Maltrattamenti e umiliazioni a scuola: la posizione di garanzia della direttrice va provata

Non può essere disposta una misura cautelare ai danni della direttrice di una scuola in presenza di abusi ai danni degli alunni ad opera di una insegnante, se l’omissione del dovere di vigilanza non viene congruamente provata.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione nella sentenza n. 99 del 3 gennaio 2014. Il fatto. Il Tribunale di Roma confermava la misura degli arresti domiciliari nei confronti di un’insegnate e della direttrice di una scuola in ordine al reato di maltrattamenti continuati ai danni degli alunni, risultanti da riprese video e da dichiarazioni dei genitori dei bambini. Particolarmente grave il quadro indiziario anche nei confronti della direttrice che aveva costantemente sminuito la condotta della maestra, nonostante le preoccupate testimonianze di altre operatrici scolastiche. Proprio quest’ultima propone, quindi, ricorso per cassazione in merito alla sussistenza in capo a lei di una posizione di garanzia e asserendo di aver svolto i suoi compiti di vigilanza segnalando i fatti agli organi competenti e avviando una fase di monitoraggio con le altre insegnanti. Non basta un mero quadro indiziario. Il ricorso è fondato stante la insufficiente illustrazione degli esatti doveri inerenti alla posizione di garanzia dell’indagata e le sue specifiche condotte la direttrice aveva comunque invitato le denuncianti a mettere per iscritto quanto da loro ritenuto riprovevole nella condotta dell’insegnante e aveva anche indetto una riunione alla presenza della psicologa, condotta, questa, difficilmente compatibile con una volontà di coprire la responsabilità. Per i giudici non sembra dunque emergere un sufficiente quadro indiziario circa una volontà della direttrice di disinteressarsi del comportamento tenuto nella sua classe , risultando solo una sottovalutazione della rilevanza – disciplinare o penale .- dei fatti.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 12 novembre 2013 – 3 gennaio 2014, n. 99 Presidente De Roberto – Relatore Conti Ritenuto in fatto 1. Con la ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Roma, adito ex art. 309 cod. proc. pen., confermava l'ordinanza in data 14 maggio 2013 del Giudice per le indagini preliminari in sede con la quale era stata applicata la misura degli arresti domiciliari nei confronti di M.F. e di C.M.R. in ordine al reato di maltrattamenti continuati ai danni degli alunni della sezione F della Scuola dell'infanzia omissis , addebitati direttamente alla M. quale insegnante e alla C. , quale direttrice della scuola, ex art. 40, comma secondo, cod. pen Osservava il Tribunale che, sulla base delle dichiarazioni di vari operatori scolastici in servizio presso la Scuola omissis , doveva ritenersi sussistere un grave quadro indiziario circa abituali comportamenti violenti o umilianti posti in essere dalla insegnante M. a carico dei bambini percosse, strattoni, insulti, umiliazioni varie, minacce, incitamenti ad alcuni bambini a punire mediante schiaffi compagni più piccoli , in parte confermato da riprese video e dichiarazioni de relato di genitori dei bambini. Analogo quadro indiziario indicava che la direttrice C. aveva costantemente sminuito la condotta della M. , nonostante le indicazioni preoccupate che le provenivano dalle altre operatrici scolastiche, assumendo un atteggiamento ostile contro la bidella N.B. che aveva denunciato i fatti. Sussisteva poi ad avviso del Tribunale un concreto pericolo di reiterazione di analoghi fatti da parte di entrambe le indagate. 2. Ricorrono per cassazione le indagate. 3. L'avv. Susanna Carraro, difensore della M. , deduce i seguenti motivi. 3.1. Violazione della legge processuale e vizio di motivazione in relazione al mancato deposito, prima dell'interrogatorio di garanzia, di tutte le registrazioni audio-video effettuate nell'ambito della scuola omissis dal giorno omissis al giorno omissis , su cui anche si è fondata l'ordinanza cautelare in particolare le registrazioni relative ai giorni del omissis erano presenti solo in estratto e, inoltre, non erano state messe a disposizione della difesa le registrazioni relative ai giorni successivi al omissis alle quali anche, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, aveva fatto riferimento l'ordinanza impositiva. 3.2. Violazione della legge processuale e vizio di motivazione in relazione alla tardiva messa a disposizione da parte del P.m. delle registrazioni video, per di più in forma di estratti, avvenuta lo stesso giorno della udienza davanti al Tribunale del riesame, tenutasi il omissis , a fronte di una tempestiva richiesta della difesa in data omissis . 3.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in punto di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di maltrattamenti, non avendo l'ordinanza cautelare considerato adeguatamente le numerose dichiarazioni di parenti di bambini o di operatori della scuola che avevano escluso di avere riscontrato direttamente o indirettamente l'uso di mezzi violenti o umilianti da parte dell'indagata nei confronti dei bambini. 3.4. Insussistenza di esigenze cautelari, essendo ogni elemento di valutazione stato ormai raccolto. 