Lettera di invito in Tribunale: se non arriva la prima volta, si può “imbucare” di nuovo

Il termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione d’udienza alla controparte, nei procedimenti camerali, non è perentorio. Perciò, in caso di omessa, inesistente, o tardiva notifica di ricorso e decreto può essere concessa alla parte ricorrente un nuovo termine, ai sensi dell’articolo 291 c.p.c., per effettuare la notifica.

Lo stabilisce la Corte di Cassazione nell’ordinanza numero 21882, depositata il 15 ottobre 2014. Il caso. In una causa di divorzio, la Corte d’appello di Roma rilevava che l’appellante non avesse notificato tempestivamente il ricorso ed il decreto di fissazione dell’udienza camerale, senza l’allegazione di cause non imputabili. Constatata la mancata richiesta di proroga del termine prima della scadenza, con conseguente inapplicabilità dell’articolo 291 c.p.c. contumacia del convenuto , i giudici di merito dichiaravano improcedibile l’impugnazione. L’appellante ricorreva in Cassazione, contestando ai giudici di merito di aver ritenuto erroneamente che fosse preclusa l’applicabilità dell’articolo 291 c.p.c La Cassazione rileva che l’appellante aveva chiesto al Presidente della Corte d’appello, ed ottenuto, la fissazione di un nuovo termine per la rinnovazione della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza, mentre il collegio aveva dichiarato, al contrario, l’improcedibilità sulla base della tardiva notificazione eseguita all’esito della rimessione in termini. Termine non perentorio. I giudici di legittimità richiamano un proprio precedente, la pronuncia numero 5700/2014 delle Sezioni Unite, le quali avevano affermato che il termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione d’udienza alla controparte, nei procedimenti camerali, non è perentorio. Perciò, in caso di omessa, inesistente, o tardiva notifica di ricorso e decreto può essere concessa alla parte ricorrente un nuovo termine, ai sensi dell’articolo 291 c.p.c., per effettuare la notifica. Secondo tale precedente, è necessario privilegiare il rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale, soprattutto in situazioni processuali, come nel caso dei procedimenti camerali, in cui non è previsto a carico della cancelleria un onere di comunicazione del decreto di fissazione dell’udienza, che abbia come destinatario il soggetto onerato del rispetto del termine. Per questi motivi, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso e rinvia la decisione alla Corte d’appello di Roma.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 23 settembre – 15 ottobre 2014, numero 21882 Presidente Di Palma – Relatore Acierno Rilevato che è stata depositata la seguente relazione ex articolo 380 bis cod. proc. civ. Rilevato che la Corte d'Appello di Roma, investita dell'impugnazione della sentenza di divorzio intercorso tra le parti M. e M.C., sul rilievo che l'appellante non avesse notificato tempestivamente il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza camerale, senza allegare cause ad esso non imputabili dichiarava improcedibile l'impugnazione - Rilevato, in particolare che, non essendo stata richiesta la proroga del termine per la notifica prima della scadenza non poteva trovare applicazione l'articolo 291 cod. proc. civ. S.U. 20604 del 2008 Considerato che avverso tale provvedimento il M. ha proposto ricorso per Cassazione, affidando il suo ricorso ad un unico motivo - violazione e/o falsa applicazione dell'art 291 cod. proc. civ. e/o erroneità del presupposto interpretativo, ex articolo 360 numero 3 cod. proc. civ., per avere la Corte d'Appello applicato al caso di notificazione intempestiva del ricorso e del relativo decreto di fissazione un principio espresso dalla Suprema Corte con riferimento alle diversa ipotesi di assenza delle suddette notificazioni, erroneamente ritenendo che fosse preclusa nel caso di specie l'applicabilità dell'articolo 291 cod. proc. civ. Ritenuto che - nel caso in esame il M. aveva chiesto e ottenuto la fissazione da parte del Presidente della Corte d'Appello di un nuovo termine per la rinnovazione della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza e che il Collegio aveva dichiarato invece l'improcedibilità sulla base della tardiva notificazione eseguita all'esito della rimessione in termini - secondo la recente pronuncia delle S.U. numero 5700 del 2014, ancorché pronunciata con riferimento al procedimento ex articolo 3 e 4 della 1. numero 89 del 2001, il termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza alla controparte, nei procedimenti camerali, non è perentorio. Da ciò consegue che nell'ipotesi di omessa, inesistente o tardiva notifica dei predetti atti ricorso e decreto può essere concessa alla parte ricorrente un nuovo termine ex articolo 291 cod. proc. civ. per provvedere alla notifica - la predetta pronuncia compie un'ampia panoramica dei procedimenti da instaurarsi con ricorso, di natura camerale, procedimenti ex articolo 38 disp. att. cod. civ. opposizione a decreto di liquidazione onorari difensore etc. o a cognizione piena procedimenti assoggettati al rito del lavoro , pervenendo alla conclusione, obbligata anche dall'interpretazione della Corte di Strasburgo dell'articolo 6 CEDU, secondo la quale occorre privilegiare il rispetto del principio dell'effettività della tutela giurisdizionale, soprattutto in situazioni processuali, come quelle riguardanti i procedimenti camerali, nei quali non è previsto a carico della cancelleria un onere di comunicazione del decreto di fissazione dell'udienza che abbia come destinatario il soggetto onerato del rispetto del termine - peraltro è necessario sottolineare che la Corte Costituzionale, in ordine ai procedimenti d'appello assoggettati al rito del lavoro aventi un'identica fase d'instaurazione del procedimento , ha affermato la non perentorietà del termine per la notifica del ricorso e del decreto e la concessione di un nuovo termine anche dopo la scadenza del primo, salvo il rispetto del termine a comparire Corte Cost. 60/2010 235 del 2012 Cass. 23426 del 2013 8685 del 2012 - alla luce di tali nuovi principi possono essere superati gli orientamenti pregressi di questa sezione fissati nelle pronunce tra le altre, numero 11992 del 2010 e 17202 del 2013 di questa sezione Ritenuto che, ove si condividano i predetti rilievi il ricorso deve essere accolto, la sentenza cassata e gli atti trasmessi alla Corte d'Appello di Roma in diversa composizione Ritenuto che il Collegio, aderisce senza rilievi alla relazione depositata P.Q.M. La Corte, accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Roma in diversa composizione.