La perdita incolpevole del documento non esenta l’interessato dall’onere della prova, né lo sposta sulla controparte.
Lo stabiliscono i Giudici della Cassazione con l’ordinanza numero 23331/16. La vicenda. Cosa succede se un incendio distrugge la documentazione contabile e le richieste detrazioni IVA risultano, così, prive di giustificazione documentale? Succede che, in ogni caso, «incombe sul contribuente non solo l’onere di dimostrare di essersi trovato nell’incolpevole impossibilità di produrre tali documenti, ma anche di dimostrare di non essere in grado di acquisire copia delle fatture mancanti presso i fornitori». Lo specificano i Giudici della Cassazione, che con l’ordinanza del 16 novembre 2016, numero 23331 hanno accolto il ricorso del Fisco contro un contribuente il quale, nel 1988, aveva subìto un evidente incendio, perdendo così la contabilità. La CTR aveva accolto le sue ragioni, ma l’Agenzia delle Entrate era ricorsa in Cassazione, ottenendo ragione. L’onere della prova. «In tema di IVA – hanno ricordato gli Ermellini – deve farsi applicazione del principio generale sull’onere della prova dei fatti costitutivi, sicché la deducibilità dell’imposta pagata dal contribuente in sede di rivalsa per l’acquisizione di beni o servizi inerenti all’esercizio dell’impresa, postula che questi sia in possesso delle relative fatture, le annoti in apposito registro e ne conservi evidenza, in difetto potendo l’Ufficio procedere all’accertamento in rettifica». Dunque, ben poche speranze per il contribuente se questi perde la documentazione, deve dimostrare di essere nell’impossibilità di acquisire presso i fornitori dei beni o dei servizi la copia delle fatture che necessitano e ciò perché anche se incolpevole, l’interessato non è esonerato dall’onere della prova. Fonte www.fiscopiu.it
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – T, ordinanza 21 settembre – 16 novembre 2016, numero 23331 Presidente Iacobellis – Relatore Vella Fatto e diritto La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’articolo 380 bis c.p.c., osserva quanto segue. 1. L’agenzia delle entrate deduce la violazione e falsa applicazione dell’articolo 14 del D. Lgs. 546/92, dell’articolo 29 D.Lgs 546/92 e degli articolo 101, 102 e 354 c.p.c. in relazione all’articolo 360 numero 4 c.p.c. , per avere la C.T.R. riconosciuto le detrazioni Iva prive di giustificazione documentale, assumendo quale causa di forza maggiore la distruzione della contabilità a seguito di incendio denunciato in data 17/5/1988. 2. La censura è fondata, poiché, per consolidato orientamento di questa Corte, anche in tema di IVA deve farsi applicazione del principio generale sull’onere della prova dei fatti costitutivi, sicché la deducibilità dell'imposta pagata dal contribuente in sede di rivalsa per l'acquisizione di beni o servizi inerenti all'esercizio dell'impresa, postula che questi sia in possesso delle relative fatture, le annoti in apposito registro e ne conservi evidenza, in difetto potendo l’Ufficio procedere all'accertamento in rettifica pertanto, nell’ipotesi non disciplinata dalla normativa IVA di perdita incolpevole della documentazione, il contribuente è tenuto a dimostrare di essere nell'impossibilità di acquisire presso i fornitori dei beni o dei servizi copia delle fatture, in applicazione della regola generale fissata dall'articolo 2724, numero 3 , c.c., per cui la perdita incolpevole del documento non esenta l’interessato dall'onere della prova, nè lo sposta sulla controparte, né tantomeno introduce una presunzione di veridicità di quanto la documentazione andata distrutta avrebbe dovuto rappresentare, rilevando solo come situazione autorizzativa della prova per testimoni o per presunzioni, in deroga ai limiti previsti v. Cass. numero 5571/11, in caso di incendio della documentazione contabile Cass. nnumero 1650/10, 21233 /06, 13605/03 . 3. Anche di recente questa Corte ha ribadito che in simili ipotesi incombe sul contribuente non solo l'onere di dimostrare di essersi trovato nell’incolpevole impossibilità di produrre tali documenti, ma anche di dimostrare di non essere in grado di acquisire copia delle pattare mancanti presso i fornitori dei beni o dei servici , per potersi poi fare applicazione del principio di cui all'articolo 2724, numero 3, c.c. Cass. nnumero 14537/15, 13943/11, 5182/11 . 4. La sentenza impugnata non ha fatto applicazione dei suddetti principi, ritenendo che il ricorrente non fosse nelle condizioni di reperire per altre vie la documentazione andata distrutta e fosse onere dell’Ufficio riscontrare la inaffidabilità della dichiarazione sulla base delle risultanze di una indagine, anche a campione, condotta nella ricerca delle fatture corrispondenti a quelle andate distrutte in possesso di clienti o fornitori , pur emergendo che il registro IVA non era andato distrutto nell’incendio ed il contribuente avrebbe potuto utilizzarlo per ricostruire presso i fornitori la documentazione giustificativa delle detrazioni Iva esposte. 4. In conclusione, in accoglimento del ricorso la sentenza impugnata va cassata, con rinvio al giudice d’appello che, in diversa composizione, provvedere anche alla statuizione sulle spese processuali del giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del presente giudizio.