L'accertamento dello stato di ebbrezza presso una struttura sanitaria non è obbligatorio ma rimane una mera modalità aggiuntiva. Anche in caso di sinistro stradale è sufficiente l'utilizzo dell'etilometro.
Un automobilista, coinvolto in un incidente, contesta l'alcoltest effettuato con etilometro e a due ore dall'incidente. In questi casi, secondo la difesa, il test deve essere effettuato presso una struttura sanitaria. La Quarta sezione penale della Corte di Cassazione, con sentenza numero 13745 del 7 aprile, però, sostiene si tratti solo di una modalità aggiuntiva e facoltativa per gli agenti accertatori.Il caso. Dopo che la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Piacenza con la quale è stato ritenuto responsabile di aver guidato in stato di ebbrezza, un automobilista ha proposto ricorso per cassazione.L'accertamento del tasso alcolemico deve essere effettuato dalle strutture sanitarie. Questo è quanto dispone l'articolo 186, comma 5, C.d.S. nei casi in cui i conducenti siano coinvolti in un incidente.Nel caso concreto, l'imputato è stato sottoposto ad alcol test solo con l'etilometro da parte degli agenti della Polizia Stradale e, per giunta, oltre 2 ore dopo il fatto. Per tali ragioni la difesa sostiene che la prova andava considerata inutilizzabile o quanto meno nulla.L'accertamento con l'etilometro è in ogni caso legittimo ed ha pieno valore probatorio. Secondo la Corte di Cassazione, il comma 5 dell'articolo 186 C.d.S., non stabilisce una modalità tassativa ed esclusiva di accertamento dello stato di ebbrezza in tali situazioni, ma solo una facoltà attribuita alla Polizia Stradale.Vengono, altresì, considerate inammissibili le censure in merito al tempo trascorso tra l'incidente e l'alcoltest visto che, sia il Tribunale che la Corte d'appello, con motivazione completa e del tutto logica, hanno dichiarato inattendibile il fatto che l'imputato abbia ingerito alcol in quel lasso di tempo.Il ricorso non viene accolto e l'incauto automobilista viene condannato al pagamento delle spese processuali.