Il danneggiato, il quale promuova una richiesta di risarcimento nei confronti del FGVS, deve provare non solo che il sinistro si sia verificato per condotta colposa o dolosa del veicolo o natante non identificato, ma anche che questo sia rimasto sconosciuto, non essendo certo a tal fine addebitabile al danneggiato stesso l’onere di indagini articolate e complesse ma occorrendo, comunque, che egli abbia tenuto una condotta diligente al riguardo.
Si tratta del principio ribadito dalla Terza sezione Civile della Corte di Cassazione con la sentenza numero 8196 depositata il 4 aprile 2013. Il caso. La vicenda porta all’attenzione della Corte di Cassazione il tema della legittimazione passiva dell’Impresa assicuratrice designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada. Una ciclista veniva investita da una autovettura veniva quindi soccorsa dalla conducente del veicolo, da questa trasportata in ospedale ed assistita per qualche momento, fino ad accettare, al momento del commiato, l’importo necessario per tornare a casa in taxi. Le lesioni riportate erano di poco conto e la danneggiata era sempre rimasta vigile e cosciente, rifiutando di essere soccorsa da una autoambulanza di passaggio con la consapevole sottoscrizione dell’apposito modulo. Il Tribunale di Forlì, in funzione di Giudice dell’appello, aveva dichiarato la carenza di legittimazione passiva del Fondo di Garanzia, poiché, sostanzialmente, la mancata individuazione del veicolo era dipesa dalla negligenza della danneggiata. Oneri del danneggiato. Secondo la prospettazione della ricorrente, la norma regolatrice della materia in allora, l’articolo 19, legge numero 990/1969 non prevederebbe né l’elemento della fuga del veicolo non identificato, né imporrebbe al danneggiato tassativi oneri di diligenza, essendo viceversa sufficiente, al fine di poter sancire la legittimazione passiva del Fondo, che l’incidente sia stato provocato da un qualunque mezzo rimasto, per qualunque motivo, non identificato. Sosteneva, pertanto, che fosse del tutto comprensibile che, nella concitazione e nella difficoltà del momento, non avesse ritenuto di pretendere dal conducente del veicolo investitore lo scambio delle generalità, e che comunque tale circostanza fosse ininfluente ai fini del decidere. Diligenza nell’identificazione del veicolo. La Corte di Cassazione, viceversa, condivide l’orientamento espresso dal Tribunale di Forlì. E’ pur vero che, come si afferma chiaramente, non si può addebitare al danneggiato l’onere di indagini articolate e complesse, ma è altrettanto pacifico in Giurisprudenza che allo stesso si richiede un comportamento improntato a normale diligenza. Non dubita la Corte che non sia affatto necessario che il veicolo investitore abbia deliberatamente occultato – per esempio con la fuga, caso tipico – le proprie generalità, ma, all’esame del caso concreto, ritiene che sia addebitale al danneggiato la circostanza di fatto che il responsabile sia rimasto sconosciuto. Secondo la medesima prospettazione della attrice, infatti, la conducente del veicolo asseritamente responsabile si era fermata, aveva prestato i primi soccorsi, aveva assistito al tentativo di una autoambulanza in transito di accompagnare la donna all’Ospedale, invito consapevolmente declinato. Aveva quindi personalmente trasportato l’investita al Pronto Soccorso, dove si era trattenuta per qualche tempo fino a lasciare, nell’accomiatarsi, alla danneggiata il denaro necessario per pagare un taxi. Nel corso di tutte queste vicende, la ricorrente, che aveva subito lesioni di modesta entità, era sempre rimasta perfettamente cosciente e lucida, ed aveva quindi avuto ogni possibilità di richiedere – o nel caso di accertare personalmente – gli estremi dell’investitore e del suo veicolo. Non si è certamente, secondo la Corte di legittimità, di fronte a quelle indagini articolate e complesse che la norma certamente non impone ma il comportamento negligente del danneggiato, che non ha minimamente curato, pur avendone agevole possibilità, di identificare il veicolo responsabile, fa venire meno la legittimazione passiva dell’Impresa designata dal Fondo di Garanzia.
Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 24 gennaio - 4 aprile 2013, numero 8196 Presidente Berruti – Relatore Scrima Svolgimento del processo A.L. conveniva in giudizio, dinanzi al Giudice di pace di Forlì, la SAI Assicurazioni S.p.a., quale impresa designata per la regione Emilia Romagna dal FGVS, per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti in occasione di un incidente stradale avvenuto in data omissis allorché, mentre si trovava alla guida della sua bicicletta, era stata investita da una Clio di colore grigio-azzurro non meglio identificata così come non era stata identificata la conducente che pure l'aveva accompagnata in ospedale, dileguandosi poco dopo. Si costituiva in giudizio la società convenuta contestando sia nell’an che nel quantum la domanda. Il Giudice di Pace dichiarava l'attrice e l'ignota conducente dell'auto responsabili del sinistro de quo nella misura del 50% ciascuna e condannava la società convenuta al pagamento, in favore dell'A. , di Euro 2.115,44, pari alla metà del pregiudizio da quest'ultima subito. Avverso la sentenza di primo grado proponeva appello principale la Fondiaria SAI S.p.a., nella qualità, lamentando che l'omessa identificazione del mezzo investitore e della sua conducente era dovuta a negligenza dell'A. e che non era stata fornita la prova dell'effettiva collisione tra l'auto e la bicicletta né dell'esatta dinamica del sinistro. Si costituiva l'appellata che resisteva al gravame e proponeva appello incidentale, invocando l'esclusiva responsabilità della conducente dell'auto nella produzione del sinistro e lamentando che non le erano stati riconosciuti gli interessi legali e il maggior danno dal di dell'evento al saldo. Il Tribunale di Forlì, accogliendo l'appello principale e in riforma della decisione di primo grado, con sentenza del 3 marzo 2007, dichiarava la carenza di legittimazione passiva della società assicuratrice in ordine alla domanda proposta condannava l'A. alla restituzione, in favore dell'appellante, della somma di Euro 5.800,00, oltre interessi legali dal 17 maggio 2005 al saldo, nonché alle spese del doppio grado di giudizio. Avverso la sentenza di secondo grado A.L. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di sette motivi. Ha resistito con controricorso la Fondiaria - SAI S.p.a. - già SAI Società Assicuratrice Industriale S.p.a., nella predetta qualità. La ricorrente ha depositato memoria ex articolo 378 c.p.c Motivi della decisione 1. Con il primo motivo, intitolato nullità della decisione articolo 360, numero 4 c.p.c. ovvero omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia articolo 360 numero 5 c.p.c. e violazione di legge 360 numero 3 c.p.c. legittimazione passiva del FGVS e dunque della Fondiaria/SAI/FGVS , la ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che la fattispecie all'esame non poteva essere ricondotta all'ipotesi di cui all'articolo 19, primo comma, lett. a della legge numero 990 del 1969, con conseguente esclusione della legittimazione passiva dell'appellante, risultando pacifico in causa ed essendo stato comunque dedotto dall’A. che la conducente del veicolo asseritamele investitore si fosse fermata subito dopo la verificazione del sinistro, fosse scesa dall'auto per prestare soccorso all'A. che aveva rifiutato, sottoscrivendo apposito modulo, l'intervento di una autoambulanza che si trovava per caso a transitare in zona , ed avesse accompagnato la predetta presso il pronto soccorso, dove si era pure trattenuta lasciando, prima di allontanarsi, all'attuale ricorrente anche del danaro per pagare un taxi, sicché la A. , pienamente cosciente dopo l'accaduto ed avendo riportato una minima lesione aveva avuto tutta la possibilità, con il minimo grado di diligenza, di chiedere i dati relativi del veicolo asseritamente investitore e della sua conducente. Sostiene la ricorrente che la questione di diritto sarebbe stata decisa in modo palesemente errato in quanto veicolo non identificato é qualunque mezzo non identificato che al riguardo rileva il dolo e non la colpa e che, in relazione alla pretesa mancanza di diligenza della ricorrente nell'identificazione del mezzo investitore, il Giudice del merito non avrebbe considerato le risultanze della ctu che avevano evidenziato la grave patologia invalidante da cui era affetta l'A. e il grave disagio in cui la stessa versava a causa dell'infortunio subito. 1.1. Il motivo é in parte infondato ed in parte inammissibile. Ed invero il Giudice di merito, con motivazione congrua ed immune da vizi logici, ha ritenuto - sulla base degli atti e delle dichiarazioni rese dalla stessa ricorrente al momento della refertazione al pronto soccorso, cui aveva riferito di essere caduta dalla bici e non di essere stata investita - che la stessa dopo l'accaduto era cosciente, aveva subito nel sinistro lesioni di minima portata distorsione T-T sinistro con distacco scafoide tarsale , aveva peraltro rifiutato l'intervento di un'autoambulanza che stava transitando in zona sottoscrivendo apposito modulo, era stata accompagnata in ospedale proprio con l'auto investitrice la cui conducente si era intrattenuta con lei al P.S. e le aveva dato anche del danaro per il taxi, sicché l'A. ben avrebbe potuto, con il minimo grado di diligenza, chiedere i dati alla conducente del preteso veicolo investitore. Peraltro, in base a tali emergenze, rappresentate dall'attrice nell'atto introduttivo del giudizio, riportate pure in ricorso v. p. 11 e considerate