Vietato pubblicare foto di siti web free senza una nuova autorizzazione dell’autore

La nozione di «comunicazione al pubblico», ai sensi dell’articolo 3 § .1 Direttiva 2001/29/CE, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, dev’essere interpretata nel senso che essa ricomprende la messa in rete su un sito Internet di una fotografia precedentemente pubblicata, senza restrizioni atte ad impedire che venisse scaricata e con l’autorizzazione del titolare del diritto d’autore, su un altro sito Internet.

È quanto sancito dalla CGUE nella sentenza EU C 2018 634, C-161/17 del 7 agosto 2018. Il caso. Un fotografo autorizzava un sito di viaggi, liberamente accessibile, a pubblicare una sua foto, che veniva poi scaricata da una studentessa di un istituto di istruzione secondaria di un Land tedesco per usarla come copertina per un progetto preparato per il laboratorio linguistico, poi pubblicato sul sito della scuola. L’uomo, sostenendo di aver autorizzato la pubblicazione solo al gestore del sito di viaggi, ritenendo leso il suo diritto d’autore, citò il Land per vietarne la pubblicazione ed essere indennizzato. La S.C. tedesca ha perciò sollevato una pregiudiziale per sapere se nella nozione di «comunicazione al pubblico» rientri o meno «la messa in rete su un sito Internet di una fotografia precedentemente pubblicata su un altro sito Internet, senza restrizioni atte ad impedire che venisse scaricata e con l’autorizzazione del titolare del diritto d’autore» la CGUE ha risposto come in epigrafe. Si noti il recente trend della prassi della CGUE che tutela anche il materiale immesso in rete su siti liberamente accessibili e/o scambiato/condiviso su piattaforme peer to peer EU C 2016 644 nel quotidiano del 9/9/16 . Immettere una foto online è sempre una comunicazione al pubblico? La fotografia quale «creazione intellettuale dell’autore, che ne rifletta la personalità e si manifesti attraverso le scelte libere e creative di quest’ultimo» nella sua realizzazione è coperta dal diritto d’autore EU C 2011 798 . L’articolo 3 Direttiva 2001/29, rubricato «Diritto di comunicazione di opere al pubblico, compreso il diritto di mettere a disposizione del pubblico altri materiali protetti», prevede che «gli Stati membri riconoscano agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente». Ergo, salve le eccezioni e le limitazioni ex articolo 5, ogni uso di un’opera, senza l’autorizzazione del suo autore, è una violazione del suo copyright EU C 2016 878 . La ratio della direttiva è quello di offrire una tutela elevata all’autore di un’opera, garantendogli un equo compenso, ma l’articolo 3 non dà una definizione precisa di «comunicazione al pubblico». Essa prevede due condizioni cumulative un «atto di comunicazione» di un’opera e la sua diffusione ad un «pubblico», inteso come numero indeterminato, ma considerevole, di potenziali destinatari della stessa. In breve basta che sia messa a disposizione di terzi e che questi vi possano avere libero accesso, indipendentemente se si avvalgano o meno di questa possibilità EU C 2017 218 nel quotidiano del 14/6/17 . Per prassi costante essa può avvenire «secondo modalità tecniche specifiche, diverse da quelle fino ad allora utilizzate o, in mancanza, sia rivolta ad un «pubblico nuovo», vale a dire a un pubblico che non sia già stato preso in considerazione dal titolare del diritto d’autore nel momento in cui ha autorizzato la comunicazione iniziale della sua opera al pubblico». Quando il pubblico è nuovo? È indubbio che nel nostro caso siano soddisfatti entrambi i requisiti l’attività della studentessa non si limita ad un link di rinvio, che è consentito in quanto contribuisce al buon funzionamento d’internet EU C 2014 76 nel quotidiano del 17/2/14 , bensì ha scaricato la foto sul server privato per poi inserirla in detto lavoro pubblicato sul sito della scuola ha avuto un ruolo chiave nella nuova comunicazione. È, perciò, rivolta ad un «pubblico nuovo» perché è pubblicata su un sito diverso da quello originario cui era stata concessa dall’autore ed è accessibile a tutti gli internauti se non fosse considerato tale si snaturerebbero i fini della direttiva. Infine nell’equo bilanciamento del diritto all’istruzione, alla libertà d’espressione e della tutela dei diritti d’autore non si possono invocare, per quanto sopra, i fini illustrativi ed/od educativi limitatamente a scopi non lucrativi sebbene alcuni Stati membri li prevedano come scriminante.

