Il Ministero della Giustizia ha fornito sul proprio sito le informazioni necessarie in merito ai problemi che si sono venuti a creare in seguito all’introduzione dell’obbligo per il datore di lavoro di acquisire, in caso di attività a contatto con i minori, il certificato penale dei suoi dipendenti. Dal 6 aprile, infatti, è previsto tale onere per tutte le nuove assunzioni, ai sensi del d.lgs. numero 39/2014.
Le risposte. Dopo i numerosi dubbi creatisi sull’obbligo, a carico del datore di lavoro, in caso di svolgimento di attività a contatto con dei minori, di richiedere ai propri dipendenti il certificato penale del casellario giudiziale, il Ministero della Giustizia è intervenuto, fornendo sul proprio sito i chiarimenti sull’argomento. Solo per i nuovi assunti. Innanzitutto, questo obbligo non ha efficacia retroattiva, per cui il datore di lavoro dovrà fare tale richiesta solo nei confronti dei futuri dipendenti da assumere e quando, scaduto il termine di durata previsto, venga stipulato un altro e nuovo contratto con lo stesso lavoratore. Tuttavia, anche se il certificato ha una durata di sei mesi, il datore di lavoro non dovrà fare una nuova richiesta, scaduto il termine, se, nel frattempo, lo stesso rapporto di lavoro è in continuo svolgimento. Attività regolari. Inoltre, tale adempimento dovrà essere effettuato ogni volta che venga instaurato un vincolo contrattuale con prestazioni corrispettive, per quelle attività che comportino un rapporto diretto e regolare con i minori. Al contrario, l’obbligo non sorge per quelle forme di collaborazione che non si strutturino all’interno di un definito rapporto di lavoro, come potrebbero essere definite le prestazioni occasionali. Nel frattempo La stipula del contratto potrà, comunque, essere effettuata anche durante l’attesa del certificato. Infatti, se il datore di lavoro è pubblico, basterà, nel frattempo, una dichiarazione sostitutiva di certificazione, mentre, se il datore di lavoro è privato, sarà sufficiente una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Nozione specifica. Il Ministero ha poi precisato che per attività professionali o attività volontarie organizzate si intendono tutte quelle professioni o i lavori, in cui l’oggetto della prestazione comporti un contatto diretto e regolare con i minori, a fronte di uno specifico rapporto di lavoro. Tra gli esempi segnalati ci sono i lavori di insegnante, bidello, pediatra, allenatore o educatore. Tutti i contratti. Infine, viene chiarito che questo certificato è necessario per qualsiasi tipologia di contratto, che faccia sorgere un rapporto di lavoro con prestazioni corrispettive. Ciò implica che anche i titolari di partite IVA sono soggetti all’obbligo di produzione. Del documento. Infatti, tale inclusione deriva dalla nozione di «datore di lavoro» che il Ministero utilizza. A suo giudizio, è tale chi offre lavoro, qualunque sia il rapporto, purché a prestazioni corrispettive, e non solo chi assume una persona con un contratto di lavoro subordinato.