Assegni non trasferibili, il punto del MEF

Un’indagine condotta da via XX Settembre mostra che nessuna sanzione è mai stata ancora comminata ai sensi della nuova normativa antiriciclaggio.

I numeri del MEF. 1.692 assegni contestati, mai nessuna sanzione comminata e 107 oblazioni. È questo, in estrema sintesi, il bilancio che emerge dall’indagine condotta dal Ministero dell’Economia sugli assegni non trasferibili in occasione dei 10 anni dell’entrata in vigore del d.lgs. numero 231/2007 Normativa antiriciclaggio che sanziona l’uso di assegni oltre una certa soglia privi della clausola di non trasferibilità. L’attuale soglia, pari a 1.000 euro, è stata introdotta a dicembre 2011, dal d.l. numero 201/2011. Con il d.lgs. numero 90/2017 le sanzioni sono state inasprite dal 4 luglio 2017 è in vigore la sanzione da 3.000 a 50.000 euro per importi trasferiti da un minimo di 1.000 a un massimo di 250.000 euro. Sanzioni che finora, però, non sono mai state applicate. «È stato verificato che, in alcuni casi, le sanzioni elevate possono colpire cittadini che in buona fede hanno utilizzato assegni senza clausola di non trasferibilità», scrivono dal Ministero. Da qui la decisione di Via XX Settembre, «in linea con le osservazioni contenute in un parere parlamentare», di valutare «la possibilità di modificare il regime sanzionatorio recuperando la proporzionalità la tra l'importo trasferito e la sanzione». L’oblazione. L’indagine, pubblicata sul sito istituzionale del Ministero, fa il punto sull’attuale disciplina, illustrando l’istituto dell’oblazione che consente di concludere anticipatamente il procedimento sanzionatorio e spiegando cosa fare se si posseggono ancora assegni privi della clausola di non trasferibilità. Fonte fiscopiu.it