Corte di Giustizia UE, Seconda Sezione, sentenza 7 agosto 2018, causa C-161/17 * «Rinvio pregiudiziale – Diritto d’autore e diritti connessi – Direttiva 2001/29/CE – Società dell’informazione – Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi – Articolo 3, paragrafo 1 – Comunicazione al pubblico – Nozione – Messa in rete su un sito Internet, senza l’autorizzazione del titolare del diritto d’autore, di una fotografia precedentemente pubblicata, senza restrizioni e con l’autorizzazione di detto titolare, su un altro sito Internet – Pubblico nuovo» Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione GU 2001, L 167, pag. 10 . 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il Land Nordrhein-Westfalen Land della Renania settentrionale-Vestfalia, Germania e il sig. d. R., fotografo, in merito all’utilizzo non autorizzato di una fotografia realizzata dal sig. R., liberamente disponibile su un sito Internet, da parte di un’alunna di una scuola situata nella circoscrizione di tale Land, al fine di illustrare un progetto scolastico pubblicato da tale scuola su un altro sito Internet. Contesto normativo 3 I considerando 3, 4, 9, 10, 23 e 31 della direttiva 2001/29 enunciano quanto segue « 3 L’armonizzazione proposta contribuisce all’applicazione delle quattro libertà del mercato interno e riguarda il rispetto dei principi fondamentali del diritto e segnatamente della proprietà, tra cui la proprietà intellettuale, della libertà d’espressione e dell’interesse generale. 4 Un quadro giuridico armonizzato in materia di diritto d’autore e di diritti connessi, creando una maggiore certezza del diritto e prevedendo un elevato livello di protezione della proprietà intellettuale, promuoverà notevoli investimenti in attività creatrici ed innovatrici, segnatamente nelle infrastrutture delle reti, e di conseguenza una crescita e una maggiore competitività dell’industria europea per quanto riguarda sia la fornitura di contenuti che le tecnologie dell’informazione nonché, più in generale, numerosi settori industriali e culturali. Ciò salvaguarderà l’occupazione e favorirà la creazione di nuovi posti di lavoro. 9 Ogni armonizzazione del diritto d’autore e dei diritti connessi dovrebbe prendere le mosse da un alto livello di protezione, dal momento che tali diritti sono essenziali per la creazione intellettuale. La loro protezione contribuisce alla salvaguardia e allo sviluppo della creatività nell’interesse di autori, interpreti o esecutori, produttori e consumatori, nonché della cultura, dell’industria e del pubblico in generale. Si è pertanto riconosciuto che la proprietà intellettuale costituisce parte integrante del diritto di proprietà. 10 Per continuare la loro attività creativa e artistica, gli autori e gli interpreti o esecutori debbono ricevere un adeguato compenso per l’utilizzo delle loro opere, come pure i produttori per poter finanziare tale creazione. Gli investimenti necessari a fabbricare prodotti quali riproduzioni fonografiche, pellicole o prodotti multimediali e servizi quali i servizi su richiesta “on-demand” sono considerevoli. È necessaria un’adeguata protezione giuridica dei diritti di proprietà intellettuale per garantire la disponibilità di tale compenso e consentire un soddisfacente rendimento degli investimenti. 23 La presente direttiva dovrebbe armonizzare ulteriormente il diritto d’autore applicabile alla comunicazione di opere al pubblico. Tale diritto deve essere inteso in senso lato in quanto concernente tutte le comunicazioni al pubblico non presente nel luogo in cui esse hanno origine. Detto diritto dovrebbe comprendere qualsiasi trasmissione o ritrasmissione di un’opera al pubblico, su filo o senza filo, inclusa la radiodiffusione, e non altri atti. 31 Deve essere garantito un giusto equilibrio tra i diritti e gli interessi delle varie categorie di titolari nonché tra quelli dei vari titolari e quelli degli utenti dei materiali protetti. » 4 L’articolo 3 della direttiva 2001/29, intitolato «Diritto di comunicazione di opere al pubblico, compreso il diritto di mettere a disposizione del pubblico altri materiali protetti», ai suoi paragrafi 1 e 3, così dispone «1. Gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente. 3. I diritti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si esauriscono con alcun atto di comunicazione al pubblico o con la loro messa a disposizione del pubblico, come indicato nel presente articolo». 