Finanziere a rischio (causa overdose da eroina)

Se il fatto censurabile, tuttavia, è antecedente alla sua entrata in servizio non lo si può destituire dall'incarico. Sopratutto se la preposta Commissione di disciplina lo ha ritenuto idoneo.

Il caso. Il ricorrente in primo grado, militare appartenente Guardia di Finanza, era stato destinatario di una prima inchiesta disciplinare a seguito della notifica di una sentenza penale emessa dal gip di Reggio Calabria, dalla quale era emerso che -- anteriormente all’arruolamento nella Guardia di Finanza, l’interessato era stato ricoverato agli Ospedali Riuniti di Reggio Calabria per «sindrome da overdose di stato saporoso» per avere sniffato ripetute quantità di eroina sino a determinare un «quadro clinico acuto ad alto rischio». Il risultato di tale primo procedimento gli era stato favorevole in quanto la prima commissione di disciplina appositamente nominata aveva espresso un giudizio di meritevolezza alla conservazione del grado. Tale giudizio di idoneità, comunque, era stato annullato in autotutela dal Comando Generale della Guardia di Finanza sulla ritenuta erroneità della valutazione positiva della Commissione di disciplina, che avrebbe in maniera non esatta valutato l’uso da parte del finanziere di sostanze stupefacenti. In esito al nuovo procedimento per i medesimi fatti, una differente commissione disciplinare aveva invece disposto la perdita del grado. All'attenzione della Sezione è stato posto l'appello del Ministero dell’economia che ha impugnato la sentenza del Tar del Lazio con cui sono stati annullati tutti gli atti che avevano portato alla destituzione del finanziere, motivata essenzialmente sul rilievo dell’illegittimità del provvedimento di annullamento in autotutela del primo esito disciplinare, mentre il nuovo procedimento disciplinare sarebbe stato instaurato in violazione dell’articolo 46, comma 3, legge numero 833/1961, il quale dispone che «Il Ministro o il comandante generale può discostarsi dal giudizio della Commissione di disciplina a favore del militare». Finanziere da destituire. Il Ministero dell’economia, con l'atto di appello, ha lamentato l’erroneità della motivazione della decisione con cui il Tar del Lazio ha ritenuto che, a prescindere «dal nomen iuris adoperato dall’Amministrazione resistente, l’annullamento del primo parere della Commissione di disciplina, si pone in aperto contrasto con l’articolo 46, comma 3, della legge 3 agosto 1961 numero 833, contenente la disciplina specifica relativa allo stato giuridico dei vicebrigadieri e dei militari di truppa della G.d.F., laddove è espressamente previsto che il Ministro o il Comandante generale può discostarsi dal giudizio della Commissione di disciplina a favore del militare incolpato» solo nel senso «di consentire l’adozione di un provvedimento più favorevole all’interessato soggetto al procedimento disciplinare». In sostanza, non si poteva annullare un procedimento disciplinare che si era concluso con un giudizio di meritevolezza da parte della Commissione, in quanto ciò avrebbe un significato sicuramente sfavorevole nei confronti del militare. Di parere contrario è stato invece l'appellante Ministero, secondo il quale la rinnovazione disciplinare non costituirebbe affatto una violazione dell’articolo 46, l. numero 833/1961, concernente il divieto di reformatio in pejus del verdetto della commissione di disciplina. Tale decisione oblitererebbe il fatto che l’operato dell’amministrazione sarebbe stato pienamente aderente al quadro normativo di riferimento, costituito dalla Circolare sui procedimenti disciplinari di Stato numero 230.000 del 31 luglio 1993 del Comando Generale, la quale al paragrafo 5.5 dispone che il provvedimento che infligge la sanzione disciplinare, se è assunto nel contesto di un procedimento inficiato da vizi di legittimità incompetenza,eccesso di potere e violazioni di legge , può essere annullato d’ufficio dall’amministrazione nell’esercizio della potestà di autotutela, sempre che si tratti di mende che possano sanare. Ciò lascia salva la potestà dell’amministrazione di rinnovare in tutto o in parte il procedimento, purché l’esercizio della potestà disciplinare non sia preclusa per l’amministrazione dal decorso il termine di 90 giorni dalla data del disposto annullamento. Da qui, secondo l’appellante, la legittimità della rinnovazione procedimento e del verdetto espresso che ha annullato l’iter disciplinare, spettante principalmente all’autorità cui la legge riconosce l’attribuzione ad adottare il provvedimento