Il passaggio non può fare a meno della cosa, il titolo traslativo non deve essere esplicito

Nel computo del termine per l’usucapione, ai fini dell’accessione del possesso di una servitù di passaggio in capo al successore a titolo particolare del fondo dominante la servitù non deve necessariamente essere menzionata nell’atto di acquisto.

Lo ha affermato la Seconda sezione civile della Cassazione con la sentenza numero 18909/12. Il caso. La società O cita in giudizio la società RM, che gestisce un campeggio situato in un fondo adiacente a quello di proprietà dell’attrice, domandando l’accertamento dell’assenza di diritto di passaggio della convenuta. Accadeva infatti che lo stradello che collegava il fondo della RM alla spiaggia, percorso da pedoni, passasse attraverso quello della O. All’esito del giudizio di primo grado, respinta la domanda dell’attrice, viene invece accolta la domanda riconvenzionale della convenuta che vede così accertato l’acquisto della servitù di passaggio per usucapione. La Corte d’appello ribalta poi tale decisione, stabilendo l’insussistenza del diritto di passaggio per difetto dei requisiti richiesti per l’usucapione, in particolare perché il passaggio di un numero indeterminato di persone non porta a ravvisare una posizione distinta e qualificata di possesso in capo alla RM, la quale propone quindi ricorso per cassazione. Extrapetizione. La Suprema Corte accogli alcuni dei motivi di ricorso proposti dall’appellata, cassando con rinvio per essi la sentenza impugnata. Innanzi tutto la Cassazione rileva la fondatezza della doglianza in tema di vizio di extrapetizione, con cui la ricorrente sottolinea come il giudice di secondo grado abbia deciso su di un punto fondamentale della controversia, ossia l’esercizio del passaggio sulla strada pedonale, senza però che l’attrice appellante avesse sollevato alcuna considerazione in merito. Occorre infatti tenere conto dl principio del tantum devolutum quantum appellatum, in forza del quale il giudice d’appello non può pronunciarsi che sui punti della decisione investiti dai motivi di censura svolti dall’appellante, tra i quali nel caso di specie non rientrava quello inerente in passaggio di un numero indeterminato di persone. Accessione nel possesso Ugualmente fondato è il motivo che lamenta la violazione dell’articolo 1146, comma 2, c.c., laddove la sentenza impugnata ha stabilito che non si potesse unire, ai fini del computo del termine ventennale per l’usucapione, il periodo di possesso della RM a quello della sua dante causa perché la servitù non era menzionata espressamente nell’atto di acquisto. Sul punto, rileva in effetti la S.C., la giurisprudenza non è unanime, ma si divide a causa della lettera della norma, che menziona il ‘successore a titolo particolare’, rendendo perciò decisiva l’esistenza di un simile titolo. conta il carattere accessorio della servitù. La Seconda sezione afferma con la sentenza in commento di voler aderire all’orientamento per cui l’accessione del possesso «si verifica, a favore del successore a titolo particolare nella proprietà del fondo dominante, anche in difetto di espressa menzione della servitù nel titolo traslativo della proprietà del fondo». Ciò perché, prosegue il Collegio, la servitù ha carattere accessorio rispetto alla res principale in conseguenza di tale caratteristica «per il principio della c.d. ambulatorietà, essa si trasferisce assieme alla titolarità del fondo dominante anche in assenza di una sua espressa menzione nell’atto di trasferimento». In più, anche in assenza della trascrizione del diritto - che non ha valore costitutivo – l’effetto appena descritto si realizza ugualmente poiché il contratto è in sé titolo astrattamente idoneo al trasferimento del diritto di servitù afferente al bene. Ulteriore elemento a supporto di questa tesi è il dato letterale dell’articolo 1146 c.c., che «identifica il soggetto il cui possesso si intende unire non come dante causa ma come ‘autore’ del possesso medesimo, manifestando in tal modo l’avviso circa la non necessaria coincidenza formale tra diritto trasferito ed oggetto del possesso».

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 25 settembre – 5 novembre 2012, numero 18909 Presidente Nuzzo – Relatore Bertuzzi Svolgimento del processo Con atto di citazione del 1997 la società Ottano, proprietaria di terreni adibiti a complesso residenziale in omissis , convenne in giudizio la società Rio Mare chiedendo che fosse accertato che quest'ultima, titolare di un'area in cui veniva gestito un camping, non aveva alcun diritto di passare attraverso il proprio fondo per raggiungere la spiaggia. La società convenuta si oppose alla domanda assumendo che lo stradello su cui veniva esercitato il passaggio pedonale non insisteva sui terreni indicati dalla controparte e che comunque essa aveva acquistato il diritto per usucapione, per il cui accertamento propose domanda riconvenzionale. Esaurita l'istruttoria anche mediante consulenza tecnica d'ufficio, il Tribunale di Livorno decise la causa rigettando la domanda dell'attrice ed accogliendo quella della convenuta di accertamento dell'acquisto della servitù di passaggio per usucapione. Interposto gravame da parte della società Ortano, cui resistette la Rio Mare anche con appello incidentale, con sentenza numero 528 del 15 marzo 2006 la Corte di appello di Firenze riformò in toto la decisione impugnata, accogliendo la domanda dell'attrice e rigettando quella riconvenzionale della convenuta. A sostegno di tale conclusione il giudice di secondo grado, nella premessa che l'oggetto dell'accertamento riguardasse unicamente la sussistenza del diritto di passaggio vantato dalla Rio Mare, osservò che la relativa pretesa doveva considerarsi infondata per difetto dei requisiti richiesti per l'usucapione, avendo le prove orali dimostrato che il transito sulla stradella in contestazione veniva esercitato da un numero indeterminato di persone, per cui non poteva ravvisarsi, rispetto ad esso, una posizione distinta e qualificata di possesso in capo alla convenuta aggiunse che quest'ultima non aveva comunque dimostrato di avere esercitato il passaggio per venti anni, tenuto conto che il suo acquisto risaliva al 1990 e che essa non poteva unire al suo possesso quello dei suo danti causa in quanto, non risultando la servitù menzionata nel suo titolo di proprietà, non era in grado di vantare alcun titolo astrattamente idoneo a trasferirle la contestata servitù. Per la cassazione di questa decisione, notificata 22 maggio 2006, ricorre, con atto notificato il 20 luglio 2006, la società Rio Mare, affidandosi a nove motivi. Resiste con controricorso la società Ottano Mare. Entrambe le parti hanno depositato memoria. Motivi della decisione Il primo motivo di ricorso denunzia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, lamentando che la Corte territoriale non abbia esaminato l'eccezione sollevata dalla convenuta fin dal primo grado e riproposta in appello con cui essa aveva contestato che il primo tratto dello stradello insistesse sulle particelle menzionate dall'attrice nel proprio atto di citazione, ignorando sul punto anche l'accertamento del consulente tecnico d'ufficio, secondo cui lo stradello si limitava a fiancheggiare il margine esterno dei predetti terreni. Il secondo motivo denunzia violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 949 in relazione all'articolo 2697 cod. civ., assumendo che la mancata verifica da parte della Corte territoriale della circostanza se il passaggio interessasse o meno le particelle indicate dall'attrice ha determinato altresì la violazione delle norme in rubrica, tenuto conto che l'accoglimento della domanda di negatoria servitutis richiedeva necessariamente la prova da parte dell'attrice sia della proprietà dei fondi, che del fatto che il passaggio contestato si svolgesse effettivamente su di essi. Il terzo motivo denunzia violazione e/o falsa applicazione degli articolo 115 e 116 cod. proc. civ., assumendo che, qualora si ritenga che il giudice di appello abbia respinto la contestazione della Rio Mare di cui sopra reputando che effettivamente lo stradello attraversava tutte le particelle di terreno indicate dall'attrice, la relativa conclusione appare comunque il prodotto di una errata valutazione delle prove, essendo in palese contrasto con le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio e delle planimetrie prodotte dalle parti. Questi motivi, che possono essere trattati congiuntamente per la loro connessione obiettiva, vanno tutti disattesi. Quanto al primo motivo, se ne deve rilevare l'inammissibilità in quanto con esso la parte introduce una critica ad accertamenti di fatti operati dal giudice di primo grado non sostenuta da precisi riferimenti alle risultanze probatorie ed alla relazione del consulente tecnico d'ufficio che pure richiama tali da evidenziare il denunziato vizio di motivazione, per non avere