5 L’articolo 5 della direttiva 2001/29, intitolato «Eccezioni e limitazioni», al suo paragrafo 3, lettera a , prevede quanto segue «Gli Stati membri hanno la facoltà di disporre eccezioni o limitazioni ai diritti di cui agli articoli 2 e 3 nei casi seguenti a allorché l’utilizzo ha esclusivamente finalità illustrativa per uso didattico o di ricerca scientifica, sempreché, salvo in caso di impossibilità, si indichi la fonte, compreso il nome dell’autore, nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito». Procedimento principale e questione pregiudiziale 6 Il sig. R., parte ricorrente che ha adito il Landgericht Hamburg Tribunale del Land, Amburgo, Germania , è un fotografo. La Stadt Waltrop città di Waltrop, Germania , inizialmente convenuta in primo grado, ma non più parte nel procedimento principale, ha sotto la sua responsabilità la Gesamtschule di Waltrop istituto di istruzione secondaria di Waltrop in prosieguo la «scuola» . Il Land della Renania settentrionale-Vestfalia Germania , parimenti convenuto in primo grado, è incaricato del controllo sulla scuola ed è il datore di lavoro degli insegnanti di quest’ultima. 7 A partire dal 25 marzo 2009, sul sito Internet della scuola era possibile consultare un progetto redatto da una dei suoi alunni nell’ambito di un laboratorio linguistico proposto dalla stessa, che includeva, a titolo illustrativo, una fotografia realizzata dal sig. R. in prosieguo la «fotografia» , che detta alunna aveva scaricato da un sito Internet dedicato ai viaggi in proseguo il «sito Internet di viaggio» . La fotografia si trovava su quest’ultimo sito senza restrizioni atte a impedire che venisse scaricata. Sotto la stessa, l’alunno aveva inserito un riferimento a detto sito. 8 Il sig. R. sostiene di aver concesso un diritto d’uso solamente al gestore del sito Internet di viaggio e afferma che la messa in rete della fotografia sul sito Internet della scuola costituisce una violazione del suo diritto d’autore. Egli ha chiesto al giudice competente in primo grado di vietare al Land della Renania settentrionale-Vestfalia, a pena di sanzioni pecuniarie, di riprodurre o permettere la riproduzione e/o di mettere a disposizione o far mettere a disposizione del pubblico la foto e, in via subordinata, di consentire agli alunni la riproduzione della fotografia ai fini della pubblicazione su Internet. Altresì, ha reclamato il pagamento di una somma di EUR 400 da parte di detto Land a titolo di risarcimento danni. 9 Poiché il ricorso del sig. R. è stato parzialmente accolto, il Land della Renania settentrionale-Vestfalia è stato condannato a rimuovere la fotografia dal sito Internet della scuola e al pagamento di una somma di EUR 300, oltre agli interessi. 10 Le due parti hanno appellato tale sentenza dinanzi all’Oberlandesgericht Hamburg Tribunale superiore del Land, Amburgo, Germania , il quale ha ritenuto, in particolare, che la fotografia fosse protetta dal diritto d’autore e che la sua messa in rete sul sito Internet della scuola costituisse una violazione dei diritti di riproduzione e di messa a disposizione del pubblico di cui il sig. R. è titolare. Tale giudice ha ritenuto che la circostanza per cui la fotografia fosse già accessibile a tutti su Internet senza restrizioni, prima degli atti in questione, fosse irrilevante, in quanto la riproduzione della fotografia sul server e la messa a disposizione del pubblico seguitane sul sito Internet della scuola ha comportato uno «sganciamento» con la pubblicazione iniziale sul sito Internet di viaggio. 11 Il giudice del rinvio, dinanzi al quale è stato proposto ricorso per cassazione Revision , ha ritenuto che l’accoglimento di tale ricorso dipenda dall’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29. In particolare, questo giudice esprime dubbi riguardo al soddisfacimento del requisito, ribadito dalla giurisprudenza, secondo cui la comunicazione al pubblico interessato deve essere fatta nei confronti di un pubblico «nuovo». 