La tempestiva proposizione della domanda giudiziale, ancorché davanti a giudice incompetente, è evento idoneo ad impedire la decadenza, purché la riassunzione della causa innanzi al giudice competente permetta di ritenere che il processo sia continuato unitariamente.
Lo afferma la Corte di Cassazione nella sentenza numero 27389, depositata il 24 dicembre 2014. Il caso. Il ricorrente agisce il 28 gennaio 2010 per ottenere la condanna del Ministero dell’Economia e della Finanza al pagamento di equo indennizzo per eccessiva durata del processo amministrativo articolo 6., par. 1 della Convenzione europea sui diritti dell’uomo, ratificata con legge numero 848/55 , svoltosi a suo carico innanzi al TAR di Palermo e conclusosi davanti al Consiglio di Giustizia amministrativa della Regione Sicilia il 24 novembre 2009. La Corte d’appello di Palermo, dichiaratasi incompetente, ordina la riassunzione della causa innanzi alla Corte d’appello di Caltanissetta, la quale dichiara, con decreto, l’inammissibilità della domanda per tardività. Il ricorrente agisce per la cassazione del summenzionato decreto. Il giudice è incompetente Il ricorso si basa sull’unico motivo per cui la Corte di Caltanissetta ha considerato, ai fini della valutazione di tempestività della domanda, il ricorso in riassunzione e non quello inizialmente proposto alla Corte d’appello di Palermo. Ciò viola il consolidato orientamento della Corte di legittimità, secondo il quale la tempestiva riassunzione della domanda giudiziale, nel rispetto dei termini e delle condizioni prescritte, conserva i propri effetti sostanziali e procedurali, anche se inizialmente proposta innanzi a giudice incompetente. ma la domanda è stata presentata tempestivamente. La Cassazione riconosce la fondatezza del motivo proposto dal ricorrente, rilevando la violazione dell’articolo 4, legge numero 89/2001, ai sensi del quale la domanda di equa riparazione per eccessiva durata del processo deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla definizione del processo presupposto. Nel momento in cui la domanda sia presentata tempestivamente ma in difetto di competenza del giudice, la riassunzione della causa davanti al giudice competente, nel rispetto dei presupposti e delle condizioni che consentano di ritenere unitaria la struttura processuale, conserva tutti gli effetti sostanziali e procedurali della domanda inizialmente proposta Cass. numero 22498/2006 . Per questi motivi, la Corte accoglie il ricorso e annulla il decreto impugnato, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Caltanissetta.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 2, sentenza 10 luglio – 24 dicembre 2014, numero 27389 Presidente Petitti – Relatore Manna In fatto Con ricorso depositato il 28.1.2010 A. C. adiva la Corte d'appello di Palermo per ottenere la condanna del Ministero dell'Economia e delle Finanze al pagamento di un equo indennizzo, ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, numero 89, in relazione all'articolo 6, paragrafo 1 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo CEDU , del 4.11.1950, ratificata con legge numero 848/55, per l'eccessiva durata di un processo amministrativo svoltosi innanzi al TAR Palermo e conclusosi in secondo grado davanti al Consiglio di Giustizia amministrativa della Regione siciliana, con decisione del 24.11.2009. Dichiaratasi incompetente la Corte d'appello di Palermo, il procedimento era riassunto innanzi alla Corte d'appello di Caltanissetta con ricorso del 16.7.2010, che con decreto dell' 8.3.2013 dichiarava inammissibile la domanda, rilevandone la tardività rispetto alla data di definizione del giudizio presupposto. Per la cassazione di tale decreto ricorre A. C., in base a un solo motivo. Resiste con controricorso il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il Collegio ha disposto che la motivazione della sentenza sia redatta in forma semplificata. Motivi della decisione 1. - Con l'unico motivo d'impugnazione il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli articolo 2966 c.c., 50 c.p.c., 125 disp. att. c.p.c. e 4 legge numero 89/01, in relazione al numero 4 dell'articolo 360 c.p.c. La Corte d'appello di Caltanissetta, pur avendo dato atto che l'originario ricorso era stato presentato davanti alla Corte d'appello per poi essere riassunto nel rispetto del termine innanzi al giudice competente, ha considerato ai fini della tempestiva proposizione della domanda il ricorso in riassunzione e non quello iniziale. Ciò viola, prosegue il ricorrente, il consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, secondo cui la tempestiva proposizione della domanda giudiziale conserva i propri effetti sostanziali e processuali, ancorché essa sia stata proposta davanti a un giudice incompetente. Nella specie il ricorso in riassunzione è stato presentato nel termine fissato dal giudice dichiaratosi incompetente, ha riproposto le medesime domande, ha fatto esplicito riferimento alla precedente fase processuale e ha manifestato esplicitamente la volontà di riattivare il processo, ricongiungendo le due fasi. Nessun dubbio, pertanto, che tale atto di riassunzione fosse idoneo, ai sensi dell'articolo 2966 c.c., a impedire la decadenza dall'azione prevista dall'articolo 4 della legge numero 89/01. 2. - Il motivo è fondato. Infatti, in tema di equa riparazione, a norma dell'articolo 4 della legge 24 marzo 2001, numero 89 - ai cui sensi la relativa domanda deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dal momento in cui la decisione, che conclude il processo presupposto, è divenuta definitiva -, la tempestiva proposizione della domanda giudiziale, ancorché davanti a giudice incompetente, r??,, presenta un evento idoneo ad impedire la prevista decadenza, purché la riassunzione della causa innanzi al giudice dichiarato competente avvenga in presenza dei presupposti e delle condizioni che permettono di ritenere che il processo sia continuato, ai sensi dell'articolo 50 cod. proc. civ., davanti al nuovo giudice, mantenendo una struttura unitaria e, perciò, conservando tutti gli effetti sostanziali e processuali del giudizio svoltosi dinanzi al giudice incompetente Cass. numero 22498 del 19/10/2006 . Nella specie, la stessa Corte d'appello di Caltanissetta ha espressamente qualificato il ricorso ad essa come atto di riassunzione del precedente giudizio instaurato innanzi alla Corte palermitana, di guisa che non si pone alcun dubbio sull'effettiva ricorrenza delle condizioni di applicabilità della giurisprudenza sopra citata. 3. - Pertanto, in accoglimento del ricorso il decreto impugnato va cassato con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Caltanissetta, che nel decidere si atterrà al principio di diritto sopra enunciato e provvederà, altresì, sulle spese di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso e cassa il decreto impugnato con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Caltanissetta, che provvederà anche sulle spese di cassazione.