Se l'illecito civile è considerato dalla legge come reato, ma il giudizio penale non è stato promosso, all'azione risarcitoria si applica la prescrizione prevista per il reato.
Se il sinistro stradale è considerato dalla legge come reato, ma il giudizio penale non è stato promosso, all'azione risarcitoria non si applica la prescrizione biennale, ma quella più lunga prevista per il reato. È il principio espresso dalla sentenza della Corte di Cassazione numero 15368, del 13 luglio.Il caso. Travolta da un'auto mentre era alla guida del suo ciclomotore, una donna chiede il risarcimento dei danni subiti. La domanda, proposta nei confronti della proprietaria dell'auto e della compagnia assicurativa, in solido, viene rigettata per difetto di prova, nel primo caso, per prescrizione del diritto al risarcimento, nel secondo.L'illecito civile è considerato reato, ma il giudizio penale non c'è stato quali termini per la prescrizione? Il primo motivo di ricorso attiene ai termini di prescrizione del diritto al risarcimento, nei confronti dell'assicuratore, nel caso particolare in cui l'illecito civile sia considerato dalla legge come reato perseguibile a querela e quest'ultima non sia stata proposta. Ebbene, il Tribunale ha ritenuto che dovesse trovare applicazione la prescrizione biennale di cui all'articolo 2947, comma 2, c.c., decorrente dal termine utile per la presentazione della querela, con la conseguenza che la richiesta della ricorrente doveva considerarsi tardiva, e il relativo diritto prescritto. La sentenza impugnata, tuttavia, ha fatto applicazione di un indirizzo giurisprudenziale ormai superato ed appare, quindi, corretto, secondo la S.C. il ricorso proposto dalla donna.Si applica la prescrizione lunga prevista per il reato. Il Collegio, infatti, dando atto dell'intervenuto mutamento dell'orientamento giurisprudenziale, afferma che, qualora l'illecito civile sia considerato come reato, ma il giudizio penale non sia stato promosso, anche per difetto di querela, all'azione risarcitoria deve applicarsi l'eventuale più lunga prescrizione prevista per il reato, ex articolo 2947, comma 3, c.c. Il termine decorre dalla data del fatto, dal momento, cioè, in cui il danneggiato ha avuto sufficiente conoscenza della rapportabilità causale del danno lamentato.Nel merito, però, le pretese risarcitorie risultano infondate. Si tratta, però, di vittoria parziale per la ricorrente, perché il Collegio prosegue confermando la sentenza impugnata che, nel merito, aveva ritenuto non raggiunta la prova del fatto costitutivo delle pretese risarcitorie. Gli altri motivi di ricorso non trovano accoglimento. In particolare, la S.C. ritiene corrette e conformi a diritto le decisioni dei giudici di merito relative alle richieste istruttorie avanzate dalla ricorrente.Il ricorso, quindi, viene rigettato.