Il contribuente deve offrire prova analitica per ogni versamento bancario

La Cassazione accoglie il ricorso dell’Agenzia delle Entrate e condanna un contribuente in relazione ad alcuni movimenti bancari contestati.

Nel caso di movimenti bancari contestati, il contribuente deve offrire prova analitica per ogni versamento finito sotto la lente del Fisco. Lo ricorda la Corte di Cassazione con l’ordinanza del 26 settembre 2017, n. 22395. La vicenda. Nel caso in esame, le Entrate proponevano ricorso nei confronti di un contribuente, avverso la sentenza della CTR con la quale era stata riformata la decisione di primo grado favorevole al Fisco. Nell’accogliere il gravame del contribuente, i Giudici di merito avevano affermato che i versamenti in contante sul conto corrente si riferivano allo stipendio netto annuo percepito in Svizzera ed allo stipendio da lavoro dipendente espletato presso una società la mancanza della dichiarazione dei redditi per l’anno contestato era giustificata dal fatto che in quell’anno l’uomo aveva percepito solo redditi da lavoro dipendente. Il contribuente. In tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l’accertamento effettuato dall’ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l’onere probatorio dell’Amministrazione è soddisfatto attraverso i dati e gli elementi risultati dai conti predetti, determinandosi un’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare con una prova non generica ma analitica per ogni versamento bancario, che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili . Nel caso in esame, non c’era correlazione temporale tra i dati considerati dalla CTR ai fini della valutazione della prova contraria offerta dal contribuente e l’anno oggetto di accertamento. Fonte www.fiscopiu.it

Corte di Cassazione, sez. VI Civile T, ordinanza 19 luglio 26 settembre, n. 22395 Presidente Mocci Relatore Crucitti Fatti di causa L'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti di C.F. che resiste con controricorso , avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 834/35/2016, depositata in data 16/02/2016, con la quale - in controversia concernente l'impugnazione di avviso di accertamento emesso, a carico del contribuente, stante la mancata presentazione di dichiarazione dei redditi, per maggiori IRPEF ed addizionali, dovute in relazione all'anno d'imposta 2009, a seguito di indagini bancarie D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 32 - è stata riformata la decisione di primo grado, che aveva respinto il ricorso del contribuente. In particolare, i giudici d'appello, nell'accogliere il gravame del contribuente, hanno sostenuto che, nel merito della pretesa impositiva infondate le eccezioni formali pure sollevate , il contribuente aveva dimostrato che i versamenti in contanti sul conto corrente n. omissis si riferivano allo stipendio netto annuo percepito in Svizzera per attività di cuoco, nonchè al finanziamento decennale ottenuto nel 2007 per Euro 60.000,00 ed al versamento per Euro 40.600,00 relativo allo stipendio percepito in Italia per lavoro dipendente espletato presso una società, e che la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi era giustificata dal fatto che nell'anno in questione lo stesso aveva percepito solo redditi di lavoro dipendente . A seguito di deposito di proposta ex art. 380 bis cip.c., è stata fissata l'adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti la ricorrente ha depositato memoria ed il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata. Ragioni della decisione 1. La ricorrente lamenta, con il primo motivo, la nullità della sentenza, ex art. 360 c.p.c., n. 4, per difetto di motivazione o motivazione apparente, in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, nn. 4 e art. 61, art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e art. 118 disp. att. c.p.c., art. 11 Cost., comma 6, avendo i giudici della C.T.R. reso una decisione avente motivazione apparente in ordine alla valenza della prova liberatoria offerta dal contribuente e comunque illogica. 2. La censura è infondata. La giurisprudenza di questo giudice di legittimità ha affermato che si ha motivazione omessa o apparente quando il giudice di merito omette di indicare, nel contenuto della sentenza, gli elementi da cui ha desunto il proprio convincimento ovvero, pur individuando questi elementi, non procede ad una loro disamina logico-giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito v. Cass. U. 22232/2016 Cass. n. 16736/2007 Cass. 12915/2017 . Ciò non ricorre nel caso in esame, laddove la C.T.R. ha ritenuto che il contribuente avesse dato idonea dimostrazione al fine di vincere la prova presuntiva fondante l'accertamento fiscale. Si tratta di una motivazione che non può considerarsi meramente apparente, in quanto esplicita le ragioni della decisione. I profili di apoditticità e contraddittorietà della motivazione, censurati col motivo in esame, dunque, quand'anche sussistenti, non vizierebbero tale motivazione in modo così radicale da renderla meramente apparente, escludendone l'idoneità ad assolvere alla funzione cui al D.Lgs. n. 546 del 1999, art. 36 cfr. Cass. 5315/9015 Cass. 9105/2017 . 3. Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia poi la falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2 e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41, nonchè art. 2728 c.c., avendo i giudici della C.T.R. ritenuto sufficiente la prova liberatoria offerta dal contribuente, pur non essendo sufficiente una deduzione e relativa prova generica e non puntuale. 4. Tale doglianza è fondata. La sentenza della C.T.R. non risulta conforme ai principi di diritto da ultimo espressi da questa Corte Cass. 15857/2016 In tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l'accertamento effettuato dall'ufficio finanziario su verifiche di conti correnti bancari, l'onere probatorio dell'Amministrazione è soddisfatto, secondo il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, determinandosi un'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare, con una prova non generica ma analitica per ogni versamento bancario, che gli elementi desumibili dalla motivazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili , non essendovi correlazione temporale tra i dati considerati dalla C.T.R., ai fini della valutazione della prova contraria offerta dal contribuente, in relazione ai vari movimenti bancari contestati, e l'anno, 2009, oggetto dell'accertamento. 5. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del secondo motivo del ricorso, respinto il primo, va cassata la sentenza impugnata con rinvio alla C.T.R. della Lombardia, in diversa composizione. Il giudice del rinvio provvederà alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso, respinto il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. della Lombardia in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.