La Corte di Strasburgo ha statuito l'illegittimità della riscossione? Notizia falsa

L’Agenzia delle Entrate interviene con un comunicato per smentire prontamente la notizia su una presunta sentenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo, la quale avrebbe dichiarato l’illegittimità della riscossione del canone per il servizio radiotelevisivo pubblico.

Canone RAI illegittimo? Nella nota l’Agenzia chiarisce che la notizia è falsa e destituita di ogni fondamento , ricordando che tutti i possessori di un apparecchio idoneo alla ricezione di programmi radiotelevisivi sono tenuti, a pena di sanzioni, al pagamento del canone per l’anno in corso pari a 113,5 euro entro il 31 gennaio 2014. Notizia falsa. L’Agenzia precisa che, proprio in materia di riscossione del canone Rai, la Corte di Strasburgo si era pronunciata nel 2009 decisione n. 33/04 , affermandone la piena legittimità. Il ricorso era stato presentato da un cittadino italiano residente a Vicenza, che nel 1999 aveva inoltrato alla Rai la richiesta di disdetta dall'abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo. Nel 2003 la Guardia di Finanza aveva provveduto a sigillare il televisore al contribuente, che aveva quindi adito la Corte europea dei diritti dell’uomo lamentando una lesione del suo diritto a ricevere informazioni attraverso altri canali televisivi, nonché una violazione del diritto al rispetto della vita privata e della proprietà privata. La pronuncia della CEDU. Nel rigettare il ricorso, la Corte aveva ribadito, allineandosi alla giurisprudenza italiana in materia, che la tassa era dovuta per il solo fatto di possedere una televisione, e che dunque non veniva pagata in cambio della ricezione di un canale particolare ma come contributo a un servizio per la comunità. I Giudici chiarirono poi che l'azione di porre sotto sigillo l'apparecchio televisivo era legittima in quanto finalizzata a finanziare un servizio pubblico e scoraggiare le inadempienze entrambi obiettivi legittimi alla luce dei principi della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. fonte www.fiscopiu.it