12 In tale contesto, il Bundesgerichtshof Corte federale di giustizia, Germania ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale «Se l’inserimento in un proprio sito Internet accessibile al pubblico di un’opera, liberamente disponibile su un sito Internet di terzi per tutti gli internauti con l’autorizzazione del titolare del diritto d’autore, costituisca una messa a disposizione del pubblico ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE, qualora l’opera venga prima copiata su un server e poi caricata sul proprio sito Internet». Sulla questione pregiudiziale 13 Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la nozione di «comunicazione al pubblico», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, debba essere interpretata nel senso che essa ricomprende la messa in rete su un sito Internet di una fotografia precedentemente pubblicata, senza restrizioni e con l’autorizzazione del titolare del diritto d’autore, su un altro sito Internet. 14 In via preliminare, occorre ricordare che una fotografia può essere protetta dal diritto d’autore alla condizione, che spetta al giudice nazionale verificare in ogni caso di specie, che siffatta fotografia costituisca una creazione intellettuale dell’autore, che ne rifletta la personalità e si manifesti attraverso le scelte libere e creative di quest’ultimo nella realizzazione di tale fotografia v., in tal senso, sentenza del 1° dicembre 2011, Painer, C 145/10, EU C 2011 798, punto 94 . 15 Per quanto riguarda la questione se la messa in rete su un sito Internet di una fotografia precedentemente pubblicata, senza restrizioni e con l’autorizzazione del titolare del diritto d’autore, su un altro sito Internet, costituisca una «comunicazione al pubblico», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, occorre ricordare che tale disposizione prevede che gli Stati membri attribuiscano agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la comunicazione al pubblico delle loro opere. 16 Ne deriva che, fatte salve le eccezioni e le limitazioni previste, in termini tassativi, dall’articolo 5 della direttiva 2001/29, qualsivoglia utilizzazione di un’opera effettuata da un terzo in assenza di un siffatto previo consenso deve essere considerata lesiva dei diritti dell’autore di detta opera sentenza del 16 novembre 2016, Soulier e Doke, C 301/15, EU C 2016 878, punto 34 e giurisprudenza ivi citata . 17 Poiché l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 non precisa la nozione di «comunicazione al pubblico», occorre determinare il senso e la portata di tale disposizione in considerazione degli obiettivi perseguiti dalla direttiva stessa ed in considerazione del contesto in cui la disposizione interpretata si colloca sentenza del 14 giugno 2017, Stichting Brein, C 610/15, EU C 2017 456, punto 21 e giurisprudenza ivi citata . 18 In proposito, si deve rammentare che dai considerando 4, 9 e 10 della direttiva 2001/29 discende che quest’ultima persegue quale obiettivo principale la realizzazione di un livello elevato di protezione a favore degli autori, consentendo ai medesimi di ottenere un adeguato compenso per l’utilizzazione delle loro opere, in particolare in occasione di una comunicazione al pubblico. Ne consegue che la nozione di «comunicazione al pubblico» dev’essere intesa in senso ampio, come espressamente enunciato dal considerando 23 di tale direttiva sentenza del 14 giugno 2017, Stichting Brein, C 610/15, EU C 2017 456, punto 22 e giurisprudenza ivi citata . 19 Come statuito a più riprese dalla Corte, dall’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, risulta che la nozione di «comunicazione al pubblico» consta di due elementi cumulativi, vale a dire di un «atto di comunicazione» di un’opera e della comunicazione di quest’ultima a un «pubblico» sentenze del 16 marzo 2017, AKM, C 138/16, EU C 2017 218, punto 22, e del 14 giugno 2017, Stichting Brein, C 610/15, EU C 2017 456, punto 24 e giurisprudenza ivi citata . 20 Per quanto riguarda il primo di tali elementi, ossia l’esistenza di un «atto di comunicazione» come risulta dall’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, perché vi sia un siffatto atto è sufficiente, in particolare, che l’opera sia messa a disposizione del pubblico in modo che coloro che compongono tale pubblico possano avervi accesso, senza che sia determinante che utilizzino o meno tale possibilità sentenze del 13 febbraio 2014, Svensson e a., C 466/12, EU C 2017 76, punto 19, e del 14 giugno 2017, Stichting Brein, C 610/15, EU C 2017 456, punto 31 e giurisprudenza ivi citata . 