L’INPS, con la circolare numero 45/2018 ha fornito le istruzioni operative circa il trasferimento della contribuzione previdenziale erroneamente versata alla Gestione Separata anziché all’Ente realmente creditore.
Contribuzione erroneamente versata. L’INPS, con la circolare numero 45 del 9 marzo 2018 ha fornito le istruzioni operative nel caso di contribuzione previdenziale indebitamente versata ad un ente previdenziale pubblico diverso Gestione separata rispetto a quello realmente creditore, chiarendo la portata applicativa della disposizione ex articolo 116, comma 20, l. numero 388/2000. Tale norma, infatti, prevede la possibilità di trasferimento della contribuzione erroneamente versata direttamente al legittimo Ente destinatario, in luogo del mero rimborso delle somme. L’INPS ha sottolineato che «la ratio della norma è quella di favorire il debitore ed evitare l’onere di chiedere contestualmente un rimborso per poi effettuare un pagamento della stessa natura e con l’aggravio di sanzioni». I requisiti operativi. Requisiti fondamentali affinché tale previsione operi, precisa l’Istituto, sono la natura previdenziale del contributo e la buona fede del creditore. Il documento in esame, nello specifico chiarisce - i contenuti della nozione di ente previdenziale - le attuali disposizioni in merito agli obblighi contributivi - le modalità di presentazione dell’istanza di trasferimento della contribuzione indebitamente versata all’INPS. Fonte lavoropiu.info
TP_LAV_18CircINPS45