finale, affinché questo risponda in maniera efficace alla cura degli interessi pubblici affidati alla pubblica amministrazione. L’amministrazione richiama principi pacifici, con i quali la giurisprudenza ha affermato che, attraverso la configurazione dell’addebito, l’amministrazione deve stabilire il rapporto tra l’infrazione ed il fatto quale viene ad assumere rilevanza in base ad un apprezzamento di larga discrezionalità in ordine al convincimento sulla gravità della violazione adottata e della conseguente sanzione irrogata. E tale valutazione sarebbe insindacabile, salvi i soli casi di manifesta ed irragionevole contraddittorietà. L’apprezzamento nel merito della valutazione rientrerebbe, in ogni caso, nel legittimo esercizio del potere discrezionale sull’operato dei propri dipendenti e non sarebbe contestabile in sede giurisdizionale. Inoltre la giurisprudenza avrebbe sempre ritenuto non eccezionali ma ordinari i poteri di annullamento in autotutela in quanto espressione dell’articolo 97 Cost In altri termini, il primo provvedimento di proscioglimento della Commissione di disciplina sarebbe stato carente proceduralmente, laddove, senza alcuna valutazione delle fonti di prova, avrebbe ritenuto che non sussistessero elementi per sostenere l’uso ripetuto di sostanze stupefacenti viceversa per la parte pubblica appellante sarebbe stato incontrovertibile che, prima dell’arruolamento, l’interessato ne aveva fatto uso. Il Comandante Generale non può rendere più severa la sanzione. Relativamente alla questione posta, secondo il Collegio, l'articolo 46, l. numero 833/1961 mantenuto in vigore ai sensi dell’allegato 1 al comma 1 dell’articolo 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, numero 179 , che detta norme disciplinari, in modo specifico, per i sottufficiali ed i militari di truppa appartenenti alla Guardia di Finanza, ha chiaramente il significato che il Comandante della Guardia di Finanza, nell'adottare il provvedimento disciplinare conclusivo, non può discostarsi dal parere della Commissione, anche qualora valuti più gravi i fatti attribuiti al militare. Come la giurisprudenza ha avuto modo di ricordare in passato, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, l. numero 833/1961 il Comandante Generale della Guardia di finanza può legittimamente discostarsi dal parere reso nel corso del procedimento disciplinare dalla competente Commissione di disciplina unicamente nel senso di ridurre l'entità della sanzione ritenuta congrua dal suddetto organo collegiale sul presupposto della responsabilità dell'incolpato e può anche ritenere quest'ultimo non colpevole pur a fronte di giudizio di responsabilità emesso dal detto organo cfr. Consiglio di Stato sez. IV 19 marzo 2003 numero 1463 . In base alla predetta norma il Comandante Generale non può valutare in malam partem le risultanze probatorie del procedimento e, di conseguenza, rendere più severa la sanzione individuata dalla commissione. Né, come esattamente affermato dal TAR, lo stesso comandante può utilizzare lo strumento dell'autotutela per raggiungere un risultato che comunque non è consentito dal cit. articolo 46, comma 3, l. numero 833/1961 cfr. nello stesso senso Cons. Stato numero 2430/2007 . A fronte di ciò – salvo il sopravvenire della scoperta di ulteriori fatti e di nuovi elementi di colpevolezza non conosciuti al momento della valutazione --, qualunque comportamento successivo che porti ad un provvedimento peggiorativo della proposta della Commissione costituisce comunque una violazione del predetto precetto. Del tutto inconferente poi, secondo la Sezione, è il richiamo alla Circolare sui procedimenti disciplinari numero 230.000/1993 del Comando Generale in quanto il fondamento dell’annullamento in autotutela non è affatto ascrivibile a violazioni procedurali. L’affermazione per cui la Commissione avrebbe deciso « senza alcuna valutazione delle fonti di prova » appare infatti un rilievo estraneo ai vizi di legittimità veri e proprio, ma comunque riferibile ad una differente valutazione del merito amministrativo. A tale proposito, il Collegio ben conosce che, nel procedimento disciplinare, la valutazione dei fatti e delle prove rientra nell’apprezzamento discrezionale dell'Amministrazione, che come tale non può essere sindacato se non per evidenti ragioni di contraddittorietà, errore, travisamento dei fatti, ma in tale fattispecie il potere discrezionale di valutazione disciplinare si era già consumato, per cui restava preclusa una differente valutazione se non in senso migliorativo.

Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 8 gennaio - 26 febbraio 2013, numero 1176 Presidente Numerico – Estensore Realfonzo Fatto e diritto Si deve premettere che il ricorrente in primo grado, militare appartenente Guardia di Finanza, era stato destinatario di una prima inchiesta disciplinare a seguito della notifica di una sentenza penale emesso dal gip di Reggio Calabria, dalla quale era emerso che -- anteriormente all’arruolamento nella Guardia di Finanza avvenuta il 9 giugno 1992 -- l’interessato era stato ricoverato agli Ospedali Riuniti di Reggio Calabria il 9 giugno 1992 per “sindrome da overdose di stato saporoso” per avere sniffato ripetute quantità di eroina sino a determinare un “quadro clinico acuto ad alto rischio”. Il risultato di tale primo procedimento gli era stato favorevole in quanto la prima commissione di disciplina appositamente nominata aveva espresso un giudizio di meritevolezza alla conservazione del grado lo stesso era stato tuttavia annullato in autotutela dal Comando Generale della Guardia di Finanza sulla ritenuta erroneità della valutazione positiva della Commissione di disciplina, che avrebbe in maniera non esatta valutato l’uso da parte del Marcianò di sostanze stupefacenti. In esito al nuovo procedimento per i medesimi fatti, una differente commissione disciplinare aveva invece disposto la perdita del grado. Con il presente gravame il Ministero dell’economia ha impugnato la sentenza del Tar del Lazio con cui sono stati annullati tutti gli atti che avevano portato alla destituzione del Marcianò, motivata essenzialmente sul rilievo dell’illegittimità del provvedimento di annullamento in autotutela del primo esito disciplinare, mentre il nuovo procedimento disciplinare sarebbe stato instaurato in violazione dell’articolo 46, comma 3, della legge 3 agosto 1961 numero 833. L’appello, senza l’intestazione di specifiche rubriche, è affidato alla denuncia dell’erroneità della decisione, che avrebbe erroneamente ritenuto l’impossibilità per l’amministrazione di procedere in autotutela. Il controinteressato non si è costituita in giudizio. Con ordinanza del 14 luglio 2006 numero 3604 è stata respinta l’ordinanza di sospensione cautelare del provvedimento. Chiamata all'udienza pubblica, uditi i patrocinatori delle parti, la causa è stata ritenuta in decisione. L’appello è infondato. Il Ministero dell’economia lamenta l’erroneità della motivazione della decisione con cui il Tar del Lazio ha ritenuto che -- a prescindere “dal nomen iuris adoperato dall’Amministrazione resistente, l’annullamento in questione si pone in aperto contrasto con l’articolo 46, comma 3, della legge 3 agosto 1961 numero 833, contenente la disciplina specifica relativa allo stato giuridico dei vicebrigadieri e dei militari di truppa della G.d.F., laddove è espressamente previsto che il Ministro o il Comandante generale può discostarsi dal giudizio della Commissione di disciplina a favore del militare incolpato” solo nel senso “di consentire l’adozione di un provvedimento più favorevole all’interessato soggetto al procedimento disciplinare”. -- non si poteva annullare un procedimento disciplinare che si era concluso con un giudizio di meritevolezza da parte della Commissione, in quanto ciò avrebbe un significato sicuramente sfavorevole nei confronti del militare. Assume per contro l’amministrazione appellante che la rinnovazione disciplinare non costituirebbe affatto una violazione dell’articolo 46 della citata legge numero 833, concernente il divieto di reformatio in pejus del verdetto della commissione di disciplina. Tale decisione oblitererebbe il fatto che l’operato dell’amministrazione sarebbe stato pienamente aderente al quadro normativo di riferimento, costituito dalla Circolare sui procedimenti disciplinari di Stato numero 230.000 del 31 luglio 1993 del Comando Generale, la quale al paragrafo 5.5 dispone che il provvedimento che infligge la sanzione disciplinare, se è assunto nel contesto di un procedimento inficiato da vizi di legittimità incompetenza,eccesso di potere e violazioni di legge , può essere annullato d’ufficio dall’amministrazione nell’esercizio della potestà di autotutela, sempre che si tratti di mende che possano sanare. Ciò lascia salva la potestà dell’amministrazione di rinnovare in tutto o in parte il procedimento, purché l’esercizio della potestà disciplinare non sia preclusa per l’amministrazione dal decorso il termine di 90 giorni dalla data del disposto annullamento. Di qui, secondo l’appellante, la legittimità della rinnovazione procedimento e del verdetto espresso che ha annullato l’iter disciplinare, spettante principalmente all’autorità cui la legge riconosce l’attribuzione ad adottare il provvedimento finale, affinché questo risponda in maniera efficace alla cura degli interessi pubblici affidati alla pubblica amministrazione. L’amministrazione richiama principi pacifici, con i quali la giurisprudenza ha affermato che, attraverso la configurazione dell’addebito, l’amministrazione deve stabilire il rapporto tra l’infrazione ed il fatto quale viene ad assumere rilevanza in base ad un apprezzamento di larga discrezionalità in ordine al convincimento