21 Nella fattispecie, la messa in rete su un sito Internet di una fotografia precedentemente pubblicata su un altro sito Internet, dopo essere stata previamente copiata su un server privato, deve essere qualificata come «messa a disposizione» e, di conseguenza, come «atto di comunicazione», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29. Invero, siffatta messa in rete dà la possibilità ai visitatori del sito Internet sul quale tale messa in rete è effettuata di avere accesso a detta fotografia su tale sito Internet. 22 Per quanto riguarda il secondo degli elementi summenzionati, ossia che l’opera protetta sia effettivamente comunicata ad un «pubblico», dalla giurisprudenza della Corte risulta che la nozione di «pubblico» si riferisce ad un numero indeterminato di destinatari potenziali e comprende, peraltro, un numero di persone piuttosto considerevole sentenze del 13 febbraio 2014, Svensson e a., C 466/12, EU C 2017 76, punto 21, e del 14 giugno 2017, Stichting Brein, C 610/15, EU C 2017 456, punto 27 e giurisprudenza ivi citata . 23 Nella fattispecie, appare evidente che un atto di comunicazione, come quello menzionato al punto 21 della presente sentenza, fa riferimento a tutti i potenziali utilizzatori del sito Internet sul quale tale messa in rete è effettuata, ossia un numero indeterminato e piuttosto considerevole di destinatari e debba, a tali condizioni, essere considerato come una comunicazione ad un «pubblico», ai sensi della già citata giurisprudenza. 24 Tuttavia, come risulta altresì da una giurisprudenza costante, per essere qualificata come «comunicazione al pubblico», è inoltre necessario che la comunicazione dell’opera protetta sia effettuata secondo modalità tecniche specifiche, diverse da quelle fino ad allora utilizzate o, in mancanza, sia rivolta ad un «pubblico nuovo», vale a dire a un pubblico che non sia già stato preso in considerazione dal titolare del diritto d’autore nel momento in cui ha autorizzato la comunicazione iniziale della sua opera al pubblico sentenze del 13 febbraio 2014, Svensson e a., C 466/12, EU C 2014 76, punto 24 dell’8 settembre 2016, GS Media, C 160/15, EU C 2016 644, punto 37, e del 14 giugno 2017, Stichting Brein, C 610/15, EU C 2017 456, punto 28 . 25 Nella fattispecie, è pacifico che sia la comunicazione iniziale dell’opera su un sito Internet sia la comunicazione ulteriore della medesima su un altro sito Internet sono state effettuate mediante le stesse modalità tecniche. 26 Le parti del procedimento principale e gli interessati di cui all’articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea che hanno presentato osservazioni scritte, tuttavia, non concordano sulla questione se la fotografia sia stata comunicata ad un «pubblico nuovo». 27 Il Land della Renania settentrionale-Vestfalia e il governo italiano, infatti, basandosi sulla sentenza del 13 febbraio 2014, Svensson e a. C 466/12, EU C 2014 76 , fanno valere che non occorre stabilire una distinzione tra, da un lato, la comunicazione di un’opera mediante la sua messa in rete su un sito Internet e, dall’altro lato, la comunicazione di siffatta opera mediante l’inserimento, in un sito Internet, di un collegamento ipertestuale che rimanda ad un altro sito Internet sul quale tale opera è stata inizialmente comunicata, senza restrizioni e con l’autorizzazione del titolare del diritto d’autore. Pertanto, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, l’opera non sarebbe stata comunicata ad un pubblico nuovo. 28 Per contro, il sig. R. e il governo francese, durante l’udienza, come pure la Commissione, nelle sue osservazioni scritte, hanno sostenuto, in sostanza, che la giurisprudenza di cui ai punti precedenti della presente sentenza non è applicabile nelle circostanze di cui al procedimento principale. In particolare, la comunicazione di un’opera mediante non già un collegamento ipertestuale, bensì una nuova messa in rete della medesima su un sito Internet differente rispetto al sito sul quale tale opera era già stata comunicata con l’autorizzazione del titolare del diritto d’autore dovrebbe essere qualificata come «nuova comunicazione al pubblico», segnatamente riguardo alla circostanza per cui, a seguito di tale nuova messa in rete, detto titolare non è più in misura di esercitare il suo potere di controllo sulla comunicazione iniziale di tale opera. 