Non fermarsi all'alt per gara ciclistica in atto può comportare una serie di responsabilità per l'autista del mezzo agricolo.
Per arrivare alla revisione della patente, però, occorre che la sfortuna colga adeguatamente l'attimo di distrazione del contadino motorizzato. Lo ha chiarito il TAR Toscana, sez. II, con la sentenza numero 1711 del 24 novembre 2016. Il caso. Il conducente livornese di una trattrice agricola non si è fermato all'ordine di arresto adottato dal personale preposto alla vigilanza di una corsa ciclistica. Contro il conseguente provvedimento di revisione della patente di guida disposto dalla motorizzazione labronica ai sensi dell'articolo 128 del codice stradale, l'interessato ha proposto con successo ricorso al Collegio. L’ordine di revisione della patente di guida per inidoneità tecnica, specifica la sentenza, «è adottato all’esito di un giudizio altamente discrezionale, ma la sfera di discrezionalità di cui dispone l'ufficio della motorizzazione civile in materia non lo esime dall'obbligo di esternare, con riguardo alle singole fattispecie, le ragioni che giustificano i dubbi sulla persistenza dei requisiti idoneativi alla guida in relazione ai fatti accertati». Alt anche alla revisione della patente. Nel caso esaminato dal TAR, il provvedimento di revisione della patente di guida è totalmente carente di motivazioni ed inoltre è stato adottato dopo 10 mesi dal fatto, senza che nel frattempo il conducente sia incorso in altre violazioni. In pratica la revisione è un provvedimento cautelare che non può trasformarsi, indirettamente, in un provvedimento sanzionatorio. Inoltre l'alt per gara ciclistica non può essere disposto da un soggetto senza la qualifica di agente di polizia stradale.
TAR Toscana, sez. II, sentenza 3 – 24 novembre 2016, numero 1711 Presidente Romano – Estensore Cacciari Fatto Il Direttore dell’Ufficio Motorizzazione civile di Livorno ha disposto la revisione della patente di guida categoria B nei confronti dell’odierno ricorrente poiché questi, il 10 maggio 2015, mentre percorreva a Livorno la via provinciale pisana con una macchina trattrice agricola non si sarebbe fermato all’ordine di arresto disposto dal personale preposto alla vigilanza di una corsa ciclistica, nella fattispecie un’esercente del servizio di viabilità per conto della protezione civile, in violazione dell’articolo 9, comma 9, del d.lgs. 30 aprile 1992, numero 285. Tale comportamento farebbe sorgere dubbi sulla persistenza in capo al ricorrente dei requisiti psicofisici e di idoneità tecnica necessari per il possesso della patente di guida. Il provvedimento è stato impugnato con il presente ricorso per violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili. Si è costituita con memoria di stile l’Avvocatura dello Stato per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, chiedendo il rigetto del ricorso. Con ordinanza 16 giugno 2016, numero 299, è stata accolta la domanda cautelare. All’udienza del 3 novembre 2016 la causa è stata trattenuta in decisione. Diritto 1. Con il presente ricorso è impugnato l’epigrafato provvedimento che ha disposto la revisione della patente di guida nei confronti dell’odierno ricorrente. Questi, con primo e quarto motivo, lamenta difetto di motivazione poiché il provvedimento impugnato fa riferimento unicamente all’articolo 128 del d.lgs. numero 285/1992 nel suo complesso, senza indicare in specifico le ragioni poste a base della sua emanazione. Non sarebbe sufficiente ad integrare l’obbligo motivazionale il mero richiamo ad un’infrazione delle norme sulla circolazione stradale, come avvenuto nel caso di specie, senza che siano indicati ulteriori elementi idonei a far sorgere dubbi circa la persistenza dei requisiti di idoneità per la conduzione dei veicoli. Con secondo motivo deduce che il mancato adempimento all’obbligo di fermarsi imposto ad un veicolo che transita nell’area interessata da una competizione sportiva non sarebbe previsto né sanzionato dall’articolo 9 del d.lgs. 285/1992, il quale regolamenta le competizioni sportive su strada. Le circostanze fattuali descritte nel provvedimento, comunque, non corrisponderebbero al