Omicidio e lesioni personali stradali: reati autonomi o circostanze aggravanti?

Gli articolo 589-bis e 590-bis delineano due autonome fattispecie di reato e non circostanze aggravanti ad effetto speciale rispetto ai reati di lesioni personali e omicidio colposo previste dagli articolo 589 e 590 c.p. e, pertanto, non è necessaria una querela per la loro procedibilità che, dunque, è d’ufficio.

Il caso. Il Tribunale di Brescia dichiarava non doversi procedere nei confronti dell’imputato per il reato di cui all’articolo 590-bis c.p. per difetto di querela. Riteneva, infatti, il giudice che le nuove ipotesi di cui agli articolo 589-bis e 590-bis c.p. costituiscono circostanze aggravanti ad effetto speciale dei reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose. A sostegno di questa interpretazione, il Tribunale adduceva un ordine di ragioni. In primo luogo, sosteneva che il “micro-sistema” delle lesioni si costruisce sulle fattispecie base di cui agli articolo 582 c.p. per le ipotesi dolose e 590 c.p. per quelle dolose . In secondo luogo, poi, sosteneva il Tribunale, che il riconoscimento di fattispecie autonoma a tali reati comporterebbe la non applicazione della disciplina dell’arresto in flagranza. Il Procuratore Generale proponeva, tuttavia, ricorso affermando l’erronea applicazione dell’articolo 590-bis c.p., in punto di procedibilità, ritenuto che sia le lesioni stradali che l’omicidio stradale costituiscono fattispecie autonome di reato per le quali non è prevista la procedibilità a querela. Specificità delle condotte. La Corte, ritenendo fondato il ricorso, afferma che a sostegno della autonomia delle fattispecie di reato previste dagli articolo 589-bis e 590-bis c.p. milita, innanzitutto, un’interpretazione testuale sia delle norme che della legge che le ha introdotte. Infatti, appare significativo un primo dato che si ricava proprio dalla rubrica delle due fattispecie delittuose di “omicidio stradale” e “lesioni personali stradali”, che sono individuate per l’appunto da uno specifico titolo e a cui sono associate distinte pene edittali. Ma ove non bastasse, la stessa l. numero 41/2016 che ha novellato il codice, intitolata “Introduzione del reato di omicidio stradale e di lesioni personali stradali”, palesa ulteriormente l’intento del legislatore di introdurre ex novo delle figure di reato ulteriori, costituite da «condotte specifiche e specializzanti rispetto alle generiche fattispecie base di cui agli articolo 589 e 590 c.p.». Appare all’evidenza che la distinta previsione normativa è indice di diverso e indipendente contrasto nei confronti di reati che conseguono a condotte di guida caratterizzate da violazione di regole cautelari relative alla circolazione stradale. Previsione di specifiche circostanze nel corpo di tali norme. Oltre ciò, deve notarsi come, proprio all’interno delle nuove disposizioni siano, peraltro, previste delle circostanze aggravanti e attenuanti. In particolare, entrambe le norme, prevedono, ad esempio, una circostanza attenuante per il caso in cui l’evento non sia conseguenza, esclusivamente, dell’azione o omissione del colpevole oppure una aggravante nel caso in cui il reato sia commesso da persona «non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata». È chiaro che la previsione di specifiche circostanze attenuanti o aggravanti nei reati stradali debba portare alla ovvia conclusione che le fattispecie incriminate siano autonome e non possano costituire a loro volta elementi circostanziali dei già previsti reati di lesioni colpose o omicidio colposo. La modifica dell’articolo 222 c.d.s Infine, anche il codice della strada conferma la tesi affermata dalla Corte nella sentenza in oggetto, laddove all’articolo 222 fa riferimento agli articolo 589-bis e 590-bis c.p. come “reati” e non già come “circostanze aggravanti”, facendo derivare dalle condotte ivi previste altresì l’applicazione della sanzione accessoria della revoca della patente di guida.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 24 maggio – 14 giugno 2018, numero 27425 Presidente Piccialli – Relatore Menichetti Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Brescia, con sentenza in data 9 ottobre 2017, dichiarava non doversi procedere nei confronti di B.E. , imputato del reato di cui all’articolo 590 bis c.p., per difetto di querela. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Brescia lamentando inosservanza dell’articolo 590 bis in punto di procedibilità ed errata applicazione dell’articolo 129 c.p.p. Deduce che i nuovi delitti di cui agli artt.589 bis e 590 bis c.p. costituiscono fattispecie autonome di reato e non ipotesi aggravate dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose, con la conseguenza che il reato ascritto al B. è perseguibile d’ufficio, in difetto di espressa previsione di perseguibilità a querela di parte. 3. L’imputato, tramite i propri difensori di fiducia, ha depositato memoria ex articolo 611 c.p.p. con la quale prospetta la qualificazione della norma come circostanza aggravante, conformemente a quanto ritenuto dal Tribunale, e chiede il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. 2. La questione che si pone attiene alla qualificazione giuridica dell’articolo 590 bis, comma 1, c.p., se sia circostanza aggravante ovvero fattispecie autonoma di reato. Il Tribunale di Brescia ha ritenuto trattarsi di una circostanza aggravante, che dunque non ha mutato il regime di procedibilità a querela del reato di lesioni personali colpose occorse in ambito stradale. Ha osservato sul punto che, a fronte degli argomenti formali a sostegno della tesi della natura di fattispecie autonoma di reato, quali l’autonoma collocazione della norma e la previsione di una distinta sanzione edittale, nonché l’intestazione della stessa legge numero 41 del 2016 Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali , vi sarebbero altri argomenti di ordine sistematico ed ermeneutico, che invece militerebbero nel senso della collocazione della norma nell’ambito delle circostanze aggravanti. Primo tra questi, il rilievo che l’intero micro-sistema delle lesioni si impernia su due fattispecie base, l’articolo 582, comma 1 cod.penumero per l’ipotesi dolosa, e l’articolo 590, comma 1, cod.penumero , per quella colposa, alle quali sono applicabili varie circostanze, tra cui quelle contenute nell’articolo 590 bis cod.penumero . Una seconda considerazione è che il riconoscimento della natura di fattispecie autonoma condurrebbe poi all’elusione della disciplina dell’arresto in flagranza, avendo l’articolo 5, comma 1, della legge numero 41 del 2016 introdotto l’arresto facoltativo per il delitto di lesioni colpose stradali gravi o gravissime ex articolo 590 bis, commi 2, 3, 4 e 5 cod.penumero , ed il comma 6 previsto poi che il conducente che si fermi e, occorrendo, presti assistenza a coloro che hanno subito danni alla persona, mettendosi immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, quando dall’incidente derivi il delitto di lesioni personali colpose, non è soggetto all’arresto stabilito per il caso di flagranza di reato . Orbene, osserva il giudice di merito, se si intendessero le lesioni colpose stradali ex articolo 590 bis cod.penumero quali fattispecie autonoma, come da rubrica intitolata lesioni personali stradali , l’articolo 189, comma 8, CdS non potrebbe essere applicato al delitto che esso menziona, perché la fattispecie ex articolo 590 cod.penumero non ammette in nessun caso l’arresto inoltre, la stessa disposizione non sarebbe applicabile neppure alle lesioni personali stradali, trattandosi di fattispecie autonoma non espressamente richiamata. Soltanto qualificando l’articolo 590 bis cod.penumero come un catalogo di circostanze aggravanti del delitto ex articolo 590 cod.penumero , le lesioni stradali rientrerebbero nel più ampio novero delle lesioni personali colpose, con conseguente piena operatività della previsione ex articolo 189, comma 8, CdS. 3. Gli argomenti sviluppati nella sentenza impugnata non sono corretti e sono smentiti da una serie di rilievi. Primo fra tutti il dato testuale la legge numero 41 del 2016 è intitolata Introduzione del reato di omicidio stradale e di lesioni personali stradali ed indica chiaramente la volontà del legislatore di introdurre nel sistema due nuove figure di reato, che descrivono condotte specifiche e specializzanti rispetto alle generiche fattispecie base di cui agli artt.589 omicidio colposo e 590 lesioni colpose cod.penumero , e che sono state autonomamente disciplinate, con l’evidente intento di operare un efficace contrasto ai reati che conseguono a condotte di guida caratterizzate dalla violazione delle regole prudenziali della circolazione stradale e provocano un sempre crescente numero di vittime. Dunque, sotto il profilo testuale, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale di Brescia, appare assai significativo che la disciplina in esame sia stata introdotta nel codice penale con articoli autonomi, rubricati ciascuno con il titolo del relativo reato - e segnatamente l’articolo 589-bis omicidio stradale e l’articolo 590-bis lesioni personali stradali e con previsione di distinte pene edittali. Va inoltre sottolineato come già statuito da questa Sez.4, con sent. numero 29721 del 1/3/2017, in proc. Venni e numero 42346 del 16/5/2017, in proc. Tosolini che nell’ambito di tali figure criminose sono previste delle specifiche circostanze aggravanti ed attenuanti. Le prime sono richiamate dall’articolo 590-quater cod.penumero , che, nel disciplinare il computo delle circostanze, menziona esplicitamente le circostanze aggravanti di cui agli artt.589-bis, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, 589-ter, 590-bis, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma , chiaramente escludendo la natura circostanziale delle ipotesi incriminatrici di cui al comma primo degli artt.589-bis e 590-bis cod.penumero . Una circostanza attenuante specifica è inoltre prevista dal settimo comma dei predetti articoli del codice penale, che prevede una diminuzione della pena fino alla metà qualora l’evento non sia esclusiva conseguenza dell’azione od omissione del colpevole. La previsione di specifiche circostanze che aggravino o attenuino le pene edittali dei reati stradali colposi in esame è indubitabilmente indicativa nella natura autonoma e non circostanziale di tali fattispecie incriminatrici. Va infine rilevato che la legge numero 41 del 2016 ha apportato modifiche all’articolo 222 del Codice della Strada, qualificando espressamente come reati - e non come circostanze aggravanti - le fattispecie criminose di omicidio e lesioni stradali, facendo derivare dalla condanna o dal patteggiamento per i reati di cui agli artt.589-bis e 590-bis cod.penumero la revoca della patente di guida. Deve allora ribadirsi, concludendo l’analisi della nuova normativa, che l’articolo 590-bis delinea una figura autonoma di reato e non una circostanza aggravante ad effetto speciale del delitto previsto e punito dall’articolo 590 cod.penumero e pertanto non necessita di querela di parte ai fini della sua procedibilità. 4. L’impugnata sentenza predibattimentale di prescrizione deve pertanto essere annullata, con rinvio al Tribunale di Brescia, che si atterrà nel nuovo giudizio al principio di diritto affermato in questa sede di legittimità. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Brescia.