29 A tale riguardo occorre ricordare, in primo luogo, che da una giurisprudenza costante della Corte risulta che, fatte salve le eccezioni e le limitazioni previste dall’articolo 5 della direttiva 2001/29, qualunque atto di riproduzione o di comunicazione al pubblico di un’opera da parte di un terzo richiede il previo consenso del suo autore e che gli autori dispongono, in forza dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, di un diritto di natura precauzionale che consente loro di frapporsi tra eventuali utenti della loro opera e la comunicazione al pubblico che detti utenti potrebbero ritenere di effettuare, ciò al fine di vietarne la stessa v., in tal senso, sentenze del 31 maggio 2016, Reha Training, C 117/15, EU C 2016 379, punto 30 del 16 novembre 2016, Soulier e Doke, C 301/15, EU C 2016 878, punto 33, e del 14 giugno 2017, Stichting Brein, C 610/15, EU C 2017 456, punto 20 e giurisprudenza ivi citata . 30 Orbene, un siffatto diritto di natura precauzionale sarebbe privo di efficacia pratica nell’ipotesi in cui si dovesse ritenere che la messa in rete, su un sito Internet, di un’opera precedentemente pubblicata su un altro sito Internet e con l’autorizzazione del titolare del diritto d’autore non costituisca una comunicazione ad un pubblico nuovo. Infatti, siffatta messa in rete su un sito internet diverso da quello su cui è stata effettuata la comunicazione iniziale potrebbe avere l’effetto di rendere impossibile o, per lo meno, considerevolmente più difficile l’esercizio da parte del titolare del suo diritto, di natura precauzionale, di richiedere la fine della comunicazione della medesima, eventualmente, rimuovendo l’opera da tale sito Internet sul quale quest’ultima è stata comunicata con la sua autorizzazione o revocando l’autorizzazione precedentemente accordata ad un terzo. 31 Pertanto, quand’anche nell’ipotesi in cui il titolare del diritto d’autore decidesse di terminare la comunicazione della sua opera sul sito Internet sul quale essa è stata inizialmente comunicata con la sua autorizzazione, ne risulterebbe che tale opera resterebbe disponibile sul sito Internet sul quale è stata effettuata la nuova messa in rete. Orbene, la Corte ha già sottolineato che l’autore di un’opera deve poter porre fine all’esercizio, da parte di un terzo, dei diritti di sfruttamento in forma digitale che detenga su detta opera e vietargliene in tal modo qualsivoglia utilizzazione futura in siffatta forma, senza dover previamente affrontare altre formalità v., per analogia, sentenza del 16 novembre 2016, Soulier e Doke, C 301/15, EU C 2016 878, punto 51 . 32 In secondo luogo, l’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2001/29 prevede specificamente che il diritto di comunicazione al pubblico, di cui all’articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva, non si esaurisce con un atto di comunicazione al pubblico o di messa a disposizione del pubblico, ai sensi di detta disposizione. 33 Orbene, ritenere che la messa in rete su un sito Internet di un’opera, precedentemente comunicata su un altro sito Internet con l’autorizzazione del titolare del diritto d’autore, non costituisca una messa a disposizione di un pubblico nuovo di tale opera equivarrebbe a stabilire una regola di esaurimento del diritto di comunicazione. 34 Oltre al fatto che essa sarebbe contraria alla formulazione dell’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2001/29, tale regola priverebbe detto titolare della possibilità, richiamata al considerando 10 di tale direttiva, di richiedere un adeguato compenso per l’utilizzo della sua opera, e ciò nonostante il fatto che, come ricordato dalla Corte, l’oggetto specifico della proprietà intellettuale mira, segnatamente, ad assicurare ai titolari dei diritti interessati la tutela della facoltà di sfruttare commercialmente la messa in circolazione o la messa a disposizione degli oggetti protetti, concedendo licenze dietro il pagamento di un compenso adeguato per ogni utilizzazione degli oggetti protetti v., in tal senso, sentenza del 4 ottobre 2011, Football Association Premier League e a., C 403/08 e C 429/08, EU C 2011 631, punti 107 e 108 . 35 Tenuto conto di tali elementi, con riferimento alla giurisprudenza richiamata al punto 24 della presente sentenza, occorre ritenere che la messa in rete di un’opera protetta dal diritto d’autore su un sito Internet diverso da quello sul quale è stata effettuata la comunicazione iniziale con l’autorizzazione del titolare del diritto d’autore deve, nelle circostanze come quelle di cui al procedimento principale, essere qualificata come messa a disposizione di un pubblico nuovo di siffatta opera. Invero, in dette circostanze, il pubblico preso in considerazione dal titolare del diritto d’autore nel momento in cui ha autorizzato la comunicazione della sua opera sul sito Internet sul quale quest’ultima è stata inizialmente pubblicata è costituito dai soli utilizzatori di detto sito, e non dagli utilizzatori del sito Internet sul quale l’opera è stata ulteriormente messa in rete senza l’autorizzazione di detto titolare, o dagli altri internauti. 