Un’indagine condotta da via XX Settembre mostra che nessuna sanzione è mai stata ancora comminata ai sensi della nuova normativa antiriciclaggio.
I numeri del MEF. 1.692 assegni contestati, mai nessuna sanzione comminata e 107 oblazioni. È questo, in estrema sintesi, il bilancio che emerge dall’ indagine condotta dal Ministero dell’Economia sugli assegni non trasferibili in occasione dei 10 anni dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 231/2007 Normativa antiriciclaggio che sanziona l’uso di assegni oltre una certa soglia privi della clausola di non trasferibilità. L’attuale soglia, pari a 1.000 euro, è stata introdotta a dicembre 2011, dal d.l. n. 201/2011. Con il d.lgs. n. 90/2017 le sanzioni sono state inasprite dal 4 luglio 2017 è in vigore la sanzione da 3.000 a 50.000 euro per importi trasferiti da un minimo di 1.000 a un massimo di 250.000 euro. Sanzioni che finora, però, non sono mai state applicate. È stato verificato che, in alcuni casi, le sanzioni elevate possono colpire cittadini che in buona fede hanno utilizzato assegni senza clausola di non trasferibilità , scrivono dal Ministero. Da qui la decisione di Via XX Settembre, in linea con le osservazioni contenute in un parere parlamentare , di valutare la possibilità di modificare il regime sanzionatorio recuperando la proporzionalità la tra l'importo trasferito e la sanzione . L’oblazione. L’indagine, pubblicata sul sito istituzionale del Ministero, fa il punto sull’attuale disciplina, illustrando l’istituto dell’oblazione che consente di concludere anticipatamente il procedimento sanzionatorio e spiegando cosa fare se si posseggono ancora assegni privi della clausola di non trasferibilità. Fonte fiscopiu.it