parte dei creditori appartenenti ad una classe dissenziente, non può avere ad oggetto la fattibilità e la convenienza del piano, ma ciò non relega detta verifica ad un mero controllo formale, poiché la stessa è preordinata a riscontrare che i creditori siano stati posti in condizione di prestare il loro consenso con cognizione di causa e che lo stesso non sia viziato da una falsa rappresentazione della realtà, ferma l’impossibilità di effettuare accertamenti in ordine alla veridicità dei dati aziendali. Il controllo del Tribunale i rilievi d’ufficio delle nullità. Secondo la prevalente giurisprudenza, poiché nel concordato preventivo non è configurabile una unitaria manifestazione di volontà in quanto i creditori si trovano in conflitto fra loro e dunque l’iter di formazione del consenso non può essere equiparato a quello di un contratto essendo necessario un controllo eteronomo del giudice, la prestazione del consenso - visto che il tribunale può rilevare d’ufficio le nullità fra le quali l’illiceità dell’oggetto, l’incommerciabilità dei beni ceduti e l’impossibilità dell’oggetto - non impedisce al tribunale nel procedimento di omologazione di verificare, anche d’ufficio, la sopravvenuta non fattibilità del piano. Sindacato del Tribunale ed opposizioni dei creditori. Nel giudizio di omologazione del concordato preventivo, poiché quando non sono presentate opposizioni il tribunale deve svolgere un controllo di regolarità sostanziale improntato a verificare che sulla proposta sia stato prestato da parte dei creditori un consenso consapevole, il giudice non ha il potere di sindacare la fattibilità del piano che i creditori hanno dimostrato di accettare prestando il consenso. Controllo del Tribunale e relazione di fattibilità del professionista. A completamento della panoramica sui poteri di controllo del Tribunale sulla proposta di concordato preventivo, si osserva che, al riguardo, il tribunale mantiene un potere di controllo sulla proposta e sulla documentazione allegata senza però, che lo stesso possa sovrapporsi, per quanto attiene alla verifica dei presupposti di ammissibilità, alla valutazione di fattibilità contenuta nella relazione del professionista allegata alla proposta analogamente, il controllo va svolto senza che il Tribunale possa effettuare accertamenti in ordine alla veridicità dei dati aziendali, che la legge riserva al commissario giudiziale e potendo disporre su denunzia obbligatoria di quest’ultimo organo la sanzione della immediata revoca del concordato. Concordato preventivo e falcidia dei debiti erariali. Nell’ambito del concordato preventivo non è obbligatorio effettuare la transazione fiscale con l’agenzia delle entrate per i debiti erariali in ogni caso l’iva non può essere oggetto di falcidia secondo la giurisprudenza di legittimità, si tratta di una scelta dell’impresa che può, se lo ritiene, interpellare preventivamente il fisco, con la consapevolezza che, a seconda di tale opzione, si instaurano due differenti percorsi 1 se non interpellato, il fisco assume lo stesso ruolo degli altri creditori con analoghi diritti e doveri 2 se viene richiesta la transazione, l’imprenditore ottiene il vantaggio della precisa individuazione del debito tributario con conseguente maggiore trasparenza e intelligibilità della proposta di concordato. Concordato preventivo e dilazione del debito IVA. In tema di omologazione del concordato preventivo con transazione fiscale, secondo l’istituto di cui all’articolo 182 ter l.fall., anche per le procedure cui non sia applicabile ratione temporis l’articolo 32 d.l. 29 novembre 2008 numero 185 convertito nella l. 28 gennaio 2009 numero 2 , che ha modificato il 1º comma dell’articolo 182 ter l.fall., prevedendo espressamente che la proposta, quanto all’iva, può configurare solo la dilazione del pagamento, sussiste l’intangibilità del predetto debito d’imposta, in quanto le entrate derivanti dall’applicazione di un’aliquota uniforme, valida per tutti gli stati membri, agli imponibili relativi a detto tributo secondo la direttiva numero 2006/112/Ce del consiglio 28 novembre 2006, la decisione numero 2007/436/Ce adottata dal consiglio in data 7 giugno 2007, e la sentenza della corte di giustizia 29 marzo 2012, in causa C-500/10, Belvedere costruzioni srl costituiscono risorse proprie iscritte nel bilancio dell’Unione europea, e quindi, il relativo credito, attenendo comunque a tributi costituenti risorse proprie dell’Unione europea, non può essere oggetto di accordo per un pagamento parziale neppure ai sensi dell’articolo 182 ter nella versione introdotta dal d.leg. 9 gennaio 2006 numero 5.
Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 12 febbraio - 30 aprile 2014, numero 9541 Presidente Rordorf – Relatore Di Virgilio Svolgimento del processo Con sentenza del 23/10- 6/112012, la Corte d'appello di Cagliari, sez. distaccata di Sassari, ha respinto il reclamo proposto da Eurostruzioni s.r.l. avverso la sentenza dichiarativa di fallimento numero 36/2012. La Corte del merito ha rilevato che Eurostruzioni aveva depositato, all'interno della procedura prefallimentare attivata da alcuni creditori, due proposte di concordato preventivo, la prima, del novembre 2001, non ammessa per mancanza della maggioranza necessaria, la seconda, nel maggio 2012, dichiarata dal Tribunale inammissibile rectius, revocata ex articolo 173 l.f. , con coeva dichiarazione di fallimento, alla stregua dei rilievi del commissario giudiziale riguardanti la parte della proposta di concordato che non aveva idoneamente suddiviso le tipologie dei crediti tributari, con la conseguente violazione del divieto di effettuare un pagamento non integrale dei crediti privilegiati per iva e ritenute alla fonte, nonché delle regole sulle cause legittime di prelazione, alterate per effetto della previsione del soddisfacimento non integrale dei crediti privilegiati, in violazione dell'articolo 160 l.f Né la reclamante aveva reso alcuna delucidazione a fronte di detti rilievi, né il Tribunale aveva affermato la natura vincolante della percentuale di soddisfacimento indicata nella proposta né infine era rilevante la questione sul deposito delle spese che si presumono necessarie ex articolo 163 l.f., posto che il Tribunale non aveva attribuito alcun valore a tale aspetto. La Corte territoriale osserva che la parte ben avrebbe potuto depositare nuova proposta o emendarla secondo i rilievi del commissario che il Tribunale effettivamente non aveva tenuto conto della messa in liquidazione della società, motivando sullo stato di insolvenza alla stregua delle indagini della Guardia di Finanza e della relazione del commissario nonché dell'esame diretto della documentazione societaria, mentre avrebbe dovuto effettuare altra indagine, ma dall'esame dirette delle stesse proposte di concordato risulta l'impossibilità della società di soddisfare integralmente tutti i creditori. Avverso detta pronuncia ricorre Eurocostruzioni s.r.l., sulla base di tre motivi. Si difende con controricorso il Fallimento. Gli intimati Tensiter Sarda s.r.l., C.D. Autotrasporti e C.P. non hanno svolto difese. La ricorrente ed il Fallimento hanno depositato le memorie ex articolo 378 c.p.c Motivi della decisione 1.1.- Con il primo motivo, la ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli arrt. 160, 161, 162 e 173 l.f., per avere la Corte del merito, in consonanza con il Tribunale, ritenuto che spetti al Giudice la valutazione sulla fattibilità del piano nel concordato con cessione dei beni, in difetto di diversa ed inequivoca assunzione di responsabilità, oggetto dell'obbligazione è solo la messa a disposizione dei beni, liberi da vincoli ignoti che ne impediscano la liquidazione o ne alterino in modo significativo il valore, e l'indicazione della percentuale assume unicamente la funzione chiarificatrice del presumibile risultato del completamento del piano. Secondo la ricorrente, nel caso non esistono crediti non considerati nella proposta concordataria, che non prevede alcun trattamento diversificato tra i diversi creditori, la cui unica differenza sarà data dalle legittime cause di prelazione portate da ciascuno di essi né, di conseguenza, si propone un pagamento parziale dei crediti privilegiati per iva e ritenute alla fonte . È errata infine l'affermazione della natura preliminare delle persistenti istanze di fallimento rispetto alla seconda proposta di concordato, così come il riferimento all'abuso dello strumento concordatario. 1.2.- Col secondo motivo, la ricorrente denuncia error in procedendo, sostenendo che erroneamente la Corte del merito ha equiparato alla pronuncia di inammissibilità quella di revoca ex 173 l.f., e che quindi difetta nel caso la previa revoca dell'ammissione al concordato. 1.3.