36 Il fatto che, come nel procedimento principale, il titolare del diritto d’autore non abbia posto restrizioni alle possibilità di utilizzo della fotografia da parte degli internauti non influisce sulle considerazioni obiettive di cui ai punti da 29 a 35 della presente sentenza. Infatti, la Corte ha già avuto modo di ricordare che il godimento e l’esercizio del diritto previsto dall’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 non possono essere subordinati ad alcuna formalità v., in tal senso, sentenza del 16 novembre 2016, Soulier e Doke, C 301/15, EU C 2016 878, punto 50 . 37 Peraltro, certo, la Corte, in particolare nella sua sentenza del 13 febbraio 2014, Svensson e a. C 466/12, EU C 2014 76, punti 25 e 26 , e nella sua ordinanza del 21 ottobre 2014, BestWater International C 348/13, non pubblicata, EU C 2014 2315, punto 16 , ha ritenuto, per quanto riguarda la messa a disposizione di opere protette mediante un collegamento cliccabile che rinvii ad un altro sito Internet sul quale era stata effettuata la comunicazione iniziale, che il pubblico cui la comunicazione iniziale era diretta era costituito dal complesso dei potenziali visitatori del sito considerato in quanto, essendo a conoscenza del fatto che l’accesso alle opere su tale sito non era assoggettato ad alcuna misura restrittiva, tutti gli internauti potevano avere liberamente accesso ad esse. Pertanto, essa ha statuito che la messa a disposizione delle opere di cui trattasi tramite un collegamento cliccabile, come quella in oggetto nelle cause che hanno dato luogo a tali sentenze, non portava a comunicare le opere di cui trattasi ad un pubblico nuovo. 38 Tuttavia, detta giurisprudenza non può essere applicata in circostanze come quelle del procedimento principale. 39 Infatti, in primo luogo, tale giurisprudenza è stata resa nel contesto specifico dei collegamenti ipertestuali che, su Internet, rinviano a opere protette, precedentemente comunicate con l’autorizzazione dei titolari del diritto. 40 Tuttavia, a differenza dei collegamenti ipertestuali che, secondo la giurisprudenza della Corte, contribuiscono segnatamente al buon funzionamento di Internet permettendo lo scambio di informazioni in tale rete caratterizzata dalla disponibilità di enormi quantità di informazioni sentenza dell’8 settembre 2016, GS Media, C 160/15, EU C 2016 644, punto 45 , la messa in rete su un sito Internet senza l’autorizzazione del titolare del diritto d’autore di un’opera precedentemente comunicata su un altro sito Internet con l’accordo di detto titolare non contribuisce, nella stessa misura, a siffatto obiettivo. 41 Di conseguenza, autorizzare siffatta messa in rete, senza che il titolare del diritto d’autore possa invocare i diritti previsti dall’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, violerebbe il giusto equilibrio, di cui ai considerando 3 e 31 di tale direttiva, che occorre mantenere, nell’ambiente digitale, tra, da un lato, gli interessi dei titolari del diritto d’autore e dei diritti connessi alla protezione della loro proprietà intellettuale, garantita dall’articolo 17, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, e, dall’altro, la tutela degli interessi e dei diritti fondamentali degli utenti degli oggetti protetti, in particolare della loro libertà di espressione e d’informazione, garantita dall’articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali, nonché dell’interesse generale. 