L’assicurato ha il diritto di avvalersi della presunzione che il premio corrisposto sia stato superiore al dovuto per effetto del comportamento collusivo della compagnia assicuratrice. Spetta a quest’ultima dimostrare che il livello del premio non è stato determinato dalla partecipazione all’intesa illecita, ma da altri fattori.
Con l’ordinanza numero 5327, depositata il 4 marzo 2013, la Corte di Cassazione ha così ribadito la propria giurisprudenza. Premio assicurativo troppo alto il cartello ne è la causa? Si sa, in Italia i premi delle assicurazioni sono tra i più alti in Europa. I fattori sono molteplici, ma in questo caso la colpa non sarebbe dei guidatori. C’è stata infatti un’intesa tra numerose società assicurative che gli ha permesso di aumentare i costi delle polizze. Un assicurato, ricorre ex articolo 33, legge numero 287/1990, per avere il risarcimento del danno. Sostiene infatti di aver pagato un premio eccessivo per assicurare la propria auto. E tale onerosità sarebbe da addursi al «cartello» anticoncorrenziale cui ha partecipato la sua compagnia di assicurazioni. La violazione è certificata dal provvedimento dell’AGCM numero 8546 del 28 luglio 2000, che ha riconosciuto numerose società, tra cui quella del ricorrente, responsabili di aver stipulato un’intesa anticoncorrenziale consistente nello scambio di informazioni commerciali sensibili che ha portato alla pratica concordata di vendita di polizze assicurative. La sanzione è pari a 32mld di lire. La Corte d’Appello respinge il ricorso. L’assicurato ricorre davanti alla Corte di Cassazione, che accoglie il ricorso, annulla la sentenza e rinvia per un nuovo giudizio. Una consolidata giurisprudenza a favore del consumatore. La Corte richiama la propria giurisprudenza in tema di giudizi promossi dal consumatore aventi la finalità di ottenere un risarcimento per il danno patito «in conseguenza di un’illecita intesa restrittiva della concorrenza». Il provvedimento antitrust è prova privilegiata. Gli atti del procedimento, in esito al quale l’Autorità antitrust ha comminato una sanzione, «costituiscono una prova privilegiata», nel senso che non possono essere messi in discussione in sede civile i fatti costitutivi che hanno portato alla sanzione. Il nesso causale tra premio troppo alto ed intesa è presunto. «L’assicurato ha il diritto di avvalersi della presunzione che il premio corrisposto sia stato superiore al dovuto per effetto del comportamento collusivo della compagnia assicuratrice». Quest’ultima può fornire prova contraria, ma, se ha partecipato al procedimento dell’Autorità antitrust, non può farlo attraverso considerazioni generiche «attinenti ai dati influenti sulla formazione dei premi nel mercato delle polizze assicurative». La prova contraria deve essere dettagliata. Deve invece «fornire precise indicazioni di situazioni e comportamenti specifici dell’impresa interessata e del singolo assicurato, idonei a dimostrare che il livello del premio non è stato determinato dalla partecipazione all’intesa ma da altri fattori», come ad esempio una situazione di difficoltà economica. Nel caso specifico la corte territoriale, nel respingere la domanda risarcitoria, ha preso una decisione incongruente, usando argomentazioni generiche. Per questo la questione deve essere ritrattata tenendo conto dei principi richiamati.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 16 gennaio – 4 marzo 2013, numero 5327 Presidente Finocchiaro – Relatore De Stefano Svolgimento del processo 1. È stata depositata in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell'articolo 380-bis cod. proc. civ., datata 4.7.12, regolarmente comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti, relativa al ricorso avverso la sentenza della corte di appello di Napoli numero 292 del 26.3.10 “1. — G T. ricorre — affidandosi a tre motivi — avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stato rigettata la sua domanda, proposta ai sensi dell'articolo 33 della legge 10 ottobre 1990, numero 287, di condanna della AXA assicurazioni spa al risarcimento del danno cagionatogli dall'incremento dei premi di assicurazione RcA da lui corrisposti a controparte in relazione ad un'autovettura di sua proprietà per il periodo dal 10.7.98 al 10.7.99, incremento dipeso dalla partecipazione della compagnia di assicurazioni ad un'intesa anticoncorrenziale, sanzionata con disposizione 28.7.2000 dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Resiste con controricorso l'intimata. 2. - Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio - ai sensi degli articolo 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ., essendo oltretutto soggetto alla disciplina dell'articolo 360-bis cod. proc. civ. inserito dall'articolo 47, comma 1 lett. a , della legge 18 giugno 2009, numero 69 - per essere ivi accolto per manifesta fondatezza, per quanto appresso specificato. 3. - Il ricorrente sviluppa tre motivi - con un primo - di violazione e falsa applicazione degli articolo 2 e 33 della legge 10 ottobre 1990, numero 287, 41 della Costituzione, 81 CE , 2043 - 2697 - 2729 cod. civ., 115 cod. proc. civ. e dell'intera legge 273 del 12 dicembre 2002 - lamenta avere la corte territoriale malamente applicato il principio di distribuzione dell'onere della prova, anche con riferimento ai principi enunciati dalle Sezioni unite di questa Corte e deduce che le circostanze indicate nella motivazione della sentenza impugnata quali prove dell'interruzione del nesso causale non possono qualificarsi tali in base ai criteri dettati dall'articolo 2697 cod. civ. e articolo 115 cod. proc. civ., trattandosi di mere affermazioni generiche, non assistite da alcuna allegazione e malamente qualificate come fatti notori dalla corte territoriale mentre la L. 12 dicembre 2002, numero 273, non fornisce alcuna conferma delle circostanze dedotte dalla convenuta, essendosi limitata ad introdurre misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza nel settore delle assicurazioni - con un secondo, di vizio motivazionale, lamenta avere la corte territoriale mancato di indicare su quali elementi di prova si fondi il suo convincimento, sì da consentire un adeguato controllo delle ragioni della decisione omesso qualsiasi comparazione fra gli elementi presuntivi in favore dell'esistenza del nesso causale e del danno, invocati fin dalla citazione, e gli argomenti ugualmente presuntivi addotti dalla convenuta in contrario, sì da valutarne rilevanza ed efficacia, gli uni rispetto agli altri fondato le sue argomentazioni senza riferimento alla posizione del singolo attore in giudizio, motivando in termini generici e riferibili a chiunque - con il terzo motivo denuncia ancora insufficiente motivazione, per avere la Corte di appello omesso di prendere in esame tutti gli elementi accertati e documentati nello stesso provvedimento dell'AGCM numero 8654/2000 a dimostrazione della connessione causale fra l'illecito scambio di informazioni fra le compagnie assicuratrici e l'aumento dei premi. 4. - I tre motivi, partitamente contestati dalla controricorrente, possono essere congiuntamente esaminati, perché connessi ed essi paiono sono fondati, con particolare riguardo all'insufficienza della motivazione. 5. - La giurisprudenza di questa corte è ormai univoca nell'affermare che, nel giudizio promosso dal consumatore, ed avente ad oggetto il risarcimento del danno da questi patito in conseguenza di un'illecita intesa restrittiva della concorrenza posta in essere dal professionista - gli atti del procedimento, in esito al quale l'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato ha accertato la sussistenza di un'intesa orizzontale tra compagnie assicuratrici ed irrogato al professionista una sanzione, costituiscono una prova privilegiata, nel senso che al professionista è consentito fornire la prova contraria dei fatti accertati, senza che sia possibile nel giudizio civile rimettere in discussione i fatti costitutivi dell'affermazione di sussistenza della violazione della normativa in tema di concorrenza in base allo stesso materiale probatorio od alle stesse argomentazioni già disattesi in quella sede Cass. 20 giugno 2011, numero 13486 - l'assicurato ha il diritto di avvalersi della presunzione che il premio corrisposto sia stato superiore al dovuto per effetto del comportamento collusivo della compagnia assicuratrice convenuta, in misura corrispondente all'incremento dei premi rispetto alla media Europea, con la conseguenza che la medesima compagnia può fornire prova contraria concernente sia la sussistenza o la interruzione del nesso causale tra l'illecito concorrenziale e il danno sia l'entità di quest'ultimo qualora, tuttavia, essa abbia partecipato al giudizio svoltosi davanti all'Autorità, riportando condanna, non può limitarsi a considerazioni generali attinenti ai dati influenti sulla formazione dei premi nel mercato delle polizze assicurative, già tenute presenti dall'Autorità, ma deve fornire precise indicazioni di situazioni e comportamenti specifici dell'impresa interessata e del singolo assicurato, idonei a dimostrare che il livello del premio non è stato determinato dalla partecipazione all'intesa illecita ma da altri fattori Cass. 26 maggio 2011, numero 11610 - l'impresa assicuratrice, dal canto suo, può fornire prova contraria in ordine all'interruzione del nesso causale fra illecito anticoncorrenziale e danno, ma deve articolarla sugli aspetti non definiti dal provvedimento amministrativo di accertamento Cass. 9 maggio 2012, numero 7039 - la prova dell'insussistenza del nesso causale non può essere tratta da considerazioni di carattere generale attinenti ai dati che influiscono sulla formazione dei premi nel mercato generale delle polizze assicurative, ma deve riguardare situazioni e comportamenti che siano specifici dell'impresa interessata che attengano, cioè, alla singola impresa assicuratrice, al singolo assicurato od alla singola polizza, e che valgano a dimostrare che - nel caso oggetto di esame - il livello del premio non è stato determinato dalla partecipazione all'intesa illecita occorrerebbe cioè dimostrare in ipotesi che la compagnia assicuratrice convenuta in giudizio ebbe a discostarsi dal trend degli aumenti accertato dall'AGCM e comune alle altre o che la compagnia versava in peculiari difficoltà economiche, che le hanno imposto determinate scelte di prezzo o che il contratto copriva particolari rischi, normalmente non inclusi nella polizza o che si riferiva ad assicurati il cui comportamento era caratterizzato da abnorme sinistrosità e cosi via circostanze tutte che non basta siano genericamente affermate, ma che debbono essere documentate, indicando se del caso i criteri seguiti per la determinazione dei premi, gli elementi di costo gravanti sulla compagnia nel periodo dell'illecito, rispetto a quello precedente o successivo, i bilanci, e cosi via in sensi analoghi, fra le altre Cass. 29 agosto 2011, numero 17702 Cass. 31 agosto 2011, numero 17891 Cass., nnumero 10211 e 10212 del 2011, numero 13486 del 2011 Cass. 20 dicembre 2011, nnumero 27570, 27571, 27572, 27573 e 27574 Cass. 9 maggio 2012, nnumero 7040, 7045, 7046 . 6. - Al contrario, le generiche argomentazioni contenute nella sentenza impugnata non costituiscono logica e congruente motivazione della decisione di rigetto della domanda attrice si propone pertanto l'accoglimento del ricorso, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla corte di appello di Napoli, in diversa composizione, affinché decida la controversia uniformandosi ai principi enunciati al paragrafo 5 e provveda anche in ordine alle spese del presente giudizio”. Motivi della decisione II. Non sono state presentate conclusioni scritte, ma entrambe le parti hanno presentato memoria e chiesto di essere ascoltate in camera di consiglio. III. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti nella su trascritta relazione e di doverne fare proprie le conclusioni, non potendo giustificarsi il suo superamento alla stregua delle repliche contenute nella memoria della controricorrente. Infatti, il precedente richiamato Cass. 17884 del 2012 , da un lato, non si riferisce a fattispecie del tutto analoga a quella per cui è causa, ma, dall'altro lato, soprattutto risulta del tutto isolato tanto che neppure si prospetta un contrasto giurisprudenziale, correttamente inteso rispetto alle numerose pronunce di segno opposto rese da questa Corte ed indicate nella relazione, al cui orientamento, basato su di un rigoroso e compiuto sviluppo della disamina dei presupposti fattuali e di diritto della fattispecie generale, alla quale sicuramente si riconduce - a differenza, come detto, di quella oggetto del precedente richiamato dalla controricorrente - quella particolare oggi esaminata, ritiene fermamente il Collegio doveroso assicurare continuità. IV. Pertanto, ai sensi degli articolo 380 bis e 385 cod. proc. civ., il ricorso va accolto, con cassazione della gravata sentenza e rinvio alla corte di appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità, di cui appare opportuna la liquidazione in considerazione di quello che sarà il complessivo esito del giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso cassa la gravata sentenza e rinvia alla corte di appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
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