Il deposito della “velina” costituisce mera irregolarità

La costituzione in giudizio dell’attore mediante deposito in cancelleria della nota d’iscrizione a ruolo e del proprio fascicolo contenente la copia c.d. “velina” , anziché l’originale, dell’atto notificato alla controparte, costituisce mera irregolarità formale.

Lo ha confermato la Corte di Cassazione con la sentenza numero 21863, depositata il 15 ottobre 2014. Il fatto. Il giudice di pace di Reggio Calabria accoglieva l’opposizione proposta nei confronti dell’ordinanza ingiunzione emessa dalla Prefettura. Avverso tale decisione propose appello la Prefettura di Reggio Calabria. Il Tribunale dichiarò però improcedibile il gravame, per avere la Prefettura appellante depositato, al momento della sua costituzione in giudizio, una copia dell’atto di citazione priva di qualunque indicazione in ordine all’avvenuta notifica alla controparte, depositando l’originale, con la prova della notifica alla controparte, solamente alla prima udienza. Per la cassazione di tale sentenza ricorre la Prefettura richiamando l’orientamento giurisprudenziale che considera il vizio rilevato nella sentenza impugnata una mera irregolarità formale, emendabile con la successiva produzione dell’originale dell’atto notificato. Non rientra tra le ipotesi di improcedibilità del gravame. La Corte di Cassazione è intervenuta riprendendo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, la costituzione in giudizio dell’appellante mediante deposito in cancelleria della nota d’iscrizione a ruolo e del proprio fascicolo, contenente la copia, anziché l’originale, dell’atto di impugnazione notificato alla controparte, costituisce mera irregolarità rispetto alla modalità stabilita dalla legge, non arrecando nessuna lesione sostanziale ai diritti della parte convenuta. Pertanto è da escludere che detta irregolarità possa comportare l’improcedibilità del gravame, non essendo riconducibile ad alcuna delle ipotesi di mancata tempestiva costituzione dell’appellante, previste tassativamente, quali cause di improcedibilità. Le Sezioni Unite. Sul punto sono intervenute anche le Sezioni Unite che, nell’affrontare il tema del termine per la costituzione dell’attore in caso di pluralità di convenuti, hanno affermato che detto termine, nel caso in cui l’atto introduttivo venga notificato a più persone, è di 10 giorni dalla prima notificazione sia nel giudizio di primo grado che in quello d’appello, aggiungendo che tale adempimento, ove entro termine l’attore non sia ancora rientrato in possesso dell’originale dell’atto notificato, può avvenire depositando in cancelleria una semplice copia c.d. “velina” . La Cassazione ha pertanto accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata e rinviando la causa ad altro giudice.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, sentenza 21 febbraio – 15 ottobre 2014, numero 21863 Presidente Petitti – Relatore San Giorgio Rilevato in fatto 1.- Con ricorso al giudice di pace di Reggio Calabria, depositato il 15 giugno 2006, G.C. propose opposizione nei confronti dell'ordinanza ingiunzione emessa dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Reggio Calabria, e notificata il 16 maggio 2006, avente ad oggetto il pagamento della somma di euro 750,00 in relazione alla violazione dell'articolo 2 della legge numero 386 del 1990 per emissione di assegni senza provvista, con applicazione della sanzione del divieto di emettere assegni bancari e postali per la durata di mesi 24, ai sensi dell'articolo 5 della stessa legge numero 386 del 1990. A sostegno della domanda l'opponente deduceva la tardività del provvedimento impugnato, emesso a distanza di oltre quattro anni dalla emissione dell'assegno, in violazione dei termini di conclusione del procedimento amministrativo previsti dall'articolo 2 della legge numero 241 del 1990 il carattere eccessivo della sanzione accessoria l'accoglimento da parte del Presidente del Tribunale di Reggio Calabria, in data 19 maggio 2006, della istanza di riabilitazione depositata dal ricorrente il 7 aprile 2006. Il giudice di pace adito, con sentenza depositata il 20 febbraio 2008, accolse l'opposizione, annullando l'ordinanza impugnata. Avverso tale decisione propose appello la Prefettura di Reggio Calabria con atto di citazione depositato in data 9 settembre 2008. 2. - 'Il Tribunale di Reggio Calabria in composizione monocratica, con sentenza depositata il 30 novembre 2010, dichiarò improcedibile il gravame, per avere la Prefettura appellante depositato, al momento della sua costituzione in giudizio, in data 9 settembre 2008, una copia dell'atto di citazione priva di qualunque indicazione in ordine all'avvenuta notifica alla controparte, depositando l'originale, con la prova della notifica alla controparte avvenuta il 10 settembre 2008 , solamente alla prima udienza del 20 gennaio 2009. 3. - Per la cassazione di tale sentenza ricorre la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Calabria sulla base di due motivi. L'intimato non si è costituito nel giudizio. Considerato in diritto 1. - Il Collegio ha deliberato l'adozione della motivazione in forma semplificata. 2. - Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli articolo 168, 183, 347 e 348 cod.proc.civ. L'Amministrazione ricorrente richiama l'orientamento giurisprudenziale che considera il vizio rilevato nella sentenza impugnata una mera irregolarità formale, emendabile con la successiva produzione dell'originale dell'atto notificato. 3. - La seconda censura ha ad oggetto la . 4. - I due motivi, da esaminare congiuntamente avuto riguardo alla evidente connessione logico-giuridica che li avvince, sono fondati. Secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, la costituzione in giudizio dell'appellante mediante deposito in cancelleria della nota d'iscrizione a ruolo e del proprio fascicolo, contenente, tuttavia, la copia, anzichè l'originale, dell'atto d'impugnazione notificato alla controparte, costituisce mera irregolarità rispetto alla modalità stabilita dalla legge, non arrecando nessuna lesione sostanziale ai diritti della parte convenuta pertanto, è da escludere che detta irregolarità possa comportare l'improcedibilità del gravame, non essendo riconducibile ad alcuna delle ipotesi di mancata tempestiva costituzione dell'appellante, previste tassativamente, quali cause d'improcedibilità, dall'articolo 348 cod. proc. civ., nel testo novellato dalla legge numero 353 del 1990 v. Cass. , sentt. numero 23192 del 2010, numero 17666 del 2009, ord. numero 6861 del 2014 . Sull'argomento sono anche intervenute sull'argomento le Sezioni Unite, che, nell'affrontare il tema del termine per la costituzione dell'attore in caso di pluralità di convenuti, hanno affermato che detto termine, nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio venga notificato a più persone, è di dieci giorni decorrenti dalla prima notificazione sia nel giudizio di primo grado che in quello d'appello, aggiungendo che tale adempimento, ove entro tale termine l'attore non sia ancora rientrato in possesso dell'originale dell'atto notificato, può avvenire depositandone in cancelleria una semplice copia c.d. velina v. Cass., S.U., sent. numero 10864 del 2011 conforme Cass., sent. numero 12724 del 2012 . 5. - Conclusivamente, il ricorso deve essere accolto. La sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata ad un altro giudice - che viene individuato nel Tribunale di Reggio Calabria in persona di diverso giudice, cui è demandato altresì il regolamento delle spese del giudizio - che la riesaminerà alla luce del principio di diritto enunciato sub 4. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Reggio Calabria in persona di diverso giudice. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta - II Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 21 febbraio 2014.