L’evasione contributiva e l’evasione di sopravvivenza

Si ha evasione contributiva previdenziale quando il lavoratore pone in essere, consapevolmente, dei comportamenti illegali, per non pagare quanto dovuto. In un sistema a ripartizione, quale quello delle Casse di previdenza dei professionisti, il problema non è di poco momento.

I crediti delle Casse, in generale, verso gli iscritti stanno aumentando si tratta di capire se si tratti di mera evasione o se, almeno in parte, si tratti di evasione di sopravvivenza. A causa della perdurante crisi economica sono soprattutto le giovani generazioni di professionisti a essere in difficoltà e quindi a non versare, o a ritardare, il versamento della contribuzione minima obbligatoria. In un sistema pensionistico finanziato dal sistema della ripartizione, l’equità intergenerazionale è data dal fatto che i giovani o, comunque, gli occupati paghino le pensioni ai più anziani. Se questo non succede per effetto del nero” previdenziale, la differenza, per le Casse dei professionisti, non può andare a carico della fiscalità generale e, cioè, delle tasse che pagano tutti i cittadini che onorano le tasse perché, per legge, le Casse dei professionisti non possono giovarsi di aiuti di Stato. Ne consegue che la quota parte delle pensioni che non paga chi evade i contributi previdenziali sono costretti a pagarle gli altri iscritti professionisti che riescono a onorare i propri impegni previdenziali. Siamo di fronte ad un perverso effetto circolare che ci penalizza tutti. Questa definizione è irrispettosa di coloro i quali rispettano le regole, rinunciando anche al necessario senza fare di questo una bandiera. Tanto ove non si volesse facilmente obiettare che l'evasione di sopravvivenza aggrava di fatto la posizione del contribuente diligente. [] L'evasione si estrinseca a prescindere dai numeri e dalle motivazioni Michele Rubino . Tenuto anche conto della sentenza n. 67/18 della Corte Costituzionale, il problema esiste ed è certificato nei bilanci consolidati delle Casse di previdenza dei professionisti e quindi, una ragione in più per modificare radicalmente il sistema prima che sia troppo tardi. Sulla evasione di sopravvivenza” a proposito delle imposte la Suprema Corte di Cassazione, vedi da ultimo Cass. Penale, Sezione III, n. 47250/16, è costante nell’affermare che è necessario che siano assolti, sul punto, precisi oneri di allegazione che devono investire non solo l'aspetto della non imputabilità al contribuente della crisi economica che improvvisamente avrebbe investito l'azienda, ma anche la circostanza che detta crisi non potesse essere adeguatamente fronteggiata tramite il ricorso ad idonee misure da valutarsi in concreto. Occorre cioè la prova che non sia stato altrimenti possibile per il contribuente reperire le risorse economiche e finanziarie necessarie a consentirgli il corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni tributarie, pur avendo posto in essere tutte le possibili azioni, anche sfavorevoli per il suo patrimonio personale, dirette a consentirgli di recuperare, in presenza di un'improvvisa crisi di liquidità, quelle somme necessarie ad assolvere il debito erariale, senza esservi riuscito per cause indipendenti dalla sua volontà e ad egli non imputabili Sez. 3, 9 ottobre 2013, n. 5905/2014 Sez. 3, n. 15416 del 08/01/2014, Tonti Sauro Sez. 3, n. 5467 del 05/12/2013, Mercutello, Rv. 258055, Sez.3, n. 43599 del 09/09/2015, dep. 29/10/2015, Rv. 265262 . Poichè la forza maggiore postula la individuazione di un fatto imponderabile, imprevisto ed imprevedibile, che esula del tutto dalla condotta dell'agente, tanto da rendere ineluttabile il verificarsi dell'evento, non potendo ricollegarsi in alcun modo ad un'azione od omissione cosciente e volontaria dell'agente, questa Suprema Corte ha sempre escluso, quando la specifica questione è stata posta, che le difficoltà economiche in cui versa il soggetto agente possano integrare la forza maggiore penalmente rilevante. Sez. 3, n. 4529 del 04/12/2007, Cairone, Rv. 238986 Sez. 1, n. 18402 del 05/04/2013, Giro, Rv. 255880 Sez. 3, n. 24410 del 05/04/2011, Bolognini, Rv. 250805 Sez. 3, n. 9041 del 18/09/1997, Chiappa, Rv. 209232 Sez. 3, n. 643 del 22/10/1984, Bottura, Rv. 167495 Sez. 3, n. 7779 del 07/05/1984, Anderi, Rv. 165822 . Costituisce corollario di queste affermazioni il fatto che nei reati omissivi integra la causa di forza maggiore l'assoluta impossibilità, non la semplice difficoltà di porre in essere il comportamento omesso Sez. 6, n. 10116 del 23/03/1990, Iannone, Rv. 184856 . Ne consegue che a il margine di scelta esclude sempre la forza maggiore perchè non esclude la suitas della condotta b la mancanza di provvista necessaria all'adempimento dell'obbligazione tributaria penalmente rilevante non può pertanto essere addotta a sostegno della forza maggiore quando sia comunque il frutto di una scelta/politica imprenditoriale volta a fronteggiare una crisi di liquidità c non si può invocare la forza maggiore quando l'inadempimento penalmente sanzionato sia stato con-causato dal mancato pagamento delle singole scadenze mensili e dunque da una situazione di illegittimità d l'inadempimento tributario penalmente rilevante può essere attribuito a forza maggiore solo quando derivi da fatti non imputabili all'imprenditore che non ha potuto tempestivamente porvi rimedio per cause indipendenti dalla sua volontà e che sfuggono al suo dominio finalistico Sez. 3, n. 8352 del 24/06/2014, dep. 25/02/2015, Rv. 263128 .