Soldi falsi: l’intesa con il falsificatore determina il reato da perseguire

Il numero rilevante di banconote falsificate, da solo, è insufficiente a configurare il reato previsto dall’articolo 453 c.p. falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate , che esige il previo concerto, anche mediato, con chi ha eseguito la falsificazione, invece di quello ex articolo 455 c.p. spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate , per il quale non è richiesta l’intesa tra falsificatore e spenditore.

Lo afferma la Corte di Cassazione nella sentenza numero 12192, depositata il 23 marzo 2015. Il caso. La Corte d’appello di Napoli condannava un imputato per il reato ex articolo 453 c.p. falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate per delle banconote contraffatte da 20 e 50 euro. L’uomo ricorreva in Cassazione, deducendo che il fatto avrebbe integrato non la fattispecie dell’articolo 453 c.p., bensì quella dell’articolo 455 c.p. spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate . Infatti, il solo numero delle banconote detenute 165 non era sufficiente a dimostrare la prima ipotesi, in assenza di riscontri oggettivi del concerto con il falsificatore. La Corte di Cassazione effettivamente rileva che i giudici di merito avevano ritenuto provato il concerto con il falsificatore solo grazie al numero rilevante di banconote falsificate. Come dimostrare il concerto. Tuttavia, questo elemento, da solo, è insufficiente a configurare il reato previsto dall’articolo 453 c.p., che esige il previo concerto, anche mediato, con chi ha eseguito la falsificazione, invece di quello ex articolo 455 c.p., per il quale non è richiesta l’intesa tra falsificatore e spenditore, anche se realizzata attraverso l’opera di uno o più mediatori, essendo sufficiente la scienza della falsità al momento dell’acquisto. Infatti, per integrare il primo reato sono necessari più indizi sintomatici del concerto, come ad esempio, oltre al numero di banconote, la frequenza e ripetitività delle forniture. Invece, gli elementi valorizzati dai giudici di merito, cioè l’identità del numero di serie di molte banconote e le modalità della loro detenzione erano state conservate senza spenderle , non erano decisivi perché compatibili anche con l’assenza di concerto con il falsificatore. Per questi motivi, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso e rimanda la decisione alla Corte d’appello di Napoli.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 14 gennaio – 23 marzo 2015, numero 12192 Presidente Dubolino – Relatore Lapalorcia Ritenuto in fatto 1. Con sentenza emessa il 22-11-2013 la Corte d'Appello di Napoli confermava l'affermazione di responsabilità di B.A.R. per il reato di cui all'articolo 453 cod. penumero banconote contraffatte da 20 e 50 euro per il valore nominale di 7950 euro , di cui a sentenza Gip Tribunale Santa Maria Capua Vetere in data 6-2-2013. 2. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione tramite il difensore in base ad unico motivo con il quale deduce vizio di motivazione in punto qualificazione giuridica del fatto e ritenuta accuratezza del falso. 3. La corte napoletana non avrebbe motivato la ricorrenza dell'ipotesi di cui all'articolo 453 in luogo di quella di cui all'articolo 455 cod. penumero , la prima non dimostrabile attraverso il solo numero delle banconote detenute 165 esemplari in assenza di riscontri oggettivi del concerto con il falsificatore. 4. Sotto il secondo profilo, si lamenta che la grossolanità sia stata esclusa solo perché era stata disposta perizia per accertare il falso, atto a discrezione dell'organo procedente. 5. II 31-12-2014 R. ha depositato motivi aggiunti a firma personale con cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione per essere stato desunto il previo concerto dal solo numero delle banconote. Considerato in diritto 1. II ricorso è fondato limitatamente al profilo della qualificazione giuridica del fatto essendo per il resto da rigettare. 2. La questione del vizio di motivazione sulla grossolanità del falso va disattesa essendo inesatto che la corte territoriale l'abbia esclusa solo perché era stata disposta perizia sulle banconote. 3. La sentenza ha infatti aggiunto, ad escludere quel carattere della falsificazione idoneo a privare la condotta di rilevanza penale, ulteriori argomenti in fatto esenti da vizi di manifesta illogicità, e cioè che le banconote erano idonee a trarre in inganno la fede pubblica per il buon effetto cromatico d'insieme e la discreta imitazione degli elementi di sicurezza, essendo quindi il falso non percepibile da persone dotate di comune discernimento e avvedutezza. 4. La questione della qualificazione giuridica del fatto è invece fondata in quanto la corte territoriale ha indicato come unico indizio del concerto del R. con il falsificatore, atto a giustificare la relativa imputazione, il numero, peraltro effettivamente assai rilevante, delle banconote. 5. Tale elemento, tuttavia, è insufficiente, da solo, a configurare il reato di cui all'articolo 453 cod. penumero -che esige appunto il previo concerto, anche mediato, con colui che ha eseguito la falsificazione Cass. 14819/2009 -, in luogo di quello di cui all'articolo 455 cod. penumero spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate -per l'integrazione del quale non si richiede l'intesa fra il falsificatore e lo spenditore, ancorché realizzata attraverso l'opera di uno o più mediatori, essendo sufficiente la scienza della falsità al momento dell'acquisto-, poiché, per condivisibile orientamento giurisprudenziale di questa corte, ad integrare il primo sono necessari più indizi sintomatici del concerto, quali, ad esempio, oltre al numero delle banconote, la frequenza e ripetitività delle forniture Cass. 26189/2010 e le pronunce in essa richiamate , mentre gli elementi valorizzati in sentenza -identità del numero di serie di molte banconote e modalità della loro detenzione conservate senza spenderle - non sono decisivi perché compatibili anche con l'assenza di concerto con il falsificatore. 6. La sentenza merita pertanto annullamento sul punto con rinvio al giudice a quo altra sezione che, se possibile, evidenzierà, alla stregua delle osservazioni di cui sopra, ulteriori elementi a sostegno del concerto del R. con il falsificatore, e, in caso contrario, qualificherà il fatto secondo la meno grave previsione di cui all'articolo 455 cod. penumero . P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla qualificazione giuridica del fatto con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli.