L’abbandono del territorio italiano da parte dell’estradando

La fisica disponibilità dell’estradando da parte dello Stato richiesto è il primo ed essenziale presupposto dell’istituto, in difetto del quale il procedimento sarebbe privo del suo oggetto tipico.

Così la Sezione Sesta Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza numero 30726/16, depositata il 19 luglio. Il caso. Il Governo degli Emirati Arabi Uniti – ex articolo 707 c.p.p. - propone ricorso per la cassazione della sentenza con cui la Corte d’appello di Milano dichiarava l’insussistenza delle condizioni per l’accoglimento della domanda di estradizione proposta nei confronti di un cittadino di nazionalità iraniana e svizzera, revocando la misura del divieto di espatrio. I motivi per cui la Corte d’appello riteneva non accogliibile la domanda estradizionale si basavano sulla presenza di varie condizioni ostative la mancanza di gravi indizi di colpevolezza, la violazione del principio di legalità della pena, e inoltre il fatto che il sistema giudiziario degli Emirati Arabi presentasse varie e serie criticità. L’abbandono del territorio italiano dell’estradando. Dopo la proposizione del ricorso, l’estradando ha abbandonato legittimamente in quanto revocata la misura cautelare ex articolo 281 c.p.p. il territorio dello Stato. Ciò, se dimostrato con certezza dalla difesa dell’interessato, incide sulla proseguibilità della procedura. L’estradizione è infatti istituto preordinato ad uno scopo la consegna di una determinata persona allo Stato estero che ne abbia fatto richiesta. La fisica disponibilità dell’estradando da parte dello Stato richiesto è dunque il primo ed essenziale presupposto, in difetto del quale il procedimento sarebbe privo del suo oggetto tipico e la relativa decisione inutiliter data. Non può dunque ravvisarsi il permanere dell’interesse del ricorrente ad una rivisitazione nel merito delle conclusioni cui è pervenuta la Corte d’appello, non risultando l’annullamento con rinvio idoneo a sortire effetti favorevoli “attuali”. Va dunque dichiarato non luogo a provvedere per essere venuto meno il presupposto della presenza in Italia dell’estradando.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 24 giugno – 19 luglio 2016, numero 30726 Presidente Paoloni – Relatore Calvanese Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il Governo degli Emirati Arabi Uniti, quale Stato richiedente, ex articolo 707 cod. proc. penumero , propone ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte di appello di Milano dichiarava l'insussistenza delle condizioni per l'accoglimento della domanda di estradizione proposta, in assenza di trattato, nei confronti del cittadino di nazionalità iraniana e svizzera S.I., revocando la misura del divieto di espatrio. Quest'ultimo era ricercato dalle autorità giudiziarie arabe per aver contributo ad arrecare perdite di fondi pubblici in relazione alla vendita di un impianto di proprietà di un ente pubblico. La Corte di appello riteneva non accogliibile la domanda estradizionale per la presenza di varie condizioni ostative oltre alla mancanza di gravi indizi di colpevolezza, richiesti dall'articolo 705, comma 1, cod. proc. penumero e alla violazione del principio di legalità della pena, rilevava che da un rapporto delle Nazioni Unite, relativo ad una missione svolta agli inizi del 2014 dallo Special Rapporteur sull'indipendenza dei giudici e degli avvocati, G.K., era emerso che il sistema giudiziario degli Emirati Arabi presentasse varie e serie criticità sia in generale sia con particolare riferimento ai reati riguardanti la sicurezza dello Stato. La stessa Corte riteneva che non potesse accordarsi completa affidabilità oggettiva ai documenti provenienti dallo Stato richiedente in ordine al rispetto dei diritti fondamentali sia nella fase processuale che esecutiva. Il Governo degli Emirati Arabi Uniti denuncia motivi di annullamento della sentenza impugnata, sia per violazione di legge che per vizio di motivazione, contestando le conclusioni cui è pervenuta la Corte di appello e ritenendo in ogni caso omesso un accertamento integrativo sulle garanzie apprestate dallo Stato richiedente. Con nota depositata il 20 giugno 2016, i difensori di S.I. hanno informato la Corte di legittimità che l'estradando, dopo l'emissione della sentenza impugnata e la revoca del divieto di espatrio, ha lasciato legittimamente il territorio italiano per recarsi in Svizzera, paese di residenza come già accertato dalla stessa Corte di appello il 6 maggio 2016 in ordine ad un'ulteriore richiesta estradizionale, per la quale è stato dichiarato non doversi procedere . 2. Appare assorbente rilevare che, dopo la proposizione del ricorso, l'estradando ha abbandonato legittimamente, essendo stata revocata la misura cautelare, ex articolo 281 cod. proc. penumero il territorio dello Stato come confermato dalle informazioni acquisite dalla cancelleria . Tale circostanza, come già condivisibilmente affermato da molteplici arresti di legittimità tra le tante, Sez. 6, numero 44465 del 03/12/2001, Dumitran, Rv. 220312 Sez. 6, numero 17376 del 16/04/2015, Steinhauser , se dimostrata con certezza dalla difesa dell'interessato, incide decisivamente sulla proseguibilità della procedura. Infatti, l'estradizione è istituto preordinato ad un unico scopo la consegna di una determinata persona allo Stato estero che ne abbia fatto richiesta. La fisica disponibilità dell'estradando da parte dello Stato richiesto è dunque il primo ed essenziale presupposto dell'estradizione, in difetto del quale il procedimento sarebbe privo del suo oggetto tipico e la relativa decisione inutiliter data. Se da un lato, quindi, a causa della mutata situazione di fatto, non può ravvisarsi il permanere dell'interesse, prospettato in udienza dal rappresentante del Governo istante, ad una rivisitazione nel merito delle conclusioni cui è pervenuta la Corte di appello, non risultando l'annullamento con rinvio idoneo a sortire effetti favorevoli «attuali» per il ricorrente sotto altro verso, il se pur legittimo allontanamento dell'estradando dal territorio italiano non può frustare il diritto all'impugnazione di un provvedimento giurisdizionale, sancendone in tal modo la definitività, anche agli effetti dell'articolo 707 cod. proc. penumero Conseguentemente, la sentenza impugnata va riformata e deve dichiararsi non luogo a provvedere sulla domanda di estradizione per carenza del presupposto della presenza dell'estradando nel territorio dello Stato. Devono disporsi gli adempimenti di cancelleria ai sensi dell'articolo 203, disp. att. cod. proc. penumero P.Q.M. In riforma della sentenza impugnata, dichiara non luogo a provvedere per essere venuto meno il presupposto della presenza in Italia dell'estradando. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'articolo 203 disp. att. cod. proc. penumero .