Il Ministero dell’Interno, con la circolare numero 16/2014, ha fatto alcune precisazioni in materia di negoziazione assistita da un avvocato per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, introdotta principalmente dall’articolo 6 del d.l. numero 132/2014.
La circolare del Ministero dell’Interno, in particolare, si occupa degli articolo 6 e 12 del d.l. numero 132/2014 - recante «Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile» - che introducono importanti novità in tema di separazione personale, di cessazione degli effetti civili e di scioglimento del matrimonio, volte a semplificare le relative procedure. Negoziazione assistita da un avvocato. In base a quanto stabilito dall’articolo 6, entrato in vigore il 13 settembre 2014, giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, i coniugi hanno la facoltà di concludere una «convenzione di negoziazione assistita da un avvocato», sia per quanto riguarda la separazione consensuale che, una volta avvenuta la separazione personale, «anche di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio». Unica eccezione a tale disposizione, la presenza di figli minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave o, ancora, economicamente insufficienti. L’avvocato, dopo aver assistito le parti, deve trasmettere copia dell’accordo, entro 10 giorni, all’ufficiale dello stato civile del Comune in cui fu iscritto o trascritto il matrimonio. La mancata trasmissione – viene sottolineato – può costare cara all’avvocato che, se inadempiente, si vedrà applicare una sanzione amministrativa pecuniaria, da 5mila a 50mila euro, «per la cui irrogazione è competente il Comune in cui devono essere eseguite le annotazioni previste dal regolamento di cui al d.p.r. numero 396/2000». L’avvocato non deve fare alcuna istanza all’ufficio di stato civile. L’ufficiale dello stato civile, quindi, in applicazione delle nuove norme, «deve procedere alla registrazione dei provvedimenti di cui trattasi e alla conseguente annotazione a margine dell’atto di matrimonio e di nascita di entrambi i coniugi ed alla comunicazione in anagrafe per i conseguenti aggiornamenti». Infine, la circolare precisa che, in tema di decorrenza del termine di durata della separazione, necessario ai fini della domanda di divorzio, «la data dalla quale decorreranno gli effetti degli accordi in esame è quella della “data certificata” negli accordi stessi». «Tale data» – viene ulteriormente chiarito – «è quella che dovrà essere riportata nelle annotazioni ed indicata nella scheda anagrafica individuale degli interessati».
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