vero. Con terzo motivo si duole che l’ordinanza prefettizia prot. 579/2015, avente ad oggetto la sospensione temporanea della circolazione per il 10 maggio 2015 in occasione della competizione ciclistica de qua, avrebbe incaricato solamente la Polizia Stradale della sua esecuzione sicché l’obbligo di arresto imposto dal personale dell’organizzazione non configurerebbe presupposto per l’adozione del provvedimento odiernamente impugnato. Con quinto motivo, infine, lamenta che la decisione sia stata assunta a distanza di dieci mesi dal fatto. Il potere di disporre la revisione della patente sarebbe giustificato solo se esercitato nell’imminenza della contestazione effettuata al conducente. L’idoneità del ricorrente sarebbe poi dimostrata dalla circostanza che ha continuato a guidare dopo il fatto senza incorrere in alcuna violazione delle norme regolanti la circolazione stradale. 2. Il ricorso è fondato e merita accoglimento. I fatti così come rappresentati nella verbalizzazione effettuata dalla Polizia Municipale non possono essere contestati in questa sede, atteso il carattere fidefacente del verbale 8 giugno 2015 prot. V/564094/2015 che non è stato impugnato con querela di falso. Colgono però nel segno le censure di cui ai motivi primo e quarto, relativamente alla mancanza di motivazione del provvedimento impugnato. L’ordine di revisione della patente di guida per inidoneità tecnica è adottato all’esito di un giudizio altamente discrezionale, ma la sfera di discrezionalità di cui dispone l'Ufficio della motorizzazione civile in materia non lo esime dall'obbligo di esternare, con riguardo alle singole fattispecie, le ragioni che giustificano i dubbi sulla persistenza dei requisiti idoneativi alla guida in relazione ai fatti accertati C.d.S. VI, 9 aprile 2009 numero 2189 . I fatti devono essere valutati nel loro complesso e l’ordine di revisione va supportato da una adeguata motivazione circa la gravità della condotta tenuta dall'interessato e dalle considerazioni in base alle quali si è formato il dubbio sulla capacità del conducente T.A.R. Umbria I, 23 marzo 2016 numero 263, conf. T.A.R. Veneto III, 26 febbraio 2016 numero 222 . Diversamente opinando non solo sarebbe violato il generale obbligo motivazionale dei provvedimenti amministrativi imposto dall’articolo 3, l. 7 agosto 1990 numero 241, ma la revisione della patente si trasformerebbe surrettiziamente in una sanzione amministrativa mentre essa ha invece carattere cautelare e preventivo, e mira ad accertare la persistenza dell’idoneità psico-fisica alla guida che è necessaria non soltanto per l'acquisizione, ma anche per la conservazione del titolo di guida T.A.R. Puglia Lecce I, 22 maggio 2014 numero 1243 . Il provvedimento impugnato è totalmente carente di motivazione con riguardo a tali aspetti, e nel caso di specie l’obbligo motivazionale era ancora più intenso poiché, come correttamente rappresentato con il quarto motivo di ricorso, la decisione è stata assunta a distanza di dieci mesi dal fatto senza che in questo periodo il ricorrente sia incorso in altre sanzioni né incidenti stradali, e anche di tale circostanza l’Amministrazione avrebbe dovuto tenere conto. Il ricorso deve quindi essere accolto sotto i profili suddetti, con assorbimento delle ulteriori censure, e per l’effetto il provvedimento impugnato deve essere annullato. Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono quindi liquidate a carico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nella misura di € 2.000,00 duemila/00 , cui devono essere aggiunti gli accessori di legge il Comune di Livorno cui sono riferibili le verbalizzazioni fatte salve nella presente sentenza non si è costituito e, pertanto, non deve essergli liquidato alcunché a titolo di spese processuali. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana Sezione Seconda definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato. Condanna il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al pagamento delle spese processuali nella misura di € 2.000,00 duemila/00 oltre accessori di legge nulla spese per il Comune di Livorno. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.