Le molestie telefoniche e la scriminante (odiosa) delle esigenze pubblicitarie

Omnia munda mundis, ma l’idea che la pubblicità che non è filantropia possa produrre un effetto preclusivo dell’incriminazione per molestie telefoniche appare francamente irragionevole e non solo .

Sembrerebbe che di molestia o disturbo alle persone, ex art. 660 c.p., non possa rispondere chi fa telefonate per esigenze di pubblicità e promozione commerciale. Quel che difetta scrivono i Giudici è la possibilità di riscontrare il fine di petulanza o biasimevole motivo che la norma menziona Cass. Pen. sentenza n. 38224/17 nonché, nella stessa data sentenze nn. 38225/17 e 38226/17 . Se così fosse non consiglierei ad alcun collega di tutelare un cittadino che si lamenti di questo tipo di telefonate, ancorché sconfortato lo è chiunque dall’assillo di più o meno insistenti venditori, ai quali pare che la Suprema Corte voglia riservare un occhio di riguardo, con buona pace del diritto dei consumatori. Credo, tuttavia, che si tratti di un inciampo della III Sezione della Suprema Corte il legislatore non è il solo a pasticciare nei mesi estivi probabilmente insufficiente a rimescolare le carte, almeno su alcuni punti chiave. In linea generale una rondine non fa primavere è inevitabile che a fronte di novità poco confortanti si cerchi conforto nel consolidato orientamento della Cassazione , oltre che nelle categorie dogmatiche. Prima considerazione. Quanto alla struttura della fattispecie, è indiscutibile che le note modali della condotta punita dall’art. 660 c.p. debbano essere individuate con attenzione, anche ai fini della corretta percezione del disvalore, con le inevitabili ricadute in tema di offensività. Viceversa, si può discutere sull’inquadramento della petulanza e del biasimevole motivo, tra i poli opposti dell’aspetto oggettivo e soggettivo del reato. Le sentenze depositate lo scorso 1 agosto, in assonanza con un successivo arresto della medesima sezione Cass. Pen. n. 38935/17 , prospettano l’estraneità del biasimevole motivo e della petulanza agli elementi costitutivi della fattispecie. L’idea è evidente che il tenore letterale possa giocare un brutto scherzo è di leggere questa contravvenzione come reato a dolo specifico nota categoria dogmatica . L’orientamento non è condivisibile dottrina autorevole e giurisprudenza prevalente segnalano che petulanza e biasimevole motivo definiscono il parametro di rilevanza penale della molestia e del disturbo in giurisprudenza, nel solco di un diffuso orientamento Cass. Pen. sez. I, 20/04/2017, ud. 20/04/2017, dep.12/07/2017 , Cass. Pen. n. 18539/17 per la dottrina, su tutti, G. Contento, Molestie o disturbo alle persone , in Enciclopedia Giuridica, Roma, 1990, XX, p. 2 . Per chiarezza, la condotta caratterizzata dal coefficiente psicologico del dolo generico, sicché non è sufficiente la colpa, a nulla rilevando che si tratti di ipotesi contravvenzionale è connotata in termini oggettivi dal dato della petulanza o del biasimevole motivo, che danno pregnanza alla molestia e/o al disturbo. In ragione di ciò, non è condivisibile quanto scrive la Cassazione ipotizzando chiamate pur moleste non integranti il reato, sol perché dettate da ragioni particolari non riconducibili alla petulanza in tal modo, infatti, la Suprema corte disgiunge profili che la norma tiene assieme la molestia e la petulanza o altro biasimevole motivo . Breve, in difformità da questi recenti arresti di Piazza Cavour, ex art. 660 c.p. non c’è molestia senza l’ulteriore connotato del biasimevole motivo tale è anche la petulanza . Seconda considerazione. La norma incriminatrice non può tollerare irragionevoli sperequazioni e guarentigie con riferimento al soggetto attivo della condotta, quali deriverebbero dal riconoscere pregio alla condizione di chi svolge attività di pubblicità e/o promozione commerciale a mezzo del telefono e perché non anche a mezzo di altri strumenti?! , a prescindere dal riferimento che si preferisca fare, alle modalità della condotta o alle finalità del soggetto. Chi svolge questo tipo di attività si troverebbe infatti a beneficiare di un’apodittica incompatibilità tra pubblicità e biasimevole motivo, sulla base della premessa per cui la pubblicità è attività lecita, dunque irriducibile ad una qualche forma di biasimo tralasciando i profili della pubblicità ingannevole, dell’abuso del diritto, etc. , oggettivo o soggettivo che sia. Terza considerazione. Le chiamate connotate da esigenze pubblicitarie, in quanto sottratte al perimetro applicativo del reato, consentirebbero spazi di intrusione molesta, nella sfera privata del destinatario, potenzialmente fruibili da chiunque, depotenziando la norma, fino a neutralizzarla, in ragione di un parametro difficilmente oggettivabile anche lo stalker più accanito potrebbe chiamare la propria vittima per proporle acquisti vantaggioso e opportunità di guadagno. Quarta considerazione. Il fine di pubblicità, anche tralasciando il tema della pubblicità ingannevole e dintorni, non può bastare ad escludere la petulanza della condotta, in quanto tale, a meno di assurgere ad indimostrata ed indimostrabile scriminante atipica forzo la categoria per proporre un’etichetta efficace in grado di travolgere anche da questo punto di vista ogni profilo di ragionevolezza. Quinta considerazione. Veniamo ad una comparazione dei beni ed interessi coinvolti. Si può mai pensare, comparando le forme di molestia, che la comunicazione e l’espressione del pensiero potenzialmente petulanti vengano postergate alla pubblicità incensurabile per petulanza ? Parimenti, guardando al bene tutelato, è pensabile che la sfera privata sia tutelate dalle aggressioni dei singoli più che dalle aggressioni dei pubblicitari? Per concludere. Stralciato l’improprio ruolo salvifico delle esigenze pubblicitarie, anche per le molestie telefoniche si impone un chiarimento la petulanza è un modo di agire pressante ed indiscreto, espressivo di consapevolezza della sua idoneità a molestare o disturbare le persone, inopportunamente interferendo nella loro sfera di libertà lo scrive Cass. Pen. n. 31467/17 se non c’è petulanza occorre individuare altro che ne condivida la sostanza, in termini di impatto nocivo sulla sfera privata altrui, secondo il sintagma altro biasimevole motivo Telefonate e messaggi attenzione al non gradimento . Cari colleghi, le telefonate restano moleste.