- Col terzo mezzo, la parte denuncia il vizio di violazione e falsa applicazione dell'articolo 163 l.f., sostenendo in subordine, ove ritenuta la rilevanza della questione del deposito delle spese che la Corte del merito ha escluso , la riduzione delle spese presumibili della procedura ed in ogni caso l'illegittimità del mancato reimpiego delle somme originariamente versate in relazione alla prima domanda di concordato non ammessa. 2.1.- Va superata in limine l'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dal Fallimento nella memoria ex articolo 378 c.p.c., atteso che, alla stregua del disposto di cui all'articolo 162, 3 comma l.f., l'impugnativa per i soli vizi attinenti alla procedura concordataria, ove accolti, sono destinati a riverberarsi sulla sentenza di fallimento sul principio, le pronunce 22083/2013 e 3586/2011 . 2.2.- Il primo motivo è infondato. La Corte del merito non ha in alcun modo espresso un giudizio sulla fattibilità economica del piano o della proposta, ma, come evidenziato chiaramente nella pronuncia impugnata, in consonanza con quanto già ritenuto dal Tribunale, ha condotto una valutazione di mera legittimità, riscontrando nella previsione del soddisfacimento parziale dei crediti privilegiati e, fra questi, quello per iva e ritenute alla fonte, la violazione di norme imperative di legge, ovvero del divieto del pagamento parziale dei crediti privilegiati per iva e per ritenute alla fonte, ex articolo 182 ter l.f., e dell'alterazione delle cause legittime di prelazione, ex articolo 160, 2 comma l.f E, come affermato nelle pronunce 22931/2011 e 7667/2012, l'intangibilità dei detti crediti, ex articolo 182 ter l.f., sussiste anche per le procedure cui non sia applicabile ratione temporis l'articolo 32 del d.l. 185/2008, conv. nella l. 2/2009, numero 2, che ha modificato il primo comma dell'articolo 182-ter l. f., in quanto la disposizione, che esclude la falcidia concordataria sul capitale dell'iva, ha natura eccezionale e attribuisce al credito un trattamento peculiare ed inderogabile ne consegue che la sua portata sostanziale si applica ad ogni forma di concordato, ancorché proposto senza ricorrere all'istituto della transazione fiscale, attenendo allo statuto concorsuale del credito iva. Così statuendo, la Corte territoriale si è chiaramente attenuta alla propria funzione di controllo nella tutela della legalità della procedura. Ed infatti, come è stato più volte ribadito da questa Corte vedi la pronuncia delle Sezioni unite 1521/2013 e la successiva, resa a sezione semplice, 11014/2013, tra le altre , il controllo di legittimità da parte del Giudice, che deve svolgersi in tutte le fasi del concordato, non è limitato alla completezza, alla congruità logica ed alla coerenza complessiva della relazione del professionista, ma si estende alla fattibilità giuridica della proposta, la cui valutazione implica un giudizio in ordine alla sua compatibilità con le norme inderogabili e con la causa in concreto dell'accordo, il quale ha come finalità il superamento della situazione di crisi dell'imprenditore, da un lato, e l'assicurazione di un soddisfacimento, sia pur ipoteticamente modesto e parziale, dei creditori, da un altro. Nel resto, il ricorrente tenta di sminuire la valenza della suddivisione dei creditori in classi e dell'indicazione delle percentuali di pagamento, sostenendo che nel concordato con cessione dei beni, l'indicazione della percentuale assume solo una funzione chiarificatrice del presumibile risultato del completamento del piano di concordato . Tale difesa è evidentemente inidonea ad incidere sulla rilevata illegittimità delle modalità liquidatorie, parte essenziale della proposta, che la parte ha indicato. 2.2.- Il secondo motivo va respinto. La ricorrente sostiene che la pronuncia di fallimento emessa in difetto del presupposto della necessaria previa revoca dell'ammissione al concordato costituisce vizio procedurale. Tale prospettazione non coglie la specificità sul punto della pronuncia impugnata, che ha ritenuto che il Tribunale fosse incorso in un mero vizio formale, dichiarando l’inammissibilità della proposta, invece della revoca dell’ammissione ai sensi dell’articolo 173 l.f., avendo riscontrato la mancanza delle condizioni legittimanti la stessa. 2.3. – Il terzo motivo è inammissibile, in quanto rivolto a censurare il profilo del deposito delle spese ex articolo 163 l.f., che la Corte Territoriale ha ritenuto irrilevante nella decisione del Tribunale. 3.1. – Conclusivamente, va respinto il ricorso le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso condanna la ricorrente alle spese, liquidate in Euro 3.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge.