Sulla G.U. numero 50 del 28 febbraio 2013 è approdato il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 21 febbraio. L’imposta sulle transazioni finanziarie e sui risparmi, introdotta con la Legge di Stabilità 2013 e in vigore da venerdì 1° marzo, trova ora la sua compiuta attuazione.
Come disciplinato al comma 491 dell’articolo 1 Legge numero 228/2012, l’imposta si applica al trasferimento della proprietà delle azioni e degli strumenti finanziari partecipativi emessi da società residenti nel territorio dello Stato. Resta invece escluso dall'applicazione il trasferimento della proprietà di azioni o quote di organismi di investimento collettivo del risparmio OICR , ivi incluse le azioni di società di investimento a capitale variabile. Quali sono le aliquote? È pari allo 0,20% del valore della transazione e viene ridotta alla metà per i trasferimenti che avvengono a seguito di operazioni concluse in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione. Il “dimezzamento” si applica anche nel caso di acquisto tramite l'intervento di un intermediario finanziario che si interponga tra le parti della transazione, acquistando i predetti strumenti su un mercato regolamentato o un sistema multilaterale di negoziazione. Relativamente all'imposta per il 2013, l'aliquota generale è fissata nella misura dello 0,22%. Mentre è ridotta allo 0,12% per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione. Doppia scadenza 16 luglio e Il termine di versamento della Tobin tax scade il giorno 16 del mese successivo a quello in cui sorge il presupposto d'imposta. L'imposta sull'acquisto di azioni e quella sulle operazioni ad alta frequenza, effettuate tra il 1° marzo 2013 e il 30 giugno 2013, andrà dunque versata entro il 16 luglio. 20 agosto. Diversamente, per le operazioni inerenti a strumenti derivati la prima scadenza è fissata al 20 agosto l'imposta sarà applicabile esclusivamente alle operazioni poste in essere non dal 1° marzo 2013 ma dal 1° luglio 2013. Chi sono i responsabili per il versamento dell’imposta? Sono tenuti al versamento dell'imposta le banche, le società fiduciarie e le imprese di investimento di cui all'articolo 18 del TUF, che intervengano nell'esecuzione delle operazioni descritte ai commi 491, 492 e 495 del sopra enunciato articolo 1 Legge numero 228/2012 ed anche i notai che intervengano nella formazione o nell'autentica di atti relativi alle medesime operazioni. Per tali soggetti vale l'articolo 64, terzo comma, d.p.r. numero 600/1973. Per le operazioni dal valore inferiore ai 50 euro, invece, è automatico l’esonero. Negli altri casi, l'imposta è versata dal contribuente. Infine, viene precisato che l'imposta deve essere versata per i trasferimenti di proprietà di cui al comma 491, entro il giorno 16 del mese successivo a quello del trasferimento effettivo della stessa per le operazioni di cui al comma 492, entro il giorno 16 del mese successivo a quello della conclusione del contratto nonché per le negoziazioni di cui al comma 495, entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui cade la data di invio dell'ordine annullato o modificato.
Ministero dell'Economia e delle Finanze, decreto 21 febbraio 2013 G.U. 28 febbraio 2013, numero 50 Attuazione dei commi da 491 a 499 della legge numero 228/2012 stabilità 2013 - imposta sulle transazioni finanziarie. IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la legge 24 dicembre 2012, numero 228 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato Legge di stabilità 2013 Visto, in particolare, l'articolo 1, comma 500 della citata legge numero 228 del 2012, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di applicazione dell'imposta di cui ai commi da 491 a 499 del citato articolo 1, compresi gli eventuali obblighi dichiarativi Vista la direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 giugno 2003, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali Vista la direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE e la direttiva 2000/12/CE e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio Visto il regolamento CE numero 1287/2006 della Commissione del 10 agosto 2006, recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obblighi in materia di registrazioni per le imprese di investimento, la comunicazione delle operazioni, la trasparenza del mercato, l'ammissione degli strumenti finanziari alla negoziazione e le definizioni di taluni termini ai fini di tale direttiva Vista la direttiva 2008/7/CE del Consiglio del 12 febbraio 2008, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali Visto il regolamento UE numero 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2012, relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell'emittente credit default swap Visto il regolamento UE numero 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni Visto il regio decreto 16 marzo 1942, numero 262, recante approvazione del testo del Codice Civile Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numero 600, concernente le disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, numero 917, recante il Testo unico delle imposte sui redditi Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, numero 471, recante la riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q , della legge 23 dicembre 1996, numero 662 Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, numero 58, recante il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, numero 520F Visto il decreto legislativo 21 maggio 2004, numero 170, recante attuazione della direttiva 2002/47/CE, in materia di contratti di garanzia finanziaria Visto il regolamento adottato con la delibera Consob numero 11971 del 14 maggio 1999, di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, numero 58, concernente la disciplina degli emittenti Visto il regolamento adottato con la delibera Consob numero 16190 del 29 ottobre 2007, di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, numero 58, concernente la disciplina degli intermediari Decreta articolo 1 Definizioni 1. Agli effetti del presente decreto il riferimento ai commi da 491 a 500 si intende operato ai corrispondenti commi dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, numero 228. 2. Ai medesimi effetti si intendono per a TUF il testo unico della finanza di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, numero 58 b TUIR il testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, numero 917 c azioni i titoli di partecipazione al capitale di società appartenenti ad uno dei seguenti tipi, anche se di categoria speciale e indipendentemente dall'attribuzione di determinati diritti amministrativi o patrimoniali società per azioni, società in accomandita per azioni e società europee di cui al regolamento CE numero 2157/2001, e le quote di partecipazione al capitale di società cooperative e di mutue assicuratrici, a meno che l'atto costitutivo non preveda l'applicazione della disciplina delle società a responsabilità limitata ai sensi dell'articolo 2519, secondo comma, del codice civile d strumenti finanziari partecipativi gli strumenti finanziari di cui all'articolo 2346, sesto comma, del codice civile, emessi da società di cui alla precedente lettera c , che attribuiscono particolari diritti patrimoniali o amministrativi dietro apporti di soci o terzi, realizzando una qualsiasi forma di partecipazione del titolare ai risultati della società o di alcuni suoi rami di attività, inclusi gli strumenti di partecipazione ad un singolo affare di cui all'articolo 2447-ter, primo comma, lettera e , del medesimo codice e titoli rappresentativi i certificati di deposito azionario e gli altri certificati da chiunque emessi, rappresentativi di azioni o strumenti finanziari partecipativi, di cui alla precedente lettera d , emessi da società residenti nel territorio dello Stato f mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione i mercati ed i sistemi riconosciuti ai sensi della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 e rilevante per lo Spazio Economico Europeo, così come individuati nell'elenco pubblicato nell'apposita sezione del sito internet dell'Autorità Europea degli strumenti finanziari e dei mercati http //mifiddatabase.esma.europa.eu/ per le finalità di cui al paragrafo 2 dell'articolo 13 del Regolamento CE numero 1287/2006 della Commissione, del 10 agosto 2006, purché istituiti in Stati e territori inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del TUIR. Per gli Stati ai quali non si applica la citata normativa, per mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione si intendono quelli regolarmente funzionanti ed autorizzati da un'Autorità pubblica nazionale e sottoposti a vigilanza pubblica, ivi inclusi quelli riconosciuti dalla Consob ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del TUF, purché istituiti in Stati e territori inclusi nella lista di cui al citato decreto ministeriale. articolo 2 Ambito oggettivo di applicazione 1. L'imposta di cui al comma 491 si applica al trasferimento della proprietà delle azioni e degli strumenti finanziari partecipativi emessi da società residenti nel territorio dello Stato. A tal fine la residenza é determinata sulla base della sede legale. L'imposta si applica, altresì, al trasferimento della proprietà dei titoli rappresentativi, a prescindere dal luogo di residenza dell'emittente del certificato e dal luogo di conclusione del contratto. 2. Resta escluso dall'applicazione dell'imposta il trasferimento della proprietà di azioni o quote di organismi di investimento collettivo del risparmio OICR , ivi incluse le azioni di società di investimento a capitale variabile. articolo 3 Trasferimento della proprietà 1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta di cui al comma 491, il trasferimento della proprietà per le operazioni relative ad azioni, strumenti finanziari partecipativi e titoli rappresentativi ammessi ad un sistema di gestione accentrata, si considera avvenuto alla data di regolamento delle stesse. Per data di regolamento si intende quella di registrazione dei trasferimenti effettuata all'esito del regolamento della relativa operazione. In alternativa, il responsabile del versamento, previo assenso del contribuente, può assumere per data dell'operazione la data di liquidazione contrattualmente prevista. 2. Per le operazioni diverse da quelle di cui al comma 1, il trasferimento della proprietà coincide con il momento in cui si verifica l'effetto traslativo. 3. Ai fini del comma 491, si considera, altresì, trasferimento della proprietà di azioni o di altri strumenti finanziari partecipativi quello derivante dalla conversione di obbligazioni, nonché quello derivante dallo scambio o dal rimborso delle obbligazioni, con azioni o altri strumenti finanziari partecipativi. Per le operazioni di cui al periodo precedente il trasferimento della proprietà coincide con la data di efficacia della conversione, dello scambio o del rimborso. 4. I trasferimenti che avvengono tramite intermediari che agiscono in nome proprio ma per conto altrui costituiscono trasferimento di proprietà solo nei confronti del soggetto per conto del quale il trasferimento é effettuato. articolo 4 Valore della transazione 1. Il valore della transazione di cui al comma 491 é determinato sulla base del saldo netto delle transazioni giornaliere, calcolato per ciascun soggetto passivo con riferimento al numero di titoli oggetto delle transazioni regolate nella stessa giornata e relative allo stesso strumento finanziario. Al calcolo del saldo netto provvede il responsabile del versamento dell'imposta di cui all'articolo 19. A tal fine il suddetto responsabile tiene conto, prioritariamente, in modo separato, degli acquisti e delle vendite effettuati sui mercati regolamentati o sui sistemi multilaterali di negoziazione, e di quelli effettuati al di fuori dei predetti mercati. La base imponibile dell'imposta é pari al numero dei titoli derivante dalla somma algebrica positiva dei saldi netti così ottenuti, moltiplicato per il prezzo medio ponderato degli acquisti effettuati nella giornata di riferimento. 2. Per prezzo di acquisto si intende a in caso di acquisto a pronti, il controvalore pagato per l'acquisizione del titolo b in caso di acquisto di azioni, strumenti finanziari partecipativi e titoli rappresentativi, a seguito di regolamento degli strumenti finanziari di cui al comma 492, il maggiore tra il valore di esercizio stabilito e il valore normale determinato ai sensi del comma 4, dell'articolo 9, del TUIR c in caso di conversione, scambio o rimborso di obbligazioni con azioni, strumenti finanziari partecipativi, titoli rappresentativi o strumenti finanziari di cui al comma 492, il valore indicato nel prospetto di emissione d in tutti gli altri casi, il corrispettivo contrattualmente stabilito, o in mancanza, il valore normale determinato ai sensi del comma 4, dell'articolo 9, del TUIR. 3. Ai fini del calcolo dei saldi netti, non si tiene conto degli acquisti e delle vendite escluse o esenti dall'imposta di cui agli articoli 15 e 16. 4. Qualora in una medesima giornata, uno stesso soggetto effettui più transazioni tramite diversi intermediari, può essere calcolato un unico saldo netto risultante dalla somma algebrica dei saldi relativi a ciascun intermediario, a condizione che il contribuente ne faccia specifica richiesta ed individui un unico intermediario responsabile del versamento dell'imposta. Gli intermediari hanno la facoltà di non aderire alla richiesta del contribuente. Il responsabile del versamento dell'imposta di cui al primo periodo può richiedere alla società di gestione accentrata di cui all'articolo 80 del TUF di effettuare il calcolo unitario del saldo netto. In tal caso, la società di gestione accentrata comunica all'intermediario responsabile del versamento dell'imposta il saldo netto del soggetto tenuto al pagamento. L'efficacia dell'opzione per il calcolo unitario del saldo netto é subordinata all'adesione degli intermediari coinvolti ed alla trasmissione da parte di questi ultimi delle informazioni necessarie ai fini del calcolo. 5. In caso di acquisto di azioni, strumenti finanziari partecipativi e titoli rappresentativi denominati in valute diverse dall'euro, la base imponibile é determinata con riferimento al cambio effettivamente applicato alla transazione per le operazioni aventi regolamento in euro negli altri casi, la base imponibile é determinata con riferimento al cambio indicato nell'apposita sezione del sito internet della Banca Centrale Europea http //www.ecb.int/stats/exchange/eurofxref/html/index.enumero html relativo al giorno dell'acquisto. articolo 5 Soggetto passivo 1. L'imposta é dovuta dai soggetti in favore dei quali avviene il trasferimento della proprietà delle azioni, degli strumenti partecipativi e dei titoli rappresentativi, indipendentemente dalla residenza dei medesimi e dal luogo di conclusione del contratto. articolo 6 Aliquota di imposta 1. L'aliquota di imposta per i trasferimenti di proprietà di cui al comma 491 é pari allo 0,2 per cento del valore della transazione ed é ridotta alla metà per i trasferimenti che avvengono a seguito di operazioni concluse in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione. Tale riduzione si applica anche nel caso di acquisto di azioni, strumenti finanziari partecipativi e titoli rappresentativi tramite l'intervento di un intermediario finanziario che si interponga tra le parti della transazione acquistando i predetti strumenti su un mercato regolamentato o un sistema multilaterale di negoziazione, sempre che tra le transazioni di acquisto e di vendita vi sia coincidenza di prezzo, quantità complessiva e data di regolamento. 2. La riduzione dell'imposta di cui al comma precedente é riconosciuta a partire dal primo giorno del mese successivo a quello dell'inserimento del mercato o del sistema nell'elenco pubblicato sul sito internet dell'Autorità Europea degli strumenti finanziari e dei mercati, ovvero, in tutti gli altri casi, dal primo giorno del mese successivo a quello dell'autorizzazione e dell'avvio della vigilanza da parte dell'Autorità pubblica nazionale. 3. Qualora la base imponibile sia determinata come saldo netto tra acquisti e vendite effettuate su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione ed altri acquisti e vendite, l'aliquota d'imposta é pari alla media delle aliquote ponderate per il numero dei titoli acquistati. 4. Sono considerate operazioni concluse sui mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione anche quelle riferibili ad operazioni concordate, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento CE numero 1287/2006 della Commissione del 10 agosto 2006, qualora previste dal mercato. Sono viceversa considerate operazioni concluse fuori dai mercati regolamentati e dai sistemi multilaterali di negoziazione quelle concluse bilateralmente dagli intermediari, comprese quelle concluse nei sistemi di internalizzazione e nei cosiddetti crossing network, indipendentemente dalle modalità di assolvimento degli obblighi di trasparenza post negoziale. 5. All'acquisto di azioni, strumenti finanziari partecipativi e titoli rappresentativi avvenuto a seguito di regolamento degli strumenti finanziari di cui al comma 492, si applica l'aliquota di imposta pari allo 0,2 per cento. articolo 7 Ambito oggettivo di applicazione 1. L'imposta di cui al comma 492 si applica alle operazioni su a strumenti finanziari derivati indicati all'articolo 1, comma 3, del TUF, sia se negoziati su mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione, sia se sottoscritti o negoziati al di fuori di tali mercati, che abbiano come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491 o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più di tali strumenti finanziari b valori mobiliari di cui all'articolo 1, comma 1-bis, lettere c e d , del TUF che permettono di acquisire o di vendere prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491, o che comportano un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente ad uno o più titoli di cui al comma 491. 2. Gli strumenti finanziari ed i valori mobiliari di cui al comma precedente sono soggetti ad imposta a condizione che il sottostante o il valore di riferimento sia composto per più del 50 per cento dal valore di mercato degli strumenti di cui al comma 491 rilevato alla data di emissione per gli strumenti finanziari ed i valori mobiliari di cui al comma precedente che sono negoziati su mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione, ed alla data di conclusione dell'operazione su tali strumenti negli altri casi. Qualora il sottostante o il valore di riferimento siano rappresentati da misure su azioni o su indici, la verifica di cui al periodo precedente deve essere effettuata sulle azioni o sugli indici cui si riferiscono le misure. Non rileva, ai fini di tale calcolo, la componente del sottostante o del valore di riferimento rappresentata da titoli diversi da azioni di società ed altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e certificati di deposito azionario. articolo 8 Conclusione dell'operazione 1. Le operazioni su strumenti finanziari derivati e valori mobiliari di cui all'articolo precedente sono soggette ad imposta al momento della conclusione da intendersi, rispettivamente, come momento di sottoscrizione, negoziazione o modifica del contratto e come momento di trasferimento della titolarità dei valori mobiliari. Per modifica del contratto si intende una variazione del valore nozionale, delle parti o della scadenza. Qualora il valore nozionale subisca una modifica in aumento, in modo automatico e non discrezionale, in base a previsione definita nel contratto, l'imposta sarà applicata soltanto sulla variazione del valore nozionale. Al fine di determinare il momento a partire dal quale risulta avvenuto il trasferimento della titolarità dei valori mobiliari, si fa riferimento a quanto disposto dall'articolo 3. articolo 9 Valore nozionale 1. Ai soli fini del presente decreto e dell'applicazione dell'imposta, per valore nozionale dell'operazione si intende 1 per i contratti futures su indici, trattati su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione, il numero di contratti standard moltiplicato per il numero di punti indice in base ai quali é quotato il contratto per il valore assegnato al punto indice 2 per i contratti futures su azioni, trattati su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione, il numero di contratti standard moltiplicato per il prezzo del futures per la dimensione del contratto standard 3 per le opzioni su indici, trattate su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione, il numero di contratti standard moltiplicato per il prezzo del contratto premio espresso in punti indice moltiplicato per il valore assegnato al punto indice 4 per le opzioni su azioni, trattate su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione, il numero di contratti standard moltiplicato per il prezzo del contratto premio moltiplicato per la dimensione del contratto standard 5 per le altre opzioni, il prezzo premio pagato o ricevuto per la sottoscrizione del contratto 6 per i contratti a termine forward , qualora il sottostante sia, anche indirettamente, costituito da un indice, il prodotto tra il valore unitario a termine dell'indice e il numero di unità dell'indice cui si riferisce il contratto qualora il sottostante sia, anche indirettamente, costituito da azioni, il numero di azioni moltiplicato per il prezzo a termine 7 per i contratti di scambio swaps , l'ammontare in base al quale vengono determinati, anche indirettamente, i flussi di cassa dello swap, rilevato al momento della conclusione dell'operazione 8 per i contratti finanziari differenziali, il valore dell'indice o delle azioni da cui dipendono, anche indirettamente, i profitti o le perdite del contratto 9 per i warrants, il numero di warrants acquistati, sottoscritti o venduti moltiplicato per il prezzo di acquisto o vendita 10 per i covered warrants, il numero di covered warrants acquistati o venduti moltiplicato per il prezzo di acquisto o vendita 11 per i certificates, il numero di certificates acquistati o venduti moltiplicato per il prezzo di acquisto o vendita 12 per i titoli che comportano un regolamento in contanti determinato con riferimento alle azioni e ai relativi rendimenti, indici o misure, l'ammontare in base al quale vengono determinati i flussi di cassa o il profilo a scadenza o il risultato economico dell'operazione, rilevato al momento della compravendita del titolo 13 per le combinazioni di contratti o titoli sopraindicati, la somma dei valori nozionali dei contratti e dei titoli che compongono il contratto o titolo in esame. 2. Qualora il valore nozionale degli strumenti di cui all'articolo 7, diversi da quelli di cui ai numeri 3 , 4 5 , 9 , 10 e 11 del presente articolo, risulti amplificato a causa della struttura dell'operazione, va rilevato il valore nozionale effettivo, pari al valore nozionale di riferimento del contratto moltiplicato per l'effetto di leva. Per i contratti con valore nozionale di riferimento variabile, deve essere considerato il valore di riferimento alla data in cui l'operazione é conclusa. 3. Qualora il valore nozionale degli strumenti di cui all'articolo 7, diversi da quelli di cui ai numeri 3 , 4 5 , 9 , 10 e 11 del presente articolo, sia rappresentato anche da strumenti diversi da azioni, strumenti finanziari partecipativi e titoli rappresentativi, ai fini del presente comma si considera solo il valore nozionale delle medesime azioni, strumenti e titoli. 4. In caso di operazioni su strumenti di cui all'articolo 7 denominati in valute diverse dall'euro, la base imponibile é determinata con riferimento al cambio effettivamente applicato alle operazioni aventi regolamento in Euro negli altri casi, la base imponibile é determinata con riferimento al cambio indicato nell'apposita sezione del sito internet della Banca Centrale Europea http //www.ecb.int/stats/exchange/eurofxref/html/index.enumero html relativo al giorno della conclusione dell'operazione. 5. In alternativa alla determinazione del valore nozionale secondo le regole dei commi precedenti, ai fini della determinazione della misura dell'imposta il valore medesimo si presume pari a due milioni di euro. articolo 10 Soggetto passivo 1. L'imposta é dovuta nella misura stabilita dall'articolo 11 da ciascuna delle controparti delle operazioni sugli strumenti finanziari ed i valori mobiliari di cui all'articolo 7, indipendentemente dalla residenza delle stesse e dal luogo di conclusione delle operazioni. articolo 11 Misura dell'imposta 1. L'imposta sulle operazioni di cui al comma 492 é determinata nella misura stabilita nella tabella 3 allegata alla legge 24 dicembre 2012, numero 228, ed é ridotta ad 1/5 per le operazioni che avvengono in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione. Tale riduzione opera anche nel caso di acquisto degli strumenti e dei valori mobiliari di cui all'articolo 7, tramite l'intervento di un intermediario finanziario che si interponga tra le parti della transazione acquistando i predetti strumenti su un mercato regolamentato o un sistema multilaterale di negoziazione, sempre che tra le transazioni di acquisto e di vendita vi sia coincidenza di prezzo, quantità complessiva e data di regolamento. Sono considerate operazioni concluse sui mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione anche quelle riferibili ad operazioni concordate, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento CE numero 1287/2006, qualora previste dal mercato. Sono viceversa considerate operazioni concluse fuori dai mercati regolamentati e dai sistemi multilaterali di negoziazione quelle concluse bilateralmente dagli intermediari, comprese quelle concluse nei sistemi di internalizzazione e nei cosiddetti crossing network. 2. La riduzione dell'imposta di cui al comma precedente é riconosciuta a partire dal primo giorno del mese successivo a quello dell'inserimento del mercato o del sistema nell'elenco pubblicato sul sito internet dell'Autorità Europea degli strumenti finanziari e dei mercati, ovvero, in tutti gli altri casi, dal primo giorno del mese successivo a quello dell'autorizzazione e dell'avvio della vigilanza da parte dell'Autorità pubblica nazionale. articolo 12 Ambito oggettivo di applicazione 1. Le operazioni effettuate sul mercato finanziario italiano sono soggette ad un'imposta sulle operazioni ad alta frequenza relative alle azioni, agli strumenti finanziari partecipativi, ai titoli rappresentativi, e ai valori mobiliari di cui all'articolo 7 da chiunque emessi, e agli strumenti finanziari derivati di cui all'articolo 7, che abbiano come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491 o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più strumenti di tali finanziari, da chiunque siano emessi tali strumenti finanziari di cui al comma 491, indipendentemente dalla residenza dell'emittente. Si considerano ad alta frequenza le operazioni che presentano congiuntamente le seguenti caratteristiche a sono generate da un algoritmo informatico che determina in maniera automatica le decisioni relative all'invio, alla modifica ed alla cancellazione degli ordini e dei relativi parametri, ad esclusione di quelli utilizzati 1 per lo svolgimento dell'attività di market making di cui al comma 494, ultimo periodo, lettera a , a condizione che gli ordini immessi da tali algoritmi provengano da specifici desks dedicati all'attività di market making come definita all'articolo 16, comma 3, lettera a 2 esclusivamente per l'inoltro degli ordini dei clienti al fine di rispettare le regole di best execution previste dall'articolo 21 della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004, ovvero al fine di rispettare obblighi equivalenti in tema di esecuzione alle migliori condizioni per il cliente previsti dalla normativa estera b avvengono con un intervallo non superiore al mezzo secondo. Tale intervallo é calcolato come tempo intercorrente tra l'immissione di un ordine di acquisto o di vendita e successiva modifica o cancellazione del medesimo ordine, da parte dello stesso algoritmo. 2. Per mercato finanziario italiano si intendono i mercati regolamentati ed i sistemi multilaterali di negoziazione autorizzati dalla Consob, ai sensi degli articoli 63 e 77-bis del TUF. articolo 13 Applicazione dell'imposta 1. L'imposta é calcolata giornalmente ed é dovuta qualora il rapporto, nella singola giornata di negoziazione, tra la somma degli ordini cancellati e degli ordini modificati, e la somma degli ordini immessi e degli ordini modificati, sia superiore al 60 per cento, con riferimento ai singoli strumenti finanziari. A tal fine si considerano solo gli ordini cancellati o modificati entro l'intervallo di mezzo secondo come definito nell'articolo 12. L'imposta si applica, per singola giornata di negoziazione, sul valore degli ordini modificati e cancellati che eccedono la soglia del 60 per cento. 2. Per le azioni, gli strumenti finanziari partecipativi e i titoli rappresentativi nonché per i valori mobiliari di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b , il rapporto indicato al comma precedente é calcolato sulla base del numero dei titoli inclusi nei singoli ordini immessi, modificati, o cancellati. L'imposta si applica al prodotto del numero dei titoli eccedenti la soglia indicata al comma 1 per il prezzo medio ponderato degli ordini di acquisto, vendita o modifica per lo specifico strumento finanziario nella giornata di negoziazione. 3. Per gli strumenti finanziari derivati di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a , il rapporto di cui al comma precedente é calcolato sulla base del numero dei contratti standard inclusi nei singoli ordini immessi, modificati o cancellati. L'imposta si applica al prodotto del numero dei contratti standard eccedenti la soglia di cui al comma 1 per il controvalore medio ponderato degli ordini di acquisto, vendita o modifica per lo specifico strumento finanziario nella giornata di negoziazione. Per controvalore si intende, nel caso di opzioni, il premio indicato nel contratto moltiplicato per il numero delle azioni che compongono il contratto standard, negli altri casi, il controvalore nozionale del contratto standard. articolo 14 Soggetto passivo 1. L'imposta é dovuta dal soggetto che, attraverso gli algoritmi indicati all'articolo 12, immette gli ordini di acquisto e vendita e le connesse modifiche e cancellazioni di cui all'articolo precedente. articolo 15 Esclusioni dall'imposta 1. Sono escluse dall'ambito di applicazione dell'imposta di cui ai commi 491 e 492, le seguenti operazioni a il trasferimento di proprietà degli strumenti di cui al comma 491 o il mutamento della titolarità dei contratti e dei valori mobiliari di cui al comma 492, che avvengano a seguito di successione o donazione b le operazioni su obbligazioni o titoli di debito c le operazioni di emissione e di annullamento degli strumenti di cui al comma 491 e dei valori mobiliari di cui al comma 492, ivi incluse le operazioni di riacquisto dei titoli da parte dell'emittente d l'acquisto della proprietà di azioni di nuova emissione anche qualora avvenga per effetto della conversione di obbligazioni o dell'esercizio di un diritto di opzione spettante in qualità di socio, ovvero costituisca una modalità di regolamento delle operazioni di cui al comma 492 della suddetta legge e il trasferimento di proprietà degli strumenti di cui al comma 491 nell'ambito di operazioni di finanziamento tramite titoli, a seguito di concessione o assunzione in prestito o di un'operazione di vendita con patto di riacquisto o un'operazione di acquisto con patto di rivendita, o di un'operazione di «buy-sell back» o di «sell-buy back». É altresì escluso il trasferimento di proprietà dei suddetti strumenti nell'ambito di operazioni di garanzia finanziaria derivanti da un contratto con il quale il datore di una garanzia finanziaria trasferisce la piena proprietà della garanzia finanziaria al beneficiario di quest'ultima, allo scopo di assicurare l'esecuzione delle obbligazioni finanziarie garantite, o di assisterle in altro modo, incluso la restituzione al termine della garanzia. In tali ipotesi, l'imposta si applica qualora il trasferimento della proprietà divenga definitivo, ovvero nei casi di escussione della garanzia sia che avvenga per vendita dei titoli o per appropriazione degli stessi , compensazione della garanzia con l'obbligazione finanziaria garantita o utilizzo della garanzia per estinguere l'obbligazione finanziaria garantita o per altra ragione che comporti comunque un trasferimento definitivo della proprietà. Le garanzie costituite da titoli o strumenti finanziari partecipativi, o altri trasferimenti temporanei che non comportano trasferimento di proprietà sono del pari esclusi dall'applicazione dell'imposta f il trasferimento di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione emesse dalle società indicate nella lista di cui all'articolo 17, anche qualora costituisca una modalità di regolamento delle operazioni di cui al comma 492. L'esclusione opera anche per i trasferimenti che avvengano al di fuori di mercati e sistemi multilaterali di negoziazione g il trasferimento di proprietà degli strumenti di cui al comma 491 e le operazioni di cui al comma 492 poste in essere tra società fra le quali sussista un rapporto di controllo di cui all'articolo 2359, commi primo, numero 1 e 2 , e secondo del codice civile o che sono controllate dalla stessa società h il trasferimento di proprietà degli strumenti di cui al comma 491 o il mutamento della titolarità dei contratti e dei valori mobiliari di cui al comma 492 derivanti da operazioni di ristrutturazione di cui all'articolo 4 della direttiva 2008/7/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, nonché le fusioni e scissioni di organismi di investimento collettivo del risparmio i il trasferimento di proprietà di titoli rappresentativi di azioni o strumenti finanziari partecipativi emessi da società di cui all'articolo 17 del presente decreto. 2. L'imposta non si applica altresì a agli acquisti ed alle operazioni poste in essere da un intermediario finanziario che si interponga tra due parti ponendosi come controparte di entrambe, acquistando da una parte e vendendo all'altra un titolo o uno strumento finanziario, qualora tra le due transazioni vi sia coincidenza di prezzo, quantità complessiva e data di regolamento delle operazioni in acquisto e vendita, ad esclusione dei casi in cui il soggetto al quale l'intermediario finanziario cede il titolo o lo strumento finanziario non adempia alle proprie obbligazioni b agli acquisti degli strumenti di cui al comma 491 ed alle operazioni di cui al comma 492 poste in essere da sistemi che si interpongono negli acquisti o nelle operazioni con finalità di compensazione e garanzia degli acquisti o transazioni medesime. A tal fine, si fa riferimento ai soggetti autorizzati o riconosciuti ai sensi del regolamento UE numero 648/2012 del Parlamento e del Consiglio del 4 luglio 2012 che si interpongono in una transazione su strumenti finanziari con finalità di compensazione e garanzia per i Paesi nei quali non é in vigore il suddetto regolamento, si fa riferimento ad equivalenti sistemi esteri autorizzati e vigilati da un'autorità pubblica nazionale, purché istituiti in Stati e territori inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del TUIR. articolo 16 Esenzioni 1. Sono esenti dall'imposta di cui ai commi 491 e 492 a le operazioni che hanno come controparte 1 l'Unione europea, ovvero le istituzioni europee, la Comunità europea dell'energia atomica 2 gli organismi ai quali si applica il protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, ovvero la Banca centrale europea e la Banca europea per gli investimenti 3 le banche centrali degli Stati membri dell'Unione europea e le banche centrali e gli organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali di altri Stati 4 gli enti o gli organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate può essere data notizia dei predetti accordi b i trasferimenti di proprietà e le operazioni aventi ad oggetto azioni o quote di organismi di investimento collettivo del risparmio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m del TUF, qualificati come etici o socialmente responsabili ai sensi dell'articolo 117-ter del TUF, per i quali sia stato pubblicato un prospetto informativo, redatto secondo gli schemi di cui all'Allegato 1B del regolamento adottato con delibera CONSOB numero 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni, contenente le informazioni aggiuntive prescritte dall'articolo 89, comma 1, del regolamento adottato con delibera CONSOB numero 16190 del 29 ottobre 2007 e successive modificazioni c la sottoscrizione di contratti aventi ad oggetto la prestazione del servizio di gestione di portafogli di cui all'articolo 1, comma 5, lettera d , del TUF, qualificati come etici o socialmente responsabili ai sensi dell'articolo 117-ter del TUF, quando dal relativo contratto concluso con il cliente risultino le informazioni aggiuntive prescritte dall'articolo 89, comma 1, del regolamento adottato con delibera CONSOB numero 16190 del 29 ottobre 2007 e successive modificazioni. 2. In relazione alle operazioni indicate al comma 1, l'imposta non é dovuta da alcuna delle controparti. 3. Sono altresì esenti da imposta a le operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività di supporto agli scambi come definita nell'articolo 2, paragrafo 1, lettera k del regolamento UE numero 236/2012 del Parlamento e del Consiglio del 14 marzo 2012 nonché dal documento ESMA/2013/158 Final Report on Guidelines on the exemption for market making activities and primary market operations under Regulation EU 236/2012 of the European Parliament and the Council on short selling and certain aspects of Credit Default Swaps del 1° febbraio 2013, a condizione che il soggetto che agisce nell'ambito di tale attività sia stato ammesso dall'autorità individuata nell'articolo 17, paragrafi 5 e 8 del predetto regolamento a fruire dell'esenzione prevista dall'articolo 17, paragrafo 1 del regolamento medesimo. Per i Paesi ai quali non é direttamente applicabile il suddetto Regolamento 236/2012, in mancanza pertanto dell'autorizzazione di cui al precedente periodo, il soggetto che agisce nell'ambito dell'attività di supporto agli scambi é ammesso a fruire dell'esenzione, a condizione che abbia provveduto ad inoltrare apposita istanza alla CONSOB con le modalità che saranno previste con provvedimento del predetto organo il soggetto richiedente dovrà comunque dimostrare che rispetta i requisiti e le medesime condizioni richieste dal suddetto regolamento e dalle suddette linee guida b le operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività di sostegno alla liquidità nel quadro delle prassi di mercato ammesse, accettate dalla autorità dei mercati finanziari della direttiva 2003/6/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 gennaio 2003 e della direttiva 2004/72/CE della Commissione del 29 aprile 2004. La disapplicazione dell'imposta é limitata esclusivamente alle operazioni e transazioni svolte nell'ambito dell'attività sopra descritta. Sono compresi esclusivamente i casi in cui il soggetto che effettua le transazioni e le operazioni di cui al comma 491 e 492 ha stipulato un contratto direttamente con la società emittente del titolo. 4. Per le operazioni di cui al comma 3, l'esenzione é riconosciuta esclusivamente in favore dei soggetti che svolgono le attività di supporto agli scambi e sostegno alla liquidità ivi indicate e limitatamente alle operazioni poste in essere nell'esercizio delle predette attività l'imposta rimane eventualmente applicabile alla controparte, nei limiti e alle condizioni previste dal comma 494, primo periodo. 5. L'imposta di cui ai commi 491 e 492 non si applica ai fondi pensione sottoposti a vigilanza ai sensi della direttiva 2003/41/CE ed agli enti di previdenza obbligatoria, istituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del TUIR, nonché alle altre forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, numero 252. L'esenzione si applica, altresì, in caso di soggetti ed enti partecipati esclusivamente dai fondi di cui al periodo precedente. articolo 17 Individuazione delle società emittenti con capitalizzazione media inferiore a 500 milioni di euro 1. La Consob, entro il 10 dicembre di ogni anno, redige e trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze la lista delle società che rispettano il limite di capitalizzazione di cui al comma 491, ultimo periodo e le cui azioni sono negoziate in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione italiano. 2. Le società residenti nel territorio dello Stato che rispettano il limite di capitalizzazione di cui al comma 1 e le cui azioni sono negoziate in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione estero, trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il dieci dicembre di ogni anno, una comunicazione scritta attestante il valore della propria capitalizzazione, alla quale allegano apposita certificazione rilasciata dal mercato regolamentato pertinente ai sensi della Direttiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 o dal gestore di un sistema multilaterale di negoziazione se più rilevante dal punto di vista del controvalore degli scambi. In caso di ammissione alla negoziazione su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione, la verifica dell'inclusione nella lista avviene a decorrere dall'esercizio successivo a quello per il quale é possibile calcolare una capitalizzazione media per il mese di novembre fino a tale esercizio, si presume una capitalizzazione inferiore al limite di capitalizzazione di cui al comma 491, ultimo periodo. 3. Sulla base delle informazioni pervenute ai sensi dei commi precedenti, il Ministero dell'economia e delle finanze redige e pubblica sul proprio sito internet, entro il venti dicembre di ogni anno, la lista delle società residenti nel territorio dello Stato ai fini della esenzione di cui al comma 491, ultimo periodo. Per il primo anno di applicazione la lista delle società di cui al periodo precedente é allegata al presente decreto per quanto riguarda le società i cui titoli sono negoziati sul mercato regolamentato italiano per le società di cui al comma 2 del presente articolo, la comunicazione di cui al medesimo comma 2 deve essere effettuata entro il 20 febbraio 2013 una successiva lista comprensiva di queste ultime società verrà emessa entro il 1° marzo 2012 da parte del Ministero dell'economia e delle finanze. 4. Per capitalizzazione media si intende la media semplice delle capitalizzazioni giornaliere calcolate sulla base dei relativi prezzi medi ponderati, con riferimento a ciascuna giornata di negoziazione con esclusione di quelle per le quali i suddetti prezzi non sono coerenti con il numero di titoli in circolazione, come, per esempio, nel caso degli aumenti di capitale, e di quelle nelle quali non vi sono state negoziazioni. Nel caso di titoli sospesi dalle negoziazioni, la capitalizzazione é calcolata con riferimento all'ultimo mese disponibile. Qualora la società emittente abbia più categorie di azioni negoziate, la valutazione va riferita all'insieme delle categorie. articolo 18 Indeducibilità dell'imposta 1. L'imposta di cui ai commi 491, 492 e 495 non é deducibile ai fini delle imposte sui redditi, ivi incluse le imposte sostitutive delle medesime, nonché ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. articolo 19 Versamento dell'imposta 1. Sono responsabili del versamento dell'imposta le banche, le società fiduciarie e le imprese di investimento di cui all'articolo 18 del TUF, che intervengano nell'esecuzione delle operazioni di cui ai commi 491, 492 e 495, nonché i notai che intervengano nella formazione o nell'autentica di atti relativi alle medesime operazioni. A tali soggetti si applica l'articolo 64, terzo comma del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numero 600. Negli altri casi l'imposta é versata dal contribuente. 2. L'imposta é versata a per i trasferimenti di proprietà di cui al comma 491, entro il giorno sedici del mese successivo a quello del trasferimento della proprietà come determinato ai sensi dell'articolo 3 b per le operazioni di cui al comma 492, entro il giorno sedici del mese successivo a quello della conclusione del contratto come determinato ai sensi dell'articolo 8 c per le negoziazioni di cui al comma 495, entro il giorno sedici del mese successivo a quello in cui cade la data di invio dell'ordine annullato o modificato. 3. Gli intermediari e gli altri soggetti che intervengono nell'operazione non sono tenuti al versamento dell'imposta nel caso in cui il contribuente attesti che l'operazione rientra tra le ipotesi di esclusione indicate all'articolo 15 o di esenzione indicate all'articolo 16. 