Le modifiche alla legge sulle notificazioni a mezzo posta

Il comma 461 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 c.d. legge di Bilancio 2018 interviene sulla disciplina delle notificazioni a mezzo posta al deliberato fine di dare completa attuazione al processo di liberalizzazione di cui all’art. 1, commi 57 e 58, l. 4 agosto 2017, n. 124, nonché di realizzare la piena funzionalità dell’amministrazione giudiziaria e della finanza pubblica con riferimento alle notificazioni penali, civili e amministrative e quelle relative al codice della strada.

Orbene, la legge di Bilancio modifica in vari punti la legge 20 novembre 1982, n. 890 recante, per l’appunto, Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari. Dalle poste all’operatore postale. In via preliminare, la legge di bilancio introduce un terzo comma all’art. 1 prevedendo che il servizio deve essere erogato da operatori postali in possesso della licenza di cui all’articolo 5, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e deve rispettare gli obblighi di qualità minima stabiliti dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi della legge 4 agosto 2017, n. 124 la notificazione degli atti giudiziari non sarà più, quindi, un servizio che potrà erogare soltanto Poste Italiane S.p.A Conseguentemente vengono meno tutti i riferimenti all’amministrazione postale sia per quanto riguarda i moduli che non saranno più quelli previsti dall’Amministrazione postale bensì quelli conformi al modello approvato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sentito il Ministero della giustizia sia all’ufficio di partenza che non sarà più soltanto quello dell’ufficio postale bensì quello del punto di accettazione dell’operatore postale . Peraltro, le persone addette ai servizi di notificazione a mezzo posta sono considerate pubblici ufficiali a tutti gli effetti . Le nuove indicazioni sulla busta. Per le notificazioni in materia penale e per quelle in materia civile e amministrativa effettuate in corso di procedimento, sull’avviso di ricevimento e sul piego devono essere indicati come mittenti, con indicazione dei relativi indirizzi, ivi compreso l’indirizzo di posta elettronica certificata ove il mittente sia obbligato per legge a dotarsene, la parte istante o il suo procuratore o l’ufficio giudiziario, a seconda di chi abbia fatto richiesta della notificazione all’ufficiale giudiziario . In ogni caso – prosegue il nuovo articolo 3 - il mittente che non sia gravato dall’obbligo di cui al periodo precedente può sempre indicare un indirizzo di posta elettronica certificata ai fini della trasmissione della copia dell’avviso di ricevimento ai sensi dell’articolo 6 . Rifiuto del servizio per modulistica non correttamente compilata. Sarà facoltà dell’operatore postale richiedere una nuova compilazione dell’avviso o il riconfezionamento del piego che risultino effettuati in modo non conforme alla modulistica di cui all’art. 2 con la possibilità anche, laddove il mittente non provveda, di poter rifiutare l’esecuzione del servizio. Il rispetto dei termini per la notificazione. Il legislatore adegua, poi, il terzo comma dell’art. 4 al c.d. principio di scissione degli effetti della notificazione introdotto dalla Corte Costituzionale n. 477/2002 ed infatti, prevede che l'avviso di ricevimento costituisce prova dell'eseguita notificazione fermi restando gli effetti di quest’ultima per il notificante al compimento delle formalità a lui direttamente imposte dalle vigenti disposizioni . Lo smarrimento dell’avviso di ricevimento. La legge di Bilancio riscrive interamente l’art. 6 della legge sulle notificazioni postali sullo smarrimento dell’avviso di ricevimento tema molto delicato e che anche recentemente aveva determinato un intervento dell’Autorità garante per la concorrenza e il mercato proprio con riferimento a Poste Italiane che ritardavano nella consegna delle cartoline delle notifiche di atti giudiziari e di cui avevamo dato notizia nell’Edizione del 7 luglio 2016 . La nuova norma prevede che lo smarrimento dell’avviso di ricevimento non dà diritto ad alcuna indennità, ma l’operatore postale incaricato è tenuto a rilasciare, senza spese, un duplicato o altro documento comprovante il recapito del piego in formato cartaceo e a farlo avere al mittente. Quando il mittente ha indicato un indirizzo di posta elettronica certificata, l’operatore forma una copia per immagine su supporto analogico dell’avviso di ricevimento secondo le modalità prescritte dall’articolo 22 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e provvede, entro tre giorni dalla consegna del piego al destinatario, a trasmettere con modalità telematiche la copia dell’avviso al mittente. In alternativa, l’operatore postale genera l’avviso di ricevimento direttamente in formato elettronico ai sensi dell’articolo 21 del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 e lo trasmette in conformità a quanto previsto dal secondo periodo del presente comma. L’originale dell’avviso di ricevimento trasmesso in copia è conservato presso l’operatore postale, dove il mittente può ritirarlo . Resta, infine, che per ogni piego smarrito, l’operatore postale incaricato corrisponde un indennizzo nella misura prevista dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Questa disposizione, peraltro, si applica a partire dal 1° giugno 2018 mentre tutte le altre disposizioni entreranno in vigore a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento del Ministero dello sviluppo economico che disciplina le procedure per il rilascio delle licenze di cui all’art. 5, comma 2, secondo periodo, d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261. Rifiuto della consegna o della sottoscrizione. Il nuovo comma 4 dell’art. 7 prevede che se il destinatario o le persone alle quali può farsi la consegna rifiutano di firmare l’avviso di ricevimento pur ricevendo il piego, ovvero se il destinatario rifiuta il piego stesso o di firmare documenti attestanti la consegna, il che equivale a rifiuto del piego, l’operatore postale ne fa menzione sull’avviso di ricevimento indicando, se si tratti di persona diversa dal destinatario, il nome ed il cognome della persona che rifiuta di firmare nonché la sua qualità, appone la data e la propria firma sull’avviso di ricevimento che è subito restituito al mittente in raccomandazione, unitamente al piego nel caso di rifiuto del destinatario di riceverlo. Analogamente, la prova della consegna è fornita dall’addetto alla notifica nel caso di impossibilità o impedimento determinati da analfabetismo o da incapacità fisica alla sottoscrizione . Impossibilità di consegnare il plico. Nel caso in cui non sia possibile consegnare il plico perché le persone abilitate a riceverlo, lo rifiutano, o per assenza dei destinatari, il plico sarà depositato presso un punto di deposito più vicino al destinatario a tal fine, l’operatore postale dovrà assicurare un adeguato numero di punti di giacenza o modalità alternative di consegna della corrispondenza inesitata al destinatario, secondo criteri e tipologie definite dall'Autorità di Regolamentazione del settore postale. Del tentativo di notifica del piego e del suo deposito dovrà essere data notizia al destinatario, a cura dell'operatore postale avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento e ulteriori specifiche sul luogo di deposito . Il deposito si protrae per 6 mesi ma la notifica si dà per eseguita trascorsi 10 giorni dal ricevimento della raccomandata.