sulla gravità della violazione adottata e della conseguente sanzione irrogata. Tale valutazione sarebbe insindacabile, salvi i soli casi di manifesta ed irragionevole contraddittorietà. L’apprezzamento nel merito della valutazione rientrerebbe, in ogni caso, nel legittimo esercizio del potere discrezionale sull’operato dei propri dipendenti e non sarebbe contestabile in sede giurisdizionale. Inoltre la giurisprudenza avrebbe sempre ritenuto non eccezionali ma ordinari i poteri di annullamento in autotutela in quanto espressione dell’articolo 97 della Costituzione. Nel caso in esame il primo provvedimento di proscioglimento della Commissione di Disciplina sarebbe stato carente proceduralmente, laddove, senza alcuna valutazione delle fonti di prova, avrebbe ritenuto che non sussistessero elementi per sostenere l’uso ripetuto di sostanze stupefacenti viceversa per la parte pubblica appellante sarebbe stato incontrovertibile che, prima dell’arruolamento, l’interessato ne aveva fatto uso. L’assunto, proprio alla luce della giurisprudenza va complessivamente respinto. Si deve ricordare che l'articolo 46 della legge 3 agosto 1961, numero 833 mantenuto in vigore ai sensi dell’allegato 1 al comma 1 dell’articolo 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, numero 179 , che detta norme disciplinari, in modo specifico, per i sottufficiali ed i militari di truppa appartenenti alla Guardia di Finanza, dopo aver stabilito che sulle deliberazioni della Commissione di disciplina decide, a seconda dei casi, il Ministro o il Comandante generale, al terzo comma prevede che il ministro o il comandante generale può discostarsi dal giudizio della commissione di disciplina a favore del militare . La disposizione assume chiaramente il significato che il Comandante della Guardia di Finanza, nell'adottare il provvedimento disciplinare conclusivo, non può discostarsi dal parere della Commissione, anche qualora valuti più gravi i fatti attribuiti al militare. Come la giurisprudenza, si ripete, ha avuto modo di ricordare in passato, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, L. 3 agosto 1961 numero 833 il Comandante Generale della Guardia di finanza può legittimamente discostarsi dal parere reso nel corso del procedimento disciplinare dalla competente Commissione di disciplina unicamente nel senso di ridurre l'entità della sanzione ritenuta congrua dal suddetto organo collegiale sul presupposto della responsabilità dell'incolpato e può anche ritenere quest'ultimo non colpevole pur a fronte di giudizio di responsabilità emesso dal detto organo cfr. Consiglio di Stato sez. IV 19 marzo 2003 numero 1463 . In base alla predetta norma il Comandante Generale non può valutare “in malam partem” le risultanze probatorie del procedimento e, di conseguenza, rendere più severa la sanzione individuata dalla commissione. Né, come esattamente affermato dal TAR , lo stesso comandante può utilizzare lo strumento dell'autotutela per raggiungere un risultato che comunque non è consentito dal cit. articolo 46, comma 3, l. numero 833 del 1961 cfr. nello stesso senso Consiglio di Stato Sez. IV 14 maggio 2007 numero 2430 . A fronte di ciò – salvo il sopravvenire della scoperta di ulteriori fatti e di nuovi elementi di colpevolezza non conosciuti al momento della valutazione --, qualunque comportamento successivo che porti ad un provvedimento peggiorativo della proposta della Commissione costituisce comunque una violazione del predetto precetto. Del tutto inconferente poi è il richiamo alla Circolare sui procedimenti disciplinari numero 230.000/1993 del Comando Generale in quanto il fondamento dell’annullamento in autotutela non è affatto ascrivibile a violazioni procedurali. L’affermazione per cui la Commissione avrebbe deciso “senza alcuna valutazione delle fonti di prova” appare infatti un rilievo estraneo ai vizi di legittimità veri e proprio, ma che appare senz’altro riferibile ad una differente valutazione del merito amministrativo. A tale proposito, il Collegio ben conosce che, nel procedimento disciplinare, la valutazione dei fatti e delle prove rientra nell’apprezzamento discrezionale dell'Amministrazione, che come tale non può essere sindacato se non per evidenti ragioni di contraddittorietà, errore, travisamento dei fatti, ma in tale fattispecie il potere discrezionale di valutazione disciplinare si era già consumato, per cui restava preclusa una differente valutazione se non in senso migliorativo. Non potendo essere affermata la responsabilità del militare inquisito, in contrasto con la Commissione che l’aveva invece esclusa, deve quindi concordarsi con il giudizio di illegittimità degli atti impugnati in primo grado, correttamente affermata nella sentenza del TAR, che, conseguentemente, deve essere integralmente confermata. In conclusione l’appello è dunque infondato e deve essere respinto. In considerazione della mancata costituzione del soggetto controinteressato non v’è luogo a pronuncia sulle spese. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Quarta definitivamente pronunciando 1. Respinge l'appello, come in epigrafe proposto 2. Nulla per le spese. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.