Comunicazione cedolare secca, via libera al ravvedimento

La risoluzione n. 115/E diramata lo scorso venerdì, 1° settembre, dalle Entrate consente l’applicazione dell’istituto agevolativo in caso di omessa o tardiva presentazione della comunicazione della proroga del contratto di locazione in regime di cedolare secca”.

Al via il ravvedimento operoso in caso di omessa o tardiva presentazione della comunicazione della proroga del contratto di locazione in regime di cedolare secca”. La conferma arriva dall’Agenzia delle Entrate tramite la risoluzione n. 115/E del 1° settembre 2017. Ravvedimento operoso. Secondo le nuove indicazioni, nonostante la sanzione applicata alle ipotesi in questione sia già graduata in base al ritardo impiegato dal contribuente per presentare la comunicazione, si può comunque applicare l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del d.lgs n. 472/1997. La norma che sanziona tali fattispecie, contenuta all’art. 3, comma 3, d.lgs. n. 23/2011 recentemente modificata ad opera del d.l. n. 193/2016 prevede, infatti, che In caso di mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga, anche tacita, o alla risoluzione del contratto di locazione per il quale è stata esercitata l'opzione per l'applicazione della cedolare secca, entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento, si applica la sanzione nella misura fissa pari a euro 100, ridotta a euro 50 se la comunicazione è presentata con ritardo non superiore a trenta giorni”. Le riduzioni. Ebbene, potendosi ulteriormente beneficiare delle riduzioni previste dal ravvedimento, significa che se la comunicazione della proroga e/o della risoluzione del contratto di locazione in cedolare secca avviene con un ritardo non superiore a 30 giorni, la sanzione base è pari a 50 euro, ridotta in base alle percentuali previste dal menzionato art. 13, a seconda di quando viene eseguito il ravvedimento della medesima se la comunicazione della proroga e/o della risoluzione del contratto di locazione in cedolare secca avviene con un ritardo superiore a 30 giorni, la sanzione base è pari a 100 euro, ridotta in base alle percentuali di cui sopra, a seconda di quando viene eseguito il ravvedimento della medesima. Altra indicazione fornita dalle Entrate con la medesima risoluzione riguarda le modalità di rinuncia all’aumento del canone, quale condizione per l’esercizio dell’opzione per la cedolare secca. Sul punto, è stato precisato che, nel caso di proroga di un contratto che contenga già la rinuncia all’aumento del canone, il locatore non deve inviare alcuna comunicazione ulteriore in tal senso mediante raccomandata. Fonte www.fiscopiu.it

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