4. Qualora nell'esecuzione dell'operazione intervengano più soggetti tra quelli indicati nel comma 1, l'imposta é versata da colui che riceve direttamente dall'acquirente o dalla controparte finale l'ordine dell'esecuzione. Nel caso in cui l'acquirente o la controparte finale sia uno dei soggetti di cui al comma 1, non localizzato negli Stati o territori di cui al periodo successivo, il medesimo provvede direttamente al versamento dell'imposta. I soggetti localizzati in Stati o territori con i quali non sono in vigore accordi per lo scambio di informazioni e per l'assistenza al recupero dei crediti ai fini dell'imposta, individuati in un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, che a qualsiasi titolo intervengono nell'esecuzione dell'operazione, si considerano a tutti gli effetti acquirenti o controparti finali dell'ordine di esecuzione. 5. I responsabili del versamento dell'imposta assolvono annualmente gli adempimenti dichiarativi per i trasferimenti e le operazioni di cui al comma 2, tra le quali possono essere comprese anche quelle escluse ed esenti, nei termini e con le modalità stabiliti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare ai sensi del comma 500. Con il medesimo provvedimento sono stabilite le modalità per l'assolvimento dell'imposta e i relativi obblighi strumentali. I soggetti di cui al comma 494 possono avvalersi della Società di Gestione Accentrata di cui all'articolo 80 del TUF per il versamento dell'imposta e per gli obblighi dichiarativi. A tal fine, conferiscono alla suddetta Società apposita delega ed inviano alla medesima le informazioni utilizzate per il calcolo dell'imposta, necessarie per il versamento e per l'adempimento dei relativi obblighi dichiarativi. I soggetti deleganti restano comunque responsabili del corretto assolvimento dell'imposta e degli obblighi strumentali. La Società di Gestione Accentrata riceve la provvista dai soggetti di cui al comma 494 e provvede al versamento dell'imposta entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla data dell'operazione il versamento relativo alle operazioni del mese di novembre é effettuato entro il giorno 19 del mese di dicembre e i soggetti deleganti sono tenuti ad inviare le informazioni di cui al quarto periodo ed a fornire la provvista entro il terzo giorno lavorativo antecedente la predetta data. 6. I soggetti di cui al comma 1 sono esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione qualora l'imposta liquidata sia di importo inferiore a cinquanta euro. 7. Gli intermediari e gli altri soggetti non residenti che intervengono nell'operazione, in possesso di una stabile organizzazione in Italia, ai sensi dell'articolo 162 del TUIR, adempiono agli obblighi derivanti dall'applicazione dell'imposta tramite la stabile organizzazione che risponde negli stessi termini e con le stesse responsabilità del soggetto non residente, per gli obblighi derivanti dall'applicazione dell'imposta. Gli intermediari e gli altri soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia possono nominare un rappresentante fiscale individuato tra i soggetti indicati nell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numero 600 che risponde negli stessi termini e con le stesse responsabilità del soggetto non residente, per gli obblighi derivanti dall'applicazione dell'imposta. 8. Negli altri casi, i predetti adempimenti, compreso quello relativo al versamento dell'imposta, devono essere adempiuti direttamente dai soggetti esteri, i quali, se obbligati alla presentazione della dichiarazione, sono tenuti ad identificarsi secondo modalità che saranno definite con Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate. articolo 20 Applicazione delle sanzioni 1. In caso di ritardato, insufficiente o omesso versamento dell'imposta, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, numero 471 esclusivamente nei confronti dei soggetti tenuti a tale adempimento che rispondono anche del pagamento dell'imposta. In caso di insufficiente o omesso versamento dell'imposta, resta salva la facoltà dell'amministrazione finanziaria di procedere al recupero della stessa e dei relativi interessi anche nei confronti del contribuente. 2. Per le violazioni relative alla dichiarazione, al contenuto della stessa e agli obblighi strumentali di cui all'articolo 19, comma 5, si applicano le sanzioni previste dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, numero 471, in materia di imposta sul valore aggiunto. articolo 21 Applicazione dell'imposta nell'anno 2013 1. L'imposta sul trasferimento della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi, nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti e il trasferimento di proprietà di azioni che avvenga anche per effetto della conversione di obbligazioni o di esercizio di strumenti finanziari di cui al comma 492, si applica alle operazioni regolate a decorrere dal 1° marzo 2013, qualora negoziate successivamente al 28 febbraio. 2. L'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza, di cui al comma 495, relative agli strumenti di cui al comma 491, si applica agli ordini inviati a decorrere dal 1° marzo 2013. 3. L'imposta sulle operazioni di cui al comma 492, si applica ai contratti sottoscritti, negoziati, o modificati ovvero ai valori mobiliari trasferiti a decorrere dal 1° luglio 2013. 4. L'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza, di cui al comma 495, relative a strumenti finanziari derivati e valori mobiliari di cui al comma 492, si applica agli ordini inviati a decorrere dal 1° luglio 2013. 5. L'imposta di cui al comma 491 é fissata, per il 2013, nella misura dello 0,22 per cento. L'aliquota é ridotta allo 0,12 per cento per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione. 6. L'imposta di cui ai commi comma 491 e 495, limitatamente ai trasferimenti aventi ad oggetto azioni ed altri strumenti finanziari partecipativi, nonché titoli rappresentativi, effettuati fino alla fine del terzo mese solare successivo alla data di pubblicazione del presente decreto, é versata entro il 16 luglio 2013. articolo 22 Rimborsi 1. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di rimborso dell'imposta indebitamente versata anche nel caso in cui il contribuente dimostri, in maniera univoca, che la medesima operazione é stata assoggettata all'imposta più di una volta. Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Qui l’allegato all’articolo 1 del decreto del 21 febbraio 2013