Moglie simula la cointestazione dell’immobile al marito ma in realtà lo acquista lei sola: comunque presente lo spirito di liberalità

Pur in presenza di una simulazione della cointestazione ad un soggetto dell’immobile in realtà acquistato da una sola persona, la provenienza da quest’ultima del denaro usato per l’acquisto qualifica l’atto come donazione indiretta in quanto ci si trova di fronte a un’attribuzione a titolo gratuito.

È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 1091 del 20 gennaio 2014. Il fatto. All’esito di un giudizio di separazione tra coniugi, il Tribunale di Termini Imerese rigettava la domanda della moglie volta all’accertamento della proprietà esclusiva della casa di campagna in capo a lei. Questa decisione veniva confermata anche in appello, osservando che la statuizione della comproprietà della casa era stata impugnata con esclusivo riferimento alla provenienza del denaro occorso per l’acquisto del bene, reperito direttamente dalla donna anche attraverso il contributo del proprio padre ciò portava a concludere per una simulazione delle cointestazione dell’immobile. Secondo i giudici, invece, ella, mettendo a disposizione del coniuge il denaro necessario per l’acquisto della quota del bene, aveva posto in essere una donazione indiretta, facendo sì che gli effetti dell’acquisto si producessero anche in capo al marito. Per la cassazione di tale sentenza, la donna propone ricorso. Inammissibilità della prova per testi. Secondo la ricorrente, la Corte di merito avrebbe erroneamente attribuito a sé stessa l’onere di rilevare la inammissibilità della prova per testi, in assenza di espressa opposizione da parte dell’appellato. In realtà non si pone nella specie una questione di limiti della prova della simulazione. Ciò in quanto la Corte di merito, con motivazione congrua e non illogica, pur non negando la circostanza - sulla base della quale l'attuale ricorrente aveva fatto valere la simulazione della cointestazione dell'immobile in realtà acquistato da lei sola - della provenienza del danaro utilizzato per l'acquisto della casa di cui si tratta da lei e da suo padre, ha qualificato l’atto, alla stregua del materiale probatorio offerto in giudizio, come donazione indiretta, avendo la moglie, all'epoca in buoni rapporti con il coniuge, con il quale era in regime di separazione di beni, inteso attuare in favore di quest’ultimo un’attribuzione a titolo gratuito. In definitiva, la cointestazione del bene corrispondeva alla reale volontà dei coniugi e non può, quindi essere sostenuta l’illegittimità della dichiarazione d’ufficio da parte della Corte territoriale della inammissibilità della prova per testi della simulazione. Il comportamento della donna integra gli estremi di una donazione indiretta. La Corte di merito ha giustamente ritenuto sussistente , nella specie, una ipotesi di donazione indiretta, anche in assenza, a detta della donna, di una domanda in tal senso da parte del marito e della prova dell’ animus donandi in capo alla ricorrente la cointestazione ai coniugi del bene acquistato con denaro di provenienza di quest’ultima e del padre è sintomatica della volontà di effettuare un arricchimento a favore del primo, con spirito di liberalità. Il ricorso, pertanto, deve intendersi respinto.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 20 maggio 2013 – 20 gennaio 2014, n. 1091 Presidente Luccioli – Relatore San Giorgio Ritenuto in fatto 1. - Il Tribunale di Termini Imerese, con sentenza depositata il 30 luglio 2004, pronunciò la separazione personale dei coniugi D.C.G. e F.F. addebitandola al primo, a carico del quale pose l'obbligo di versare alla moglie la somma di Euro 400,00 mensili, a titolo di concorso al mantenimento della figlia L. , maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente. Il giudice di primo grado rigettò, invece, la domanda volta all'accertamento della proprietà esclusiva della casa di campagna, sita in località omissis , in capo alla F. , e quella volta alla liquidazione della quota della s.r.l. Sicilwagen. 2. - Con sentenza depositata il 24 novembre 2008, la Corte d'appello di Palermo rigettò il gravame proposto dalla F. , osservando, per quanto ancora rileva nella presente sede, che dalle prove offerte e dalle difese svolte emergeva che la statuizione sulla comproprietà della casa di XXXXXX tra i coniugi era stata impugnata con esclusivo riferimento alla provenienza del danaro occorso per l'acquisto del bene, reperito direttamente dall'appellante anche attraverso il contributo del proprio padre da tale circostanza la F. desumeva la simulazione della cointestazione dell'immobile. Al riguardo la Corte territoriale, dato atto che l'assunto dell'appellante risultava confermato dal tenore del contratto preliminare, sottoscritto dalla stessa appellante e da suo padre, e dall'esame degli assegni tratti dalla donna in favore della venditrice in periodi coerenti con le date delle stipulazioni di cui si tratta, ritenne comunque infondata la domanda della F. volta all'accertamento della sua piena proprietà dell'immobile quale effetto della dedotta simulazione. Ciò in quanto la donna, mettendo a disposizione del coniuge il danaro necessario per l'acquisto della sua quota del bene, aveva posto in essere una donazione indiretta, intendendo che gli effetti dell'acquisto si producessero anche in capo al D.C. . 