dal Tribunale, la condizione di invalidità neuropatia eredo-degenerativa tipo Charcot-Marie—Tooth per la quale si assume abbia subito più interventi agli arti inferiori e il disagio connesso al sinistro appaiono irrilevanti, risultando l'A. , come messo in luce dal Tribunale, pienamente cosciente dopo l'accaduto si veda pure l'interrogatorio formale reso dalla stessa e riportato testualmente nel controricorso . Si evidenzia che, al di là della già indicata rubrica del motivo all'esame, nulla si deduce specificamente in relazione alla nullità della decisione e, oltre ai brevi cenni cui si é fatto riferimento, null'altro si rappresenta in relazione alla violazione di legge, oggetto quest'ultima, peraltro, del secondo motivo neppure risultano formulati i quesiti di diritto riguardo a tali censure. Ne consegue che, con riferimento a tali profili, il motivo é inammissibile v. Cass., sez. unumero , 6 febbraio 2009, numero 2863 Cass., ord., 24 luglio 2008, numero 20409 Cass. 9 maggio 2008, numero 11535 Cass., sez. unumero , 14 febbraio 2008, numero 3519 Cass., sez. unumero , 29 ottobre 2007, numero 22640 Cass., sez. unumero , 21 giugno 2007, numero 14385 . 2. Con il secondo motivo, si lamenta violazione e falsa applicazione dell'articolo 19 della legge numero 990 del 1969. Assume la ricorrente che la norma citata non prevedrebbe, ai fini dell'operatività dell'obbligazione risarcitoria del FGVS, la fuga del veicolo non identificato, essendo sufficiente che il conducente dello stesso non abbia declinato i suoi dati. 3. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta parimenti violazione e falsa applicazione dell'articolo 19 della legge numero 990 del 1969, deducendo che tale norma non imporrebbe tassativi obblighi di diligenza a carico del danneggiato né, in caso di suo comportamento inerte, decadenze di sorta. 4. I motivi secondo e terzo, che per connessione possono essere esaminati congiuntamente e in relazione ai quali sono stati, peraltro, formulati quesiti al limite dell'inammissibilità, essendo connotati da non particolari specificità e concretezza Cass. 7 marzo 2012, numero 3530 , sono entrambi infondati. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, il danneggiato, il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del FGVS, deve provare non solo che il sinistro si sia verificato per condotta dolosa o colposa del veicolo o natante non identificato ma anche che questo sia rimasto sconosciuto, non essendo certo a tal fine addebitabile al danneggiato stesso l'onere di indagini articolate e complesse ma occorrendo, comunque, che gli abbia tenuto una condotta diligente al riguardo Cass. 13 luglio 2011, numero 15367 Cass. 18 novembre 2005, numero 24449 . Nella fattispecie all'esame il Giudice del merito ha escluso che la ricorrente abbia tenuto una condotta diligente ai fini dell'identificazione dell'asserita responsabile, in base alle risultanze in atti, analiticamente considerate nella motivazione della sentenza, congrua ed immune da vizi logici, così come ha ritenuto non raggiunta la prova che il sinistro occorso alla A. sia stato causato da un veicolo rimasto sconosciuto, tenuto conto delle caratteristiche del caso sottoposto al suo esame ed in particolare alla luce delle stesse dichiarazioni rese dall’A. al pronto soccorso e già ricordate. Correttamente, quindi, il Tribunale ha ritenuto non applicabile nella specie l'articolo 19 della legge numero 990 del 1969. 5. Con il quarto motivo la ricorrente, lamentando motivazione insufficiente circa un punto decisivo della controversia, si duole che la motivazione della sentenza impugnata sarebbe insufficiente se non contraddittoria nella parte in cui valorizza che la ricorrente avrebbe avuto il tempo di domandare all'investitrice i propri dati senza tener conto che quest'ultima si rifiutò di fornirli. 5.1. Il motivo é inammissibile per novità, non avendo la ricorrente indicato quando sia stata dedotta la circostanza del rifiuto della conducente del veicolo investitore di fornire i propri dati. Peraltro il mezzo all'esame risulta comunque infondato, avendo la stessa A. - come evidenziato dalla controricorrente - in sede di interrogatorio formale dichiarato di non aver pensato di farsi dare i dati dalla detta conducente v. dichiarazioni rese nella indicata sede dalla ricorrente, riportate testualmente dalla Fondiaria - SAI S.p.a. . 6. Con il quinto motivo l'A. , denunciando il vizio di omessa motivazione, lamenta la mancata considerazione da parte del Giudice di merito delle deposizioni dei testi M. e F. , in relazione alla dinamica del sinistro ed in particolare allo scontro tra i veicoli. 6.1. Il motivo é infondato atteso che i predetti testi nulla hanno riferito in relazione alla dinamica del sinistro, essendosi limitati a riferire l'uno il M. di un incidente e l'altro il F. di un evento traumatico , senza ulteriori precisazioni, termini generici e ben riferibili alla mera caduta da una bicicletta dichiarata dalla stessa ricorrente al pronto soccorso nell'imminenza dei fatti. 7. L'infondatezza e l'inammissibilità dei motivi già esaminati determinano l'assorbimento dell'esame del sesto motivo, con cui la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli articolo 19 della legge numero 990 del 1969, 2054, primo comma, c.c. e 145, sesto comma, C.d.S., e del settimo motivo, con cui l'A. lamenta violazione e falsa applicazione dell'articolo 2054, secondo comma, c.c Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.