3.5. Mancanza di motivazione circa l'adeguatezza di misura non restrittiva. 4. L'avv. Michele Monaco, difensore di C.M.R. , deduce i seguenti motivi. 4.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in punto di sussistenza di una posizione di garanzia in capo all'indagata, cui erano inibiti provvedimenti disciplinari, di competenza del direttore educativo e delle altre figure dirigenziali, avendo d'altro canto la C. assolto ai suoi compiti di vigilanza segnalando i fatti agli organi competenti e pretendendo che le accuse mosse da alcune insegnanti fossero messe per iscritto. 4.2. Illogicità e carenza di motivazione in punto di valutazione degli elementi indiziari, avendo la C. verificato il comportamento della M. assistendo alle lezioni, presenziando ai colloqui tra le maestre e la mamma di un bambino, avviando una fase di monitoraggio dopo la riunione con la psicologa del Comune di Roma e chiedendo informazioni alle altre insegnanti. Mancava comunque alcun elemento per ritenere che essa avesse la coscienza e volontà di coprire comportamenti illegittimi della M. . 5. Con successive ordinanze del G.i.p. del Tribunale di Roma, è stata revocata la misura cautelare nei confronti della M. ed è stata sostituita nei confronti della C. la misura domiciliare con quella del divieto di avvicinamento alla sede scolastica. Considerato in diritto 1. Il ricorso della M. ha perso di interesse a seguito del venir meno di ogni misura cautelare, non avendo la stessa personalmente dichiarato di avere interesse alla decisione nella prospettiva dell'attivazione di una procedura per la riparazione di ingiusta detenzione v. per tutte Sez. U, n. 7931 del 16/12/2010, dep. 2011, Testini, Rv. 249002 . Il suo ricorso va dunque dichiarato inammissibile. 2. Il ricorso della C. è invece fondato, stante la insufficiente illustrazione da parte del Tribunale sia degli esatti doveri inerenti alla posizione di garanzia dell'indagata quale direttrice della Scuola dell'infanzia OMISSIS sia delle specifiche condotte, atte a impedire i ripetuti fatti di maltrattamento, ad essa addebitabili. 3. In primo luogo, non è stato chiarito quali precisi doveri incombessero sulla C. , in relazione alla sua posizione scolastica e alle relative mansioni, una volta resa edotta direttamente o indirettamente da varie fonti bidella N. , insegnanti G. e S. , dei comportamenti vessatori usati dalla maestra M. nei confronti dei piccoli alunni della classe F. Nel provvedimento impugnato si richiamano indistintamente e confusamente - senza alcun preciso riferimento a fonti normative e contrattuali, che sarebbe stato onere prima del G.i.p. e poi del Tribunale precisare con esattezza e completezza - omissioni di doveri di vigilanza, di adozione di provvedimenti disciplinari e di segnalazioni a superiori autorità in relazione alla condotta tenuta dall'insegnante M. della quale la C. sarebbe stata resa edotta. Già questa primo rilievo conduce di per sé alla valutazione di una grave carenza di motivazione a carico dell'ordinanza impugnata. 4. In secondo luogo, non si è definito con chiarezza in cosa sia consistita, nella concreta vicenda per cui è processo, la condotta omissiva della C. . A quanto esposto nell'ordinanza impugnata, non sembra che la C. abbia ricevuto dirette lagnanze sulla condotta scolastica della M. da parte della bidella N. . Sul comportamento sicuramente riprovevole della M. nei confronti dei piccoli alunni le avrebbero riferito invece le insegnanti G. e S. , riportando anche quanto loro detto dalla N. . Entrambe si sarebbero lamentate di un atteggiamento di copertura della C. nei confronti della M. . Ma lo stesso Tribunale da atto che, al di là di un ingiustificato atteggiamento di sottovalutazione da parte della C. su quanto riferitole - accompagnato da una preconcetta ostilità nei confronti della dipendente N. - la direttrice adottò delle precise iniziative in merito ai fatti denunciatile. Essa, infatti, in primo luogo, invitò - del tutto opportunamente - la G. e la S. a mettere per iscritto quanto da loro ritenuto riprovevole nella condotta della M. . Indisse poi una riunione tra tutti gli insegnanti alla presenza della psicologa F. condotta difficilmente compatibile con una volontà di coprire responsabilità della M. . Successivamente, dopo che la G. mise per iscritto le sue accuse, trasmise la lettera ai superiori gerarchici C. e B. i quali stessi, è il caso di sottolineare, invitarono la G. a denunciare i fatti alle autorità o a valutare se il termine maltrattamenti dalla stessa usato nella precedente missiva fosse da rivedere. 5. Sulla base dei dati esposti, non sembra dunque emergere un sufficiente quadro indiziario circa una volontà della C. di disinteressarsi del comportamento tenuto nella sua classe dalla M. , risultando solo, allo stato, una sua sottovalutazione della rilevanza - disciplinare o penale - dei fatti. L'ordinanza impugnata va pertanto annullata, con rinvio al Tribunale di Roma per nuovo esame circa la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico di C.M.R. , sotto entrambi i profili sopra evidenziati. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata nei confronti di C.M.R. e rinvia al Tribunale di Roma per nuovo esame. Dichiara inammissibile il ricorso di M.F. per sopravvenuta carenza di interesse.