3. - Per la cassazione di tale sentenza ricorre la F. affidandosi a tre motivi, illustrati anche da successiva memoria. Resiste con controricorso il D.C. . Considerato in diritto 1. - Con il primo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2721 e 2722 cod.civ. nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia. La Corte di merito avrebbe erroneamente attribuito a se stessa, in assenza di espressa opposizione da parte dell'appellato, l'onere di rilevare la inammissibilità della prova per testi dedotta e articolata nei rispettivi capitoli. La illustrazione del motivo si conclude con la formulazione, ai sensi dell'art. 366-bis cod. proc. civ., applicabile nella specie ratione temporis, del seguente quesito di diritto Dica l'Ecc.ma Corte Suprema di Cassazione se possa essere dichiarata d'ufficio, apoditticamente, e senza formale opposizione in tal senso dell'appellato, 1'inammissibilità della prova per testi ex artt. 2721 e 2122 c.c. debitamente articolata”. 2. - La censura non può trovare accoglimento. In realtà non si pone nella specie una questione di limiti della prova della simulazione dedotta dalla attuale ricorrente. Ciò in quanto la Corte di merito, con motivazione congrua e non illogica, pur non negando la circostanza - sulla base della quale l'attuale ricorrente aveva fatto valere la simulazione della cointestazione dell'immobile in realtà acquistato da lei sola - della provenienza del danaro utilizzato per l'acquisto della casa di cui si tratta da lei e da suo padre, ha qualificato l'atto, alla stregua del materiale probatorio offerto in giudizio, come donazione indiretta, avendo la F. , all'epoca in buoni rapporti con il coniuge, con il quale era in regime di separazione di beni, inteso attuare in favore di quest'ultimo un'attribuzione a titolo gratuito. In definitiva, secondo il plausibile e motivato convincimento del giudice di secondo grado, la cointestazione del bene corrispondeva alla reale volontà dei coniugi. Resta, di conseguenza, priva di fondamento ogni censura attinente alla pretesa illegittimità della dichiarazione di ufficio da parte della Corte territoriale della inammissibilità della prova per testi della simulazione. 3. - Resta assorbito dai rilievi che precedono l'esame del secondo motivo del ricorso, con il quale si lamenta ancora il mancato accoglimento della prova testimoniale richiesta ai fini della dimostrazione della simulazione. 4. - Con il terzo mezzo si deduce violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ. e dell'art. 2697 cod. civ. nonché omessa ed insufficiente motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia. Avrebbe errato la Corte di merito nel ritenere sussistente nella specie una ipotesi di donazione indiretta nonostante nessuna domanda in tal senso fosse stata avanzata dal D.C. né questi avesse fornito prova degli elementi necessari alla configurabilità della donazione indiretta, e, primo fra tutti, dell'animus demandi in capo alla attuale ricorrente. Il giudice di secondo grado avrebbe confuso la remora della F. a richiedere al coniuge, all'epoca della stipulazione dell'atto in questione, una controdichiarazione scritta relativa alla simulazione della cointestazione del bene con lo spirito di liberalità della stessa che la avrebbe indotta all'arricchimento in favore del D.C. . La illustrazione della censura si conclude con la formulazione del seguente quesito di diritto Dica l'Ecc.ma Corte se integri una violazione degli artt. 112 e 2967 c.c. la decisione del Giudice che interferendo nel potere dispositivo delle parti ed alterando uno degli elementi identificativi dell'azione, attribuisca un bene diverso da quello richiesto o introduca nel procedimento un titolo nuovo e diverso da quello enunciato dalle parti”. 5. - La doglianza è infondata. Ed invero la sentenza impugnata ha correttamente interpretato la domanda e qualificato la fattispecie, come era nei suoi poteri, senza incorrere in violazione dell'art. 112 cod. proc. civ La Corte palermitana ha dato conto in modo esaustivo - come già chiarito sub 2. - dell'iter logico-giuridico che la ha condotta al convincimento che la cointestazione ai coniugi F. - D.C. del bene acquistato con danaro di provenienza della prima e di suo padre fosse esattamente il risultato cui il negozio stipulato tendeva, avendo la attuale ricorrente inteso all'epoca, per spirito di liberalità, effettuare un arricchimento in favore del coniuge. 6. - Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato. In applicazione del principio della soccombenza, le spese del presente giudizio, che si liquidano come da dispositivo, devono essere poste a carico della ricorrente. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in complessivi Euro 3200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre agli accessori di legge. Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, comma 5, in caso di diffusione della presente sentenza si devono omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.