42 In tale contesto, il Land della Renania settentrionale-Vestfalia sottolinea la necessità, nelle circostanze di cui trattasi nel procedimento principale, di tenere conto, nel bilanciamento degli interessi coinvolti, del diritto all’istruzione, previsto dall’articolo 14 della Carta dei diritti fondamentali. In particolare, l’azione dell’alunna interessata rientrerebbe nell’esercizio di detto diritto, in quanto la fotografia è stata collocata, a fini illustrativi, nella prima pagina del progetto che aveva preparato nell’ambito di un laboratorio linguistico. Tuttavia, a tale riguardo, occorre constatare che le considerazioni di cui al punto 35 della presente sentenza, relative alla nozione di «pubblico nuovo», si basano non già sulla natura educativa o meno dell’illustrazione, da parte dell’alunno, del suo progetto scolastico, bensì sulla circostanza per la quale la messa in rete di tale opera sul sito Internet della scuola ha reso la stessa accessibile a tutti i visitatori di tale sito. 43 Del resto, occorre ricordare che, trattandosi della ricerca di un equilibrio tra il diritto all’istruzione e la protezione del diritto di proprietà intellettuale, il legislatore dell’Unione ha previsto, all’articolo 5, paragrafo 3, lettera a , della direttiva 2001/29, una facoltà per gli Stati membri di disporre eccezioni o limitazioni ai diritti di cui agli articoli 2 e 3 di tale direttiva, purché si tratti di un utilizzo a finalità esclusivamente illustrativa per uso didattico o di ricerca scientifica nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito. 44 In secondo luogo, come ricordato al punto 29 della presente sentenza, i diritti garantiti agli autori dall’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 sono di natura precauzionale. Orbene, per quanto riguarda l’atto di comunicazione che costituisce l’inserimento, su un sito Internet, di un collegamento ipertestuale che rimanda ad un’opera precedentemente comunicata con l’autorizzazione del titolare del diritto d’autore, la natura precauzionale dei diritti del titolare è preservata, una volta che è possibile per l’autore, nell’ipotesi in cui non voglia più comunicare la sua opera sul sito Internet in oggetto, rimuovere quest’ultima dal sito Internet sul quale essa è stata inizialmente comunicata, rendendo nullo ogni collegamento ipertestuale che rinvia ad essa. Per contro, in circostanze come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, la messa in rete su un altro sito Internet di un’opera comporta una nuova comunicazione, indipendente rispetto alla comunicazione inizialmente autorizzata. Conseguentemente a tale messa in rete, siffatta opera potrebbe rimanere disponibile su tale sito, indipendentemente dal previo consenso dell’autore e nonostante qualsivoglia azione con la quale il titolare dei diritti decidesse di non comunicare più la sua opera sul sito Internet sul quale essa era stata inizialmente comunicata con la sua autorizzazione. 45 Infine, in terzo luogo, la Corte, nella sua sentenza del 13 febbraio 2014, Svensson e a. C 466/12, EU C 2014 76, punti 27 e 28 , per ritenere che la comunicazione di cui trattasi nella causa all’origine di tale sentenza non era stata fatta ad un pubblico nuovo, ha sottolineato l’assenza dell’intervento del gestore del sito sul quale era stato messo il collegamento cliccabile, che permetteva di accedere alle opere in oggetto sul sito sul quale queste ultime erano state inizialmente comunicate, con l’autorizzazione del titolare del diritto d’autore. 46 Nella fattispecie, dalla decisione di rinvio risulta che l’utilizzatrice dell’opera di cui al procedimento principale ha riprodotto tale opera su un server privato, e a ciò è seguita una messa in rete della medesima su un sito Internet diverso da quello sul quale è stata realizzata la comunicazione iniziale. In tal modo, tale utilizzatrice ha avuto un ruolo decisivo nella comunicazione di tale opera a un pubblico non preso in considerazione da parte dell’autore dell’opera al momento in cui ha autorizzato la comunicazione iniziale. 47 Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre rispondere alla questione dichiarando che la nozione di «comunicazione al pubblico», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, dev’essere interpretata nel senso che essa ricomprende la messa in rete su un sito Internet di una fotografia precedentemente pubblicata, senza restrizioni atte ad impedire che venisse scaricata e con l’autorizzazione del titolare del diritto d’autore, su un altro sito Internet. Sulle spese 48 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte Seconda Sezione dichiara La nozione di «comunicazione al pubblico», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, dev’essere interpretata nel senso che essa ricomprende la messa in rete su un sito Internet di una fotografia precedentemente pubblicata, senza restrizioni atte ad impedire che venisse scaricata e con l’autorizzazione del titolare del diritto d’autore, su un altro sito Internet. * Fonte www.curia.eu