La Legge numero 9/2014, nota come piano «Destinazione Italia», è stata pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 43 del 21 febbraio 2014. Diverse le novità,tra cui l’avvio di 11 Tribunali specializzati per le società con sede all’estero. Ma non solo. Sono svariati i profili fiscali e giuslavoristici interessati dai crediti d’imposta per la ricerca e lo sviluppo all’estensione del ruling internazionale, passando per il contrasto al lavoro sommerso e irregolare.
Nella Gazzetta Ufficiale numero 43 del 21 febbraio, è stata pubblicata la legge numero 9/2014, meglio nota come piano «Destinazione Italia». La Conversione in legge del d.l. numero 145/2013 è avvenuta con modificazioni. Si tratta di interventi urgenti per avviare il piano «Destinazione Italia», per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RCauto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015. Società con sede all’estero. A partire dal 22 febbraio scorso, vista la conversione in legge del d.l. «Destinazione Italia», si è dato avvio agli 11 tribunali specializzati per le società con sede all’estero. In sostanza, le sezioni specializzate si devono occupare delle controversie sui rapporti societari, le azioni di responsabilità contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo, sui patti parasociali, le azioni di responsabilità promosse dai creditori delle società controllate contro le società che le controllano e i rapporti riguardanti le società controllate. Se da una parte, in questo modo, il contenzioso si concentra esclusivamente presso grandi uffici giudiziari, comodamente raggiungibili dall’estero, dall’altra ci potrebbero essere problemi di accesso al giudice per le controparti delle società, che potrebbero essere costrette a raggiungere un Tribunale lontano dal proprio centro di interesse. Ricerca e sviluppo largo al credito d’imposta. L’articolo 3 istituisce un credito d’imposta a beneficio delle imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo. L’importo massimo annuale è di euro 2.500.000 per ciascun beneficiario e interessa tutte le imprese aventi un fatturato annuo inferiore a 500 milioni di euro, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato. Per accedere all’agevolazione si prevede una spesa minima di 50mila euro in ricerca e sviluppo il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione. Razionalizzazione dell’istituto del ruling di standard internazionale. L’articolo 7, dal canto suo, disciplina l’estensione da 3 a 5 periodi d’imposta della validità giuridica degli accordi preventivi sottoscritti tra contribuente e Fisco e prevede la possibilità di attivare la procedura anche con riferimento alla richiesta di accertamento, in via preventiva, circa la sussistenza o meno dei requisiti che configurano una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato italiano con riferimento all'articolo 162 d.p.r. numero 917/1986 . Più lettura grazie al «bonus libri». L’articolo 9, nato con l’intento di favorire una maggiore diffusione della lettura dei libri, riconosce un credito d’imposta agli esercizi commerciali che effettuano vendita di libri al dettaglio. Il dato importante, rispetto al testo del d.l. numero 145/2013 è che il bonus non interessa solo i volumi cartacei ma anche in formato digitale, purché muniti di codice ISBN. Un Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca, sulla base della popolazione studentesca anno scolastico 2014-2015 , fisserà l’importo attribuibile a ogni singolo studente delle scuole secondarie di secondo grado. Spetterà poi ai dirigenti scolastici distribuire ai ragazzi buoni per ottenere lo sconto del 19% sul prezzo di vendita di libri di lettura comprati negli esercizi commerciali che decidono di avvalersi del credito d’imposta. Lavoro in nero, sanzioni più care del 30%. L’articolo 14, Legge numero 9/2014 ha previsto un cospicuo aumento degli importi delle sanzioni connesse all'impiego di lavoratori ‘in nero’, alla violazione delle disposizioni in materia di durata media dell'orario di lavoro, nonché un aumento delle «somme aggiuntive» da versare per la revoca del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale. Circa i nuovi importi da versare per la revoca del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale - in quanto aventi natura di mere «somme aggiuntive» - trovano applicazione in relazione alle richieste di revoca del provvedimento effettuate dal 24 dicembre, pur se riferite a condotte poste in essere prima di tale data.
PP_AMM_LEGGE_destinazioneItalia_sPP_AMM_Conversione_destinazioneItalia_s