il giudice a quo valutato elementi decisivi in grado di condurlo ad un diverso accertamento dei fatti. Il ricorso invero non contiene indicazioni precise e specifiche in ordine alle risultanze istruttorie che sarebbe state trascurate dal giudice di merito, limitandosi sul punto a vaghi e generici richiami alla consulenza tecnica d'ufficio. A tale rilievo si aggiunga che del tutto generica appare anche la deduzione della ricorrente in ordine alla riproposizione del punto in contestazione, circa l'insistenza del tracciato della stradella sui terreni di proprietà della controparte, nel giudizio di appello, mediante la formulazione di uno specifico motivo di appello incidentale in contraddizione, deve sottolinearsi, con la statuizione del giudice di primo grado che, in accoglimento della domanda della parte medesima, aveva dichiarato il suo acquisto per usucapione della servitù sui medesimi terreni della controparte . In ogni caso deve osservarsi che, mancando sul punto qualsiasi esame e determinazione da parte del giudice di merito, il vizio avrebbe dovuto essere formulato sub specie di vizio in procedendo per omessa pronunzia, ai sensi dell'articolo 360 numero 4 cod. proc. civ. in relazione all'articolo 112 stesso codice, e non sotto il profilo della motivazione, con conseguente formulazione di un apposito quesito di diritto, a mente dell'articolo 366 bis cod. proc. civ. applicabile in questo giudizio ai sensi dell'articolo 27 del d. lgs. numero 40 del 2006, risultando la sentenza impugnata pubblicata dopo il 2 marzo 2006 . La mancanza del quesito a conclusione del motivo costituisce ulteriore profilo di inammissibilità dello stesso. Il secondo motivo ed il terzo appaiono assorbiti dalle presenti considerazioni. Il secondo in quanto nella fattispecie è ravvisabile, sulla base della stessa prospettazione dei fatti della ricorrente, la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e non la violazione del principio sull'onere della prova. Il terzo avendo il giudice a quo omesso del tutto di esaminare l'aspetto indicato e quindi di pronunciarsi su di esso, laddove la violazione dei principi in materia di valutazione del materiale probatorio presuppongono l'esame del fatto su cui converge la prova. Con il quarto motivo la società ricorrente, nel denunziare violazione e falsa applicazione degli articolo 112 e 183 cod. proc. civ., lamenta che il giudicante abbia rigettato il suo motivo di appello con cui, dato atto che l'attrice aveva esteso la domanda di negatoria anche al mappale numero 139 soltanto con la memoria ex articolo 183 cod. proc. civ., era stata eccepita l'inammissibilità di tale deduzione, trattandosi di domanda nuova e non di mera emendatio libelli. Il mezzo non è fondato. La Corte di appello si è pronunciata sul punto assumendo che l'integrazione operata dalla società attrice nella memoria istruttoria mediante il riferimento anche al mapp. 139 non integrava una mutatio libelli, atteso che l'oggetto del giudizio appariva già a sufficienza definito nell'atto di citazione mediante il riferimento allo stradello esistente sui terreni di proprietà dell'attrice, in relazione ai quali l'indicazione catastale svolgeva la funzione di mera specificazione della domanda, ma non ne delimitava in modo pregnante l'oggetto. Questa conclusione appare corretta, convincente e condivisibile sulla base di quanto risulta dagli atti. L'esame degli stessi, doveroso in ragione della natura del vizio denunziato Cass. S.U. numero 8077 del 2012 , convince infatti che l'indicazione della nuova particella, contenuta nella memoria ex articolo 183 cod. proc. civ., cioè in un atto destinato proprio a precisare la domanda, non ha affatto ampliato l'oggetto del giudizio e quindi il thema decidendum, che risultava già fissato nel petitum della domanda iniziale volto a far dichiarare l'inesistenza di una servitù di passaggio sullo stradello che attraversava i terreni di proprietà dell'attrice. Che del resto non si tratti di mutamento della domanda, ma di semplice precisazione della stessa, che come tale non modificava l'oggetto del contendere, discende anche dal rilievo che la società convenuta, nel rispondere all'atto di citazione, aveva avanzato domanda riconvenzionale per la dichiarazione di acquisto per usucapione della servitù di passaggio sul medesimo stradello, con ciò evidentemente dimostrando di avere esattamente identificato il passaggio conteso nel tracciato effettivo dello stesso e non in relazione alla mera indicazione catastale dei terreni attraversati. Il quinto motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione degli articolo 342 e 112 cod. proc. civ., assumendo che la sentenza impugnata è incorsa nel vizio di extrapetizione in quanto ha escluso che la società appellata avesse esercitato sulla stradella il possesso del passaggio, disattendendo sul punto l'accertamento contrario del giudice di primo grado, sulla base della considerazione, mai sollevata dall'attrice appellante, che il transito in contestazione veniva esercitato da un numero indeterminato di persone, sicché la convenuta non poteva vantare, rispetto ad esso, una posizione distinta e qualificata. Il motivo è fondato. La decisione impugnata ha respinto la domanda di usucapione della servitù avanzata dalla odierna ricorrente, riformando la sentenza di primo grado, sulla base anche del rilievo che la società Rio Mare non poteva vantare rispetto a tale passaggio una posizione distinta e qualificata di possesso, in quanto il transito veniva esercitato contemporaneamente da un numero indeterminato di persone. Così decidendo il giudice territoriale ha però violato il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunziato, applicabile anche nel giudizio di appello, dal momento che la circostanza da esso rilevata non aveva formato oggetto di alcuna deduzione da parte della appellante principale. L'esame dell'atto di appello proposto dalla società Ortano, consentito a questa Corte in ragione della natura processuale del vizio denunziato, evidenzia infatti che nessuna contestazione fondata su una pretesa inconciliabilità tra l'utilizzo del passaggio da parte del pubblico e la configurabilità di una servitù prediale in favore dei fondi vicino era mai stata sollevata. Al di là pertanto della valutazione in ordine all'esattezza della conclusione accolta, che si pone invero in contrasto con l'orientamento già espresso da questa Corte sul punto Cass. numero 15171 del 2000 , non v'è dubbio che la ratio decidendi adottata dalla Corte fiorentina al fine di pervenire alla riforma della sentenza di primo grado, che dichiarando l'usucapione della servitù in favore della Rio Mare, aveva espressamente qualificato la sua condotta in termini di possesso, configuri una violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, che, nel giudizio di appello, impone al giudice, per il correlato principio del tantum devolutum quantum appellatum, di esaminare e pronunciarsi sui soli punti della decisione investiti dai motivi di censura svolti dall'appellante. Il sesto motivo denunzia violazione e/o falsa applicazione degli articolo 1027 e 1028 cod. civ., censurando la decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto non compatibile con la vantata servitù prediale la circostanza che il percorso della stessa conduceva non ad un luogo privato ma al mare e quindi ad un sito demaniale, come tale raggiungibile da chiunque altro. Il settimo motivo denunzia violazione e/o falsa applicazione degli articolo 832, 841 e 1027 in relazione agli articolo 1140 en 1148 cod. civ., lamentando che la Corte di appello abbia, per altro verso, escluso il possesso in favore della convenuta in ragione del rilievo che per essa l'utilizzazione della stradella non era esclusiva, dal momento che il transito era libero a tutti e solo si poteva configurare un uso più frequente da parte della convenuta. L'ottavo motivo denunzia violazione e/o falsa applicazione degli articolo 100 e 112 cod. proc. civ. in relazione all'articolo 949 cod. civ., assumendo che l'affermazione della Corte di appello in ordine all'esistenza di una servitù di passaggio generale, pubblica o semipubblica appare incompatibile con la pronuncia con cui lo stesso giudice ha autorizzato la società attrice ad eseguire opere per impedire il transito ed ordinato alla convenuta di astenersi dal passaggio. Questi motivi, da esaminarsi congiuntamente, vanno dichiarati assorbiti in ragione dell'accoglimento del quinto motivo, apparendo i punti della decisione con essi impugnati dipendenti dalla argomentazione censurata con il suddetto motivo. Il nono motivo denunzia violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 1146, comma 2, cod. civ., assumendo l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso che la società convenuta potesse unire, ai fini del perfezionamento del termine per usucapire, il proprio periodo di possesso con quello dei suoi danti causa, in ragione del fatto che la predetta servitù non era menzionata nel suo atto di acquisto, laddove, sostiene la ricorrente, ai fini dell'accessione nel possesso è sufficiente il trasferimento del bene in favore del quale è esercitato il possesso della servitù. Il motivo è fondato. L'articolo 1146, comma 2, cod. civ. dispone che il successore a titolo particolare può unire al proprio possesso quello del suo autore per goderne gli effetti . La questione di diritto sollevata dal ricorso può essere riassunta nel quesito se, ai fini dell'accessione del possesso di una servitù in capo al successore a titolo particolare del fondo preteso dominante, occorra che la servitù sia menzionata nell'atto di acquisto ovvero sia sufficiente l'acquisto del fondo. La Corte di appello ha optato per la prima soluzione, facendo proprio un indirizzo che può contare su alcuni arresti di questa Corte Cass. numero 3177 del 2006 Cass. numero 18750 del 2005 attengono invece a fattispecie diverse ed esprimono pertanto orientamenti non assimilabili a quello in esame le decisioni di questa Corte numero 6353 del 2010 e numero 22348 del 2011, richiamate dalla società controricorrente nella propria memoria . La ragione di tale scelta risiede nel rilievo che l'articolo 1146, comma 2, cod. civ. contempla l'istituto della accessione del possesso in favore del solo successore a titolo particolare , qualifica che necessariamente richiede che chi lo invoca sia provvisto di un titolo astrattamente idoneo al trasferimento del diritto oggetto del possesso, ancorché invalido o a non domino. Questa motivazione non appare però convincente ed è stata sottoposta a consapevole revisione da parte di questa Corte che, con la sentenza numero 20287 del 2008, ha affermato che l'accessione del possesso della servitù, ai sensi dell'ari. 1146, secondo comma, cod. civ., si verifica, a favore del successore a titolo particolare nella proprietà del fondo dominante, anche in difetto di espressa menzione della servitù nel titolo traslativo della proprietà del fondo. Il Collegio ritiene di aderire a questo più recente orientamento. In suo favore depone, come pure è stato evidenziato, la considerazione che la servitù ha carattere accessorio rispetto alla res principale, qualità che fa sì che, come generalmente si ammette, per il principio della c.d. ambulatori età, essa si trasferisca assieme alla titolarità del fondo dominante anche in assenza di una sua espressa menzione nell'atto di trasferimento Cass. numero 20817 del 2011 Cass. numero 17301 del 2006 Cass. numero 6680 del 1995 . Vero che si richiede, a tal fine, che il diritto di servitù sia stato trascritto, ma, tenuto conto del valore non costitutivo della trascrizione, è evidente che tale condizione non inficia la conclusione che un titolo di trasferimento della proprietà di un bene, nella specie un contratto, sia atto astrattamente idoneo a trasferire il connesso diritto di servitù, afferente il medesimo bene, pur in mancanza della sua espressa menzione nell'atto. L'affermazione secondo cui l'accessione del possesso opera con riferimento e nei limiti del titolo traslativo e non oltre tali limiti, che viene generalmente richiamata dall'indirizzo contrario, non appare pertanto preclusiva, una volta evidenziato il principio dell'accessorietà della servitù e rilevato che, in forza di esso, il trasferimento del fondo a cui favore persiste la servitù trasferisce anche quest'ultima e costituisce, pertanto, titolo idoneo, proprio nel senso voluto dall'articolo 1146, comma 2, cod. civ., a trasferire il connesso diritto. Che poi questo diritto non sussista, per essere l'alienante possessore ma non anche titolare del diritto di servitù, costituisce ipotesi che lungi dall'escludere l'applicabilità dell'articolo 1146, rientra pienamente nella sua previsione, atteso che esso prevede l'accessione del possesso ad ogni utile fine e, quindi, anche ai fini dell'usucapione, consentendo in tal modo di superare le carenze del titolo traslativo. Significativo, ai fini della soluzione accolta, è anche il richiamo testuale alla disposizione dell'articolo 1146, comma 2, cod. civ., volendosi in particolare valorizzare il dato che, ferma la necessità di un titolo astrattamente idoneo a trasferire il bene oggetto del possesso, identifica il soggetto il cui possesso si intende unire non come dante causa ma come “autore” del possesso medesimo, manifestando in tal modo l'avviso circa la non necessaria coincidenza formale tra diritto trasferito ed oggetto del possesso. Il ricorso avanzato dalla Rio Mare va pertanto accolto limitatamente al quinto ed al nono motivo la sentenza impugnata va quindi cassata e la causa rinviata ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze, che la deciderà applicando il seguente principio di diritto l'accessione del possesso della servitù a favore del successore a titolo particolare della proprietà del fondo dominante, ferma la necessità di un titolo astrattamente idoneo a trasferire quest'ultimo, non richiede, ai sensi dell'articolo 1146, comma 2, cod. civ., l'espressa menzione della servitù nel titolo di acquisto. Il giudice di rinvio provvedere altresì alla liquidazione delle spese di giudizio. P.Q.M. accoglie il quinto ed il nono motivo di ricorso, rigetta i primi quattro e dichiara assorbiti gli altri cassa in relazione ai motivi accolti la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra sezione della Corte di appello di Firenze, anche per la liquidazione delle spese di giudizio.