Non c’è valenza educativa nella violenza della madre: confermata la condanna per maltrattamenti

La madre, condannata per maltrattamenti nei confronti della figlia, ricorre in Cassazione chiedendo la riqualificazione giuridica del fatto nel meno grave reato di abuso dei mezzi di correzione. Il suo comportamento, però, va oltre il concetto di abuso definito dalla Suprema Corte.

Sul tema la Cassazione con sentenza numero 50745/17, depositata il 7 novembre. La vicenda. La Corte d’Appello aveva confermato la condanna, inflitta dal Tribunale all’appellante, per il reato di maltrattamenti in famiglia ex articolo 572 c.p La condannata era accusata di percosse e comportamenti ingiuriosi nei confronti dalla figlia tetraplegica, la quale, a seguito dei maltrattamenti, era stata ricoverata presso una struttura sanitaria. Avverso detta decisione ha proposto ricorso in Cassazione la condannata lamentando che il fatto antigiuridico ascrittole avrebbe dovuto essere qualificato come reato ex art 571 c.p. Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina , in quanto nella fattispecie l’imputata aveva agito per indurre la figlia a sottoporsi alla rieducazione fisioterapica. Comportamenti obiettivamente privi di valenza educativa. Gli Ermellini hanno ribadito che «il concetto di abuso, richiamato nell’articolo 571 c.p., presuppone che di un mezzo di correzione, astrattamente e obiettivamente idoneo alla funzione educativa e perciò consentito , venga fatto un uso sproporzionato esorbitante rispetto al fine, così da determinare una rottura del nesso funzionale sotteso all’esercizio della potestas corrigendi». In ragione di ciò laddove la condotta, anche se mossa dall’animus corrigendi, sia caratterizzata da comportamenti abitualmente violenti, vessatori ed umilianti, senza valenza educativa, si configura il più grave reato dei maltrattamenti in famiglia previsto dall’articolo 572 c.p La Corte ha rilevato che, come argomentato dai Giudici di merito, nella fattispecie emerge chiaramente dalle numerose prove dichiarative la persistenza dell’attività vessatoria materna che risulta esorbitante rispetto ai limiti di cui all’articolo 571 c.p Per questi motivi la S.C. ha dichiarato il ricorso infondato confermando la condanna della ricorrente al reato di maltrattamenti in famiglia.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 4 ottobre – 7 novembre 2017, numero 50745 Presidente Rotundo – Relatore Costanzo Ritenuto in fatto 1. Con sentenza numero 1570/2015 la Corte di appello di Brescia ha confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Bergamo a C.A. ex articolo 572 cod. penumero per avere maltrattato - con percosse, comportamenti e espressioni ingiuriose - la figlia tetraplegica M.G. in tal modo inducendola a lasciare l’abitazione per ricoverarsi presso una struttura sanitaria. 2. Nel ricorso di C. si chiede annullarsi la sentenza per a violazione dell’articolo 572 cod. penumero , assumendo che il fatto avrebbe dovuto essere qualificato ex articolo 571 cod. penumero perché nella fattispecie l’imputata aveva agito per indurre la figlia a sottoporsi alla rieducazione fisioterapica della figlia b inesistente o solo apparente motivazione circa la non applicabilità dell’articolo 571 cod. penumero se la persona offesa sottoposta alla autorità dell’agente è maggiorenne. Considerato in diritto 1. I motivi di ricorso possono essere trattati unitariamente. 1.1. Il concetto di abuso , richiamato nell’articolo 571 cod. penumero , presuppone che di un mezzo di correzione, astrattamente e obbiettivamente idoneo alla funzione educativa e perciò consentito , venga fatto un uso sproporzionato, esorbitante rispetto al fine, così da determinare una rottura del nesso funzionale sotteso all’esercizio della potestas corrigendi. Questo implica che, se la condotta, pur mossa dall’animus corrigendi, si risolve in comportamenti obbiettivamente privi, alla luce della coscienza sociale del tempo, di valenza educativa perché vessatori, umilianti, caratterizzati dal sistematico uso della violenza , manca il primo e indefettibile presupposto perché il fatto sia sussumibile sotto l’articolo 571 cod. penumero Sez. 6, numero 53425 del 22/10/2014, Rv. 262336 Sez. 6, numero 4904 del 18/03/1996, Rv. 205034 . Invece, se ne sussistono i requisiti obbiettivi una pluralità di condotte vessatorie, anche non costituenti reato se considerate singolarmente e soggettivi il dolo unitario proprio del reato abituale potrà configurarsi il più grave reato di maltrattamenti in famiglia, previsto e punito dall’articolo 572 cod. penumero Sez. 6, numero 13422 del 10/03/2016, Rv. 267270 Sez. 6, numero 15146 del 19/03/2014, Rv. 259677 Sez. 6, numero 25183 del 19/06/2012, Rv. 253042 . 1.2. La Corte di appello ha ricostruito in modo puntuale, vagliando numerose prove dichiarative pagg. 9-13 , l’attività vessatoria materna che non si è limitata esclusivamente a qualche schiaffo dato per spronare la figlia e a qualche parolaccia, ma si è protratta per quasi due anni, arricchita da continue umiliazioni tanto da costringere la p.o., del tutto indifesa, a scappare ben due volte da casa . I fatti, così come descritti nella sentenza di appello, risultano obbiettivamente non riconducibili a una finalità educativa, anche perché alcuni dei singoli episodi di maltrattamenti quale metterle in bocca il pannolino sporco di urina perché aveva sporcato il letto o lo straccio con cui era stato pulito il pavimento non erano nemmeno finalizzati a indurre la figlia a sottoporsi ad una attività riabilitativa. Nella sentenza impugnata si ricostruisce anche il peculiare elemento soggettivo del reato in questione, consistente nella coscienza e volontà di persistere nella attività vessatoria, sottolineando che la p.o. era scappata una prima volta nel mese di aprile 2009 proprio per i maltrattamenti subiti dalla madre e che l’imputata era andata a trovarla più volte per convincerla a ritornare con la promessa di cambiare atteggiamento pagg. 13-14 . 2. In definitiva, la condotta dell’imputata, come ricostruita in modo convergente dai giudici di merito, esorbita dai limiti di cui all’articolo 571 cod. penumero , configurando, invece, il reato di cui all’articolo 572 cod. penumero . Su queste basi il ricorso risulta infondato e dal suo rigetto deriva, ex articolo 616 cod. proc. penumero , la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.