IRAP e geometri: un difficile connubio in presenza di dipendenti occasionali

Non è soggetto all’imposta regionale sulle attività produttive il geometra che nell’esercizio della professione si avvale di dipendenti occasionali.

Tale principio è stato statuito dalla Corte di Cassazione, con la sentenza numero 6923 del 20 marzo 2013. Il caso. Un geometra ha presentato un’istanza di rimborso IRAP per gli anni d’imposta 1998 – 2002, in quanto esercente la libera professione senza un’autonoma attività organizzata. La CTP ha negato il diritto al rimborso del contribuente il giudice del gravame, viceversa, riformando la sentenza impugnata non ha ravvisato nella fattispecie il presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione invocato dall’Ufficio resistente. Il ricorso del Fisco è stato giudicato infondato dagli Ermellini poiché «presupposto dell’IRAP è la capacità contributiva derivante dalla potenzialità economica espressa dall’apparato produttivo esistente e nella fattispecie la CTR ha accertato che la situazione dell’odierno ricorrente non giustifica l’assoggettamento all’IRAP in quanto lo stesso esercita la libera professione di geometra senza un’autonoma attività organizzata, senza collaboratori stabili né beni strumentali. La CTR si è quindi espressa in ordine alla potenzialità economica dell’apparato produttivo esistente nelle fattispecie e tale accertamento appare insindacabile in questa sede in quanto correttamente motivato». Assenza dell'autonoma organizzazione. Il requisito dell'autonoma organizzazione non può essere inteso in senso meramente soggettivo come equivalente di auto-organizzazione, ossia come attività svolta al di fuori del controllo o delle direttive altrui , ma deve essere inteso necessariamente in senso oggettivo, e come tale va valutato e provato caso per caso. Il tributo colpisce una capacità produttiva impersonale ed aggiuntiva rispetto a quella propria del professionista perché, se è innegabile che l'esercente una professione intellettuale concepisce il proprio lavoro con il contributo determinante della propria cultura e preparazione professionale, producendo in tal modo la maggior parte del reddito di lavoro autonomo, è altresì vero che quel reddito complessivo spesso scaturisce anche dalla parte aggiuntiva di profitto che deriva dal lavoro dei collaboratori e dipendenti, dal numero e grado di sofisticazione dei supporti tecnici e logistici, dalle prestazioni di terzi, da forme di finanziamento diretto ed indiretto, eccetera. Il requisito dell'autonoma organizzazione dell'attività di lavoro autonomo il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, sussiste tutte le volte in cui il contribuente che eserciti l'attività di lavoro autonomo 1 sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse 2 impieghi beni strumentali eccedenti le quantità che secondo l'id quod plerumque accidit costituiscono nell'attualità il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività anche in assenza di organizzazione oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui cfr. Cass. numero 3678/2007 .

Corte di Cassazione, sez. Tributaria, sentenza 14 dicembre 2012 - 20 marzo 2013, numero 6923 Presidente Virgilio – Relatore Meloni Svolgimento del processo La vicenda in esame riguarda l'istanza di rimborso proposto da R.G., geometra, relativamente all'IRAP indebitamente versata per gli anni 1998-2002 in relazione al disposto della sentenza Corte Costituzionale 21/5/2001 nr. 156 in quanto esercente la libera professione di geometra senza un'autonoma attività organizzata, senza collaboratori nè beni strumentali. Con sentenza nr. 170/63/07 pronunciata in data 10/7/2007 la Commissione tributaria regionale della Lombardia accoglieva il ricorso in appello proposto dal contribuente e in riforma della sentenza di primo grado della CTP, dichiarava il diritto al rimborso dell'IRAP del contribuente per insussistenza del presupposto IRAP dell'autonoma organizzazione. Avverso la sentenza nr. 170/63/07 della Commissione Tributaria regionale della Lombardia ha proposto ricorso davanti alla Suprema Corte di Cassazione la Agenzia delle Entrate con 2 motivi. Motivi della decisione 1. Con il primo e secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. numero 446 del 1997, articolo 2 e 3, nonchè omessa motivazione in ordine ad un fatto decisivo e controverso per il giudizio in riferimento all'articolo 360 c.p.c., comma 1, nnumero 3 e 5. In particolare, in riferimento al presupposto dell'autonoma organizzazione che legittima l'assoggettamento all'IRAP dei contribuenti professionisti, la ricorrente Agenzia afferma che sussiste la autonoma organizzazione presupposto dell'IRAP per il solo fatto che il R. si avvalga di dipendenti anche solo occasionalmente e comunque che la CTR non ha motivato in alcun modo il proprio convincimento. 1. Il ricorso appare infondato. Presupposto dell'IRAP è la capacità contributiva derivante dalla potenzialità economica espressa dall'apparato produttivo esistente e nella fattispecie la CTR ha accertato che la situazione dell'odierno ricorrente non giustifica l'assoggettamento all'IRAP in quanto lo stesso esercita la libera professione di geometra senza un'autonoma attività organizzata, senza collaboratori stabili nè beni strumentali. La CTR si è quindi espressa in ordine alla potenzialità economica dell'apparato produttivo esistente nella fattispecie e tale accertamento appare insindacabile in questa sede in quanto correttamente motivato Cass. sez. 5 ordinanza nr. 4490 del 21/3/2012 . 2. In particolare in ordine al secondo motivo riguardante un asserito difetto di motivazione occorre precisare che il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità ex articolo 360 c.p.c., numero 5, sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia, e non può invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte perchè la citata norma non conferisce alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico - formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento, e, all'uopo, valutarne le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione . Sez. U, Sentenza numero 5802 del 11/06/1998 . 3. Le considerazioni che precedono inducono al rigetto del ricorso con compensazione delle spese di giudizio in considerazione della peculiarità della lite. P.Q.M. Rigetta il ricorso e compensa le spese di giudizio tra le parti.