Non si applica alcun dimezzamento agli onorari spettanti al difensore a titolo di gratuito patrocinio nell'ambito di un procedimento penale.
Non si applica alcun dimezzamento agli onorari spettanti al difensore a titolo di gratuito patrocinio nell'ambito di un procedimento penale.A sancirlo è la Sesta sezione Civile della Corte di Cassazione, con l'ordinanza numero 1065 del 18 gennaio 2011.La fattispecie. Un avvocato si era visto ridurre della metà gli onorari dovuti a titolo di patrocino a spese dello Stato, nell'ambito di un procedimento penale ciò in virtù dell'articolo 130, d.p.r. numero 115/2002 gli importi spettanti al difensore sono ridotti della metà . Contro l'ordinanza del Presidente del Tribunale di Treviso, il legale ricorreva per cassazione lamentando proprio la falsa applicazione del citato articolo 130.Sulla natura della norma. La S.C. accoglie il ricorso del difensore, dal momento che la norma in esame non ha portata generale, rientrando tra le disposizioni particolari sul patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, amministrativo contabile e tributario.Onorario pieno nel processo penale. I giudici di legittimità chiariscono che per il gratuito patrocinio nell'ambito di un procedimento penale, non si applica il dimezzamento, ma vale la disposizione generale dettata dall'articolo 82, d.p.r. numero 115/2002, per cui, l'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria osservando la tariffa professionale in modo che essi non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti.Superato l'esame di costituzionalità. Già con le ordinanze nnumero 350/2005 e 201/2006, la Consulta giudicava manifestamente infondata la questione di legittimità dell'articolo 130, d.p.r. numero 115/2002, nella parte in cui contempla la riduzione alla metà degli importi spettanti al difensore, laddove si tratti di processi civili e amministrativi. Così statuendo, la Corte Costituzionale ha escluso la sussistenza di una irragionevole disparità di trattamento rispetto ai processi penali, per i quali tale riduzione non è prevista.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile, ordinanza 10 dicembre 2010 - 18 gennaio 2011, numero 1065Presidente Settimj - Relatore GiustiFatto e dirittoRitenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 10 novembre 2010, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell'articolo 380-bis cod. proc. civ. Nell'ambito di un procedimento di opposizione in materia di spese di giustizia, ai sensi dell'articolo 170 del d.P.R. 30 maggio 2002, numero 115, con ordinanza in data 26 febbraio 2010 il Presidente del Tribunale di Treviso, in parziale accoglimento del ricorso, dopo avere liquidato in Euro 3.232,50 gli onorari dovuti all'Avv. P.S. a titolo di patrocinio a spese dello Stato, in relazione all'attività svolta dal professionista nell'ambito di un procedimento penale, li ha poi dimezzati in Euro 1.616,25, applicando l'articolo 130 del d.P.R. numero 115 del 2002.Per la cassazione dell'ordinanza l'Avv. P. ha proposto ricorso, con atto notificato il 18 marzo 2010, sulla base di un motivo.L'Amministrazione intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede.L'unico motivo - con cui il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell'articolo 130 del d.P.R. numero 130 del 2002 - è fondato.Il citato articolo 130 stabilisce che gli importi spettanti al difensore sono ridotti della metà.Questa disposizione non ha una portata generale, come si ricava agevolmente dal fatto che essa è compresa nel titolo 4 del testo unico, recante Disposizioni particolari sul patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, amministrativo contabile e tributario. Per il gratuito patrocinio nell'ambito di un procedimento penale, non si applica il dimezzamento, ma vale la disposizione generale dettata dall'articolo 82 del medesimo testo unico, ai cui sensi l'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, essi non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti.Questa lettura è convalidata dalla giurisprudenza costituzionale ordinanza numero 350 del 2005 ordinanza numero 201 del 2006 , che ha giudicato manifestamente infondata la questione di legittimità dell'articolo 130 del d.P.R. numero 115 del 2002, nella parte in cui contempla la riduzione alla metà degli importi spettanti al difensore, ove si tratti di processi civili ed amministrativi, escludendo che sussista una irragionevole disparità di trattamento rispetto ai procedimenti penali, per i quali tale riduzione non è prevista.In conclusione, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli articolo 376, 380-bis e 375 cod. proc. civ., per esservi accolto .Considerato che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione di cui sopra, alla quale non sono stati mossi rilievi critici che, pertanto, il ricorso deve essere accolto che, cassata l'ordinanza impugnata, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, liquidando, in favore dell'Avv. P.S. , l'importo di Euro 3.232,50 a titolo di onorari, oltre a Euro 122,50 per spese, ad Euro 404,06 a titolo di rimborso spese generali, nonché al contributo previdenziale ed IVA che le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.P.Q.M.La Corte accoglie il ricorso, cassa l'ordinanza impugnata in relazione alla censura accolta e, decidendo nel merito, liquida a titolo di onorari, in favore dell'Avv. P.S. , l'importo di Euro 3.232,50, oltre a Euro 122,50 per spese, ad Euro 404,06 a titolo di rimborso spese generali, nonché al contributo previdenziale ed IVA condanna l'intimata Amministrazione al rimborso delle spese del giudizio di cassazione sostenute dal ricorrente, che liquida in Euro 